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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 35824/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell'esecuzione e declaratoria di non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30 aprile 2015 a causa dell'asserita omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello era stata tentata con esito negativo presso il domicilio eletto dall'imputato in Avellino via Tedesco n. 210 ed era stata poi eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., tanto che lo stesso Liotta aveva poi proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza d'appello.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce inosservanza delle norme processuali degli articoli 161 e 670 cod. proc. pen. per travisamento del domicilio eletto dall'imputato, affermando che l'imputato aveva, in realtà, eletto domicilio in Avellino via Due principati n. 49 e non in Avellino via Tedesco 210; inoltre, l'avvenuto diritto di impugnazione non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore perché la notificazione dell'estratto contumaciale persegue lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza nella sentenza emessa in sua contumacia.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice dell'esecuzione ha respinto la declaratoria di non esecutività della sentenza di appello, ritenendo non vi fosse stata alcuna omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti, e che in ogni caso l'imputato aveva poi proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza d'appello.

Il ricorso attacca la prima parte della motivazione, deducendo che la motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe travisato il domicilio eletto dall'imputato, che non sarebbe in Avellino via Tedesco 210, dove è stata tentata la notifica, ma in Avellino via [OSCURATO:PERSONA] n. 49.

A sostegno di ciò che viene affermato, il ricorso produce, però, non una elezione di domicilio in via [OSCURATO:PERSONA], ma l'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., in cui il pubblico ministero indica l'indagato come "dom. in via [OSCURATO:PERSONA]"; il "dom." sta evidentemente per "domiciliato", ma nell'avviso non c'è alcun riferimento al domicilio dichiarato o eletto dell'art. 161 cod. proc. pen., ed, anche se vi fosse, ciò non potrebbe comunque integrare la dichiarazione dell'indagato, contenuta in un atto difensivo o in un verbale, contenente la volontà esplicita di ricevere le notifiche nel luogo o presso la persona indicata.

Il ricorso attacca la seconda parte della motivazione, deducendo che il diritto di impugnazione non si esaurisce con la semplice presentazione del ricorso da parte del difensore, perché la notificazione dell'estratto contumaciale persegue anche lo scopo di informare l'imputato sull'esistenza della sentenza emessa in sua contumacia.

In realtà, che l'imputato fosse a conoscenza della esistenza della sentenza emessa in sua contumacia emerge con evidenza dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093).

Infatti, da essi risulta che il 21 ottobre 2015 l'imputato ha rilasciato apposita procura speciale al difensore per proporre ricorso per cassazione, ricorso che poi è stato depositato il 30 ottobre 2015, e che è stato deciso da Sez. 7, Ordinanza n. 7364 del 28 gennaio 2016, nella cui parte in fatto si legge che "l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Avellino in data 12.12.2008, appellata dall'imputato, ritenuto responsabile del reato di cui alli art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia".

Posto che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità generale a regime intermedio che, in base alle regole generali, è sanata per il raggiungimento dello scopo (Sez. 5, Sentenza n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844: l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale.

Fattispecie relativa alla mancata notifica all'imputato, presente alla lettura del dispositivo, dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2 cod. proc. pen., a seguito di omessa comunicazione del decreto di proroga del termine ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen.), deve ritenersi che nel caso in esame, a prescindere dalla correttezza della notifica dell'estratto contumaciale presso il difensore, l'eventuale nullità è stata comunque sanata dall'esser stata presentata l'impugnazione dalla persona cui io stesso imputato, dopo la sentenza di condanna, aveva rilasciato apposita procura speciale.

Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell'esecuzione e declaratoria di non esecutività della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30 aprile 2015 a causa dell'asserita omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello era stata tentata con esito negativo presso il domicilio eletto dall'imputato in Avellino via Tedesco n. 210 ed era stata poi eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. pen., tanto che lo stesso Liotta aveva poi proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza d'appello. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce inosservanza delle norme processuali degli articoli 161 e 670 cod. proc. pen. per travisamento del domicilio eletto dall'imputato, affermando che l'imputato aveva, in realtà, eletto domicilio in Avellino via Due principati n. 49 e non in Avellino via Tedesco 210; inoltre, l'avvenuto diritto di impugnazione non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore perché la notificazione dell'estratto contumaciale persegue lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza nella sentenza emessa in sua contumacia. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la declaratoria di non esecutività della sentenza di appello, ritenendo non vi fosse stata alcuna omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito dell'estratto della sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti, e che in ogni caso l'imputato aveva poi proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza d'appello. Il ricorso attacca la prima parte della motivazione, deducendo che la motivazione dell'ordinanza impugnata avrebbe travisato il domicilio eletto dall'imputato, che non sarebbe in Avellino via Tedesco 210, dove è stata tentata la notifica, ma in Avellino via [OSCURATO:PERSONA] n. 49. A sostegno di ciò che viene affermato, il ricorso produce, però, non una elezione di domicilio in via [OSCURATO:PERSONA], ma l'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen., in cui il pubblico ministero indica l'indagato come "dom. in via [OSCURATO:PERSONA]"; il "dom." sta evidentemente per "domiciliato", ma nell'avviso non c'è alcun riferimento al domicilio dichiarato o eletto dell'art. 161 cod. proc. pen., ed, anche se vi fosse, ciò non potrebbe comunque integrare la dichiarazione dell'indagato, contenuta in un atto difensivo o in un verbale, contenente la volontà esplicita di ricevere le notifiche nel luogo o presso la persona indicata. Il ricorso attacca la seconda parte della motivazione, deducendo che il diritto di impugnazione non si esaurisce con la semplice presentazione del ricorso da parte del difensore, perché la notificazione dell'estratto contumaciale persegue anche lo scopo di informare l'imputato sull'esistenza della sentenza emessa in sua contumacia. In realtà, che l'imputato fosse a conoscenza della esistenza della sentenza emessa in sua contumacia emerge con evidenza dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093). Infatti, da essi risulta che il 21 ottobre 2015 l'imputato ha rilasciato apposita procura speciale al difensore per proporre ricorso per cassazione, ricorso che poi è stato depositato il 30 ottobre 2015, e che è stato deciso da Sez. 7, Ordinanza n. 7364 del 28 gennaio 2016, nella cui parte in fatto si legge che "l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Avellino in data 12.12.2008, appellata dall'imputato, ritenuto responsabile del reato di cui alli art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia". Posto che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità generale a regime intermedio che, in base alle regole generali, è sanata per il raggiungimento dello scopo (Sez. 5, Sentenza n. 4457 del 14/11/2019, dep. 2020, Simeoli, Rv. 277844: l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale. Fattispecie relativa alla mancata notifica all'imputato, presente alla lettura del dispositivo, dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2 cod. proc. pen., a seguito di omessa comunicazione del decreto di proroga del termine ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen.), deve ritenersi che nel caso in esame, a prescindere dalla correttezza della notifica dell'estratto contumaciale presso il difensore, l'eventuale nullità è stata comunque sanata dall'esser stata presentata l'impugnazione dalla persona cui io stesso imputato, dopo la sentenza di condanna, aveva rilasciato apposita procura speciale. Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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