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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03732/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24021/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Emilia –Romagna n. 1453 / 0 1 / 14 pronunciata il 2 9 maggio 201 4 e depositata il 21 luglio 2014,non notificata.

Oggetto: obbiettiva incertezza normativa ai fini disapplicazione sanzioni 26– 24021 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento per la mancata esposizione di compenso pari ad un milione di euro quale indennità per patto di non concorrenza, in occasione della cessione della Finl ina s.r.l. a nuova società , in esecuzione di patto assunto con [OSCURATO:PERSONA] A.G., dal sig. [OSCURATO:PERSONA] stesso unitamente alla consorte sig.a [OSCURATO:PERSONA], quotisti della prefata società [OSCURATO:SOCIETA].

Nello specifico, il compenso era fissato in 65 milioni di euro, oltre i crediti fiscali e sottratti gli indebitamenti della [OSCURATO:SOCIETA]., cui siaggiungeva e specificava in successivo atto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a dimettersi dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e di non svolgere attività concorrenziale per un triennio, facendo espressamente menzioneche il corrispettivo teneva conto del valore dell’impegno quantificato in un milione di euro.

L’Ufficio adottava provvedimento di ripresa a tassazione, individuando la predetta somma di un milione non come corrispettivo della cessione di quote societarie, bensì come assunzione di obblighi di fare, non fare o promettere, attratto quindi alla categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, primo comma, lettera l)del d.P.R. n. 917/1986, contestandone l’omessa esposizione in dichiarazione per l’anno di imposta 2004, irrogando altresì sanzioni.

Spiccava ricorso il contribuente, affermando c he la somma di un milione indicava un valore per la violazione del dovere di non concorrenza, ma doveva ritenersi ricompresa nel corrispettivo di cessione e non costituiva reddito diverso, in tal senso deponendo il tenore testuale dei plurimi atti negoziali con cui si era conclusa la complessa operazione societaria, a riprova si indicava la circostanza che la medesima somma di un milione non era stata dedotta come costo dallanew co. [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] . 26– 24021 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF Il giudizio esitava in rigetto, ritualmente impugnato dal contribuente, con appello che confermava la legittimità dellapretesa impositiva, ma ha accolto la domanda di annullamento delle sanzioni, sull’affermazione di scarsa chiarezza normativa che può aver portato a confusione interpretativa.

Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico mezzo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Viene proposto unico mezzo di impugnazione.

Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 6, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 472/1997, art. 10, terzo comma, l. n. 212/2000, nella sostanza criticando il riferimento ad una possibilità di confusione interpretativa in capo al contribuente, introducendo così una valutazione soggettiva, laddove la norma si riferisce ad un dato oggettivo.

Il tema della disapplicazione delle sanzioni in materia tributaria è stato affrontato da questa Corte in plurime sentenze, con orientamento che merita qui di essere confermato.

Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass.

V,n. 23845/2016).

In questo senso, l’oggettiva incertezza cui fa riferimento la norma si misura sui contrasti giurisprudenziali in materia, sull’assunto che in tema di sanzioni amministrative per 26– 24021 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF violazioni tributarie, l'incertezza normativa oggettiva che costituisce causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria non sussiste in caso di divergenza tra l'indirizzo interpretativo seguito dall'Amministrazione finanziaria e le indicazioni fornite dall'associazione di categoria del contribuente, essendo necessaria la presenza di contrasti giurisprudenziali sull'oggetto della controversia (cfr. Cass.

VI- 5, n. 24588/2015).

Più in particolare, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.

L'onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né che sia consentita censura per la mancata pronuncia d'ufficio, ovvero la declaratoria di inammissibilità della questione perché tardivamente introdotta solo in corso di causa. (cfr. Cass.

V, n. 440/2015).

Nel caso in esame, pur in presenza di una domanda di parte (pacificamente proposta fin dal primo grado), la motivazione posta a fondamento del giudice di merito nella sentenza qui in scrutinio non attiene alla verifica degli elementi di oggettiva difficoltà ed ambiguità interpretativa, ma si esaurisce in un giudizio probabilistico di natura essenzialmente equitativa, comunque non ancorato ad alcuno degli elementi affinati da questa Corte nel sopra esposto orientamento di legittimità.

Pertanto il ricorso è fondato e, non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito nel merito con il rigetto del ricorso 26– 24021 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF originario del contribuenteanche sulla richiesta di disapplicazione delel sanzioni.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del merito.

Per il giudizio di legittimità, non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all ’annullamento delle sanzioni e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente, per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24021/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Emilia –Romagna n. 1453 / 0 1 / 14 pronunciata il 2 9 maggio 201 4 e depositata il 21 luglio 2014,non notificata. Oggetto: obbiettiva incertezza normativa ai fini disapplicazione sanzioni 26– 24021 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] era attinto da avviso di accertamento per la mancata esposizione di compenso pari ad un milione di euro quale indennità per patto di non concorrenza, in occasione della cessione della Finl ina s.r.l. a nuova società , in esecuzione di patto assunto con [OSCURATO:PERSONA] A.G., dal sig. [OSCURATO:PERSONA] stesso unitamente alla consorte sig.a [OSCURATO:PERSONA], quotisti della prefata società [OSCURATO:SOCIETA]. Nello specifico, il compenso era fissato in 65 milioni di euro, oltre i crediti fiscali e sottratti gli indebitamenti della [OSCURATO:SOCIETA]., cui siaggiungeva e specificava in successivo atto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a dimettersi dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e di non svolgere attività concorrenziale per un triennio, facendo espressamente menzioneche il corrispettivo teneva conto del valore dell’impegno quantificato in un milione di euro. L’Ufficio adottava provvedimento di ripresa a tassazione, individuando la predetta somma di un milione non come corrispettivo della cessione di quote societarie, bensì come assunzione di obblighi di fare, non fare o promettere, attratto quindi alla categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, primo comma, lettera l)del d.P.R. n. 917/1986, contestandone l’omessa esposizione in dichiarazione per l’anno di imposta 2004, irrogando altresì sanzioni. Spiccava ricorso il contribuente, affermando c he la somma di un milione indicava un valore per la violazione del dovere di non concorrenza, ma doveva ritenersi ricompresa nel corrispettivo di cessione e non costituiva reddito diverso, in tal senso deponendo il tenore testuale dei plurimi atti negoziali con cui si era conclusa la complessa operazione societaria, a riprova si indicava la circostanza che la medesima somma di un milione non era stata dedotta come costo dallanew co. [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] . 26– 24021 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF Il giudizio esitava in rigetto, ritualmente impugnato dal contribuente, con appello che confermava la legittimità dellapretesa impositiva, ma ha accolto la domanda di annullamento delle sanzioni, sull’affermazione di scarsa chiarezza normativa che può aver portato a confusione interpretativa. Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico mezzo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico mezzo di impugnazione. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 6, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 472/1997, art. 10, terzo comma, l. n. 212/2000, nella sostanza criticando il riferimento ad una possibilità di confusione interpretativa in capo al contribuente, introducendo così una valutazione soggettiva, laddove la norma si riferisce ad un dato oggettivo. Il tema della disapplicazione delle sanzioni in materia tributaria è stato affrontato da questa Corte in plurime sentenze, con orientamento che merita qui di essere confermato. Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere - dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. V,n. 23845/2016). In questo senso, l’oggettiva incertezza cui fa riferimento la norma si misura sui contrasti giurisprudenziali in materia, sull’assunto che in tema di sanzioni amministrative per 26– 24021 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF violazioni tributarie, l'incertezza normativa oggettiva che costituisce causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria non sussiste in caso di divergenza tra l'indirizzo interpretativo seguito dall'Amministrazione finanziaria e le indicazioni fornite dall'associazione di categoria del contribuente, essendo necessaria la presenza di contrasti giurisprudenziali sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. VI- 5, n. 24588/2015). Più in particolare, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né che sia consentita censura per la mancata pronuncia d'ufficio, ovvero la declaratoria di inammissibilità della questione perché tardivamente introdotta solo in corso di causa. (cfr. Cass. V, n. 440/2015). Nel caso in esame, pur in presenza di una domanda di parte (pacificamente proposta fin dal primo grado), la motivazione posta a fondamento del giudice di merito nella sentenza qui in scrutinio non attiene alla verifica degli elementi di oggettiva difficoltà ed ambiguità interpretativa, ma si esaurisce in un giudizio probabilistico di natura essenzialmente equitativa, comunque non ancorato ad alcuno degli elementi affinati da questa Corte nel sopra esposto orientamento di legittimità. Pertanto il ricorso è fondato e, non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito nel merito con il rigetto del ricorso 26– 24021 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF originario del contribuenteanche sulla richiesta di disapplicazione delel sanzioni. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del merito. Per il giudizio di legittimità, non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all ’annullamento delle sanzioni e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente, per la
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