CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana n. 1429/2024, depositata il 2dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10342/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 14620/2026Data pubblicazione 17/05/20261. – In data 27 settembre 2019, i militari della Guardia didella società [OSCURATO:SOCIETA]., un processo verbale di constatazione.L’attività ispettiva, avviata di iniziativa dal Reparto della Guardia die da risultanze agli atti del Reparto, è altresì scaturita da uncontrollo di coerenza esterna, sviluppato durante la verifica dellaD.G. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] c. Sas a seguito del qualesono emersi elementi tali da far ritenere che la stessa abbiaemesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] documentale si èestrinsecato, pertanto, nella disamina dei registri contabili acquisitied è stato finalizzato alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra laEFFE 2 [OSCURATO:SOCIETA]. e la D.G. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. ei relativi pagamenti. Successivamente, l’Agenzia delle entratenotificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. gli avvisi di accertamento per gli annidi imposta 2016 e 2017 con i quali contestava la deduzione di costisostenuti a fronte di operazioni inesistenti.La società presentava un unico ricorso avverso i due avvisi diaccertamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Lucca, con lasentenza n. 290/2022, accoglieva il ricorso limitatamente allesanzioni in tema di irregolare tenuta e conservazione dei registri edocumenti, come di omessa comunicazione di variazione di sedelegale per incongruità dell’apparato motivazionale, respingendolonel resto.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.Numero registro generale 10342/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 14620/2026Data pubblicazione 17/05/2026L’Agenzia delle entrate si costituiva chiedendo il rigetto delgravame.Con sentenza n. 1429/2024, depositata il 2 dicembre 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanaaccoglieva l'appello.3. – L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La contribuente si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va respinta l'eccezione diinammissibilità del ricorso per violazione del principio di tassativitàdei motivi di cui all’art. 360 c.p.c., risultando la redazione delricorso conforme alla giurisprudenza di questa S.C., né sussistendouna manifesta inammissibilità dei motivi di censura.2. – Con l’unico motivo del ricorso si denuncia la violazione efalsa applicazione degli artt. 7, comma 4 del d.lgs. 546/92, 2697,2727, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Secondo quanto prospettato, l’errore della Corte di giustiziatributaria di secondo grado consisterebbe nell’aver completamenteobliterato tutti gli indizi gravi, precisi e concordanti, offertidall’ufficio, pacifici, documentati e non contestati che, ovecorrettamente valutati, l’avrebbero indotta a ritenereoggettivamente inesistenti le operazioni contestate. Si denuncia, inparticolare, l’errore di aver reputato che le dichiarazionitestimoniali, rese in altro giudizio, senza indicare le generalità deidichiaranti ed il loro contenuto, e l’esito del procedimento penale,senza un’autonoma valutazione della consistenza e della rilevanzain ambito tributario dei fatti ivi accertati, fossero idonei a superareNumero registro generale 10342/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 14620/2026Data pubblicazione 17/05/2026gli elementi probatori dell’ufficio. Nel caso in esame, il giudiceregionale ha attribuito rilievo alle dichiarazioni di terzi senzaspecificare autori e contenuto, omettendo l’analisi sulla precisione egravità degli elementi probatori. La formula adottata, secondo cuile dichiarazioni “consentono di accertare lo svolgimento delleprestazioni e la giustificazione delle fatture”, non permette diindividuare i fatti e le circostanze rilevanti ai fini della prova.Sarebbe stato necessario valutare l’attendibilità dei dichiaranti, lacredibilità delle dichiarazioni, il rapporto temporale tra il fatto e ladichiarazione, nonché eventuali interessi del dichiarante. Inoltre, laCorte di giustizia tributaria ha considerato l’esito del procedimentopenale concluso con archiviazione, limitandosi a riconoscerel’esistenza dei provvedimenti e la loro rilevanza automatica inambito tributario, senza effettuare una verifica autonoma econcreta del materiale probatorio. In particolare, si evidenzia chedall’esame della documentazione e delle indagini svolte, la societàD.G. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] c. Sas non disponeva di unareale struttura aziendale, né di sedi operative o amministrative,risultando priva di depositi, automezzi, attrezzature e personalenecessario a eseguire i lavori fatturati. Inoltre, la società non hapresentato le dichiarazioni fiscali per gli anni 2014, 2015, 2016 e2017 ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese. Le fattureemesse erano generiche e prive di dettagli utili a identificare ilavori svolti e la ripartizione dei costi tra manodopera e materiali. Irapporti tra le società coinvolte non erano supportati dadocumentazione adeguata, e i contratti di subappalto esibitirisultavano di scarso valore e privi di data certa. Dal lato deipagamenti, la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha utilizzato il contante perimporti al limite delle soglie previste dalla normativa antiriciclaggioe, talvolta, senza effettiva disponibilità di cassa. Alcuni assegniNumero registro generale 10342/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 14620/2026Data pubblicazione 17/05/2026ricevuti sono stati subito monetizzati, facendo presumere larestituzione delle somme. Per contro, la contribuente non avrebbepresentato prove idonee a confutare le risultanzedell’accertamento. Al contrario, alcune affermazioni della Corte digiustizia tributaria militerebbero per la fondatezzadell’accertamento dell’Ufficio, atteso che: la cattiva condotta fiscaleè elemento sintomatico dell’inesistenza delle operazioni, nonpotendo essere una giustificazione il fatto che “nell’ambito delleimprese edili vi sono molti che lavorano con scarsa attenzione agliobblighi fiscali”; la mancanza di una sede operativa è altro indicesintomatico della condotta contra legem; il prelievo continuo dicontanti è ulteriore elemento sintomatico nei termini di cui sopra;la tracciabilità dei pagamenti è pacificamente riconosciuta comeelemento irrilevante per dimostrare l’esistenza dell’operazione.2.1. – Il motivo è fondato.Il disposto di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992,sul giuramento e la prova testimoniale, è valevole per la soladiretta assunzione della narrazione dei fatti della controversia daparte del giudice tributario (Cass. n. 4982/2020).Nel processo tributario, il giudice può legittimamente porre abase del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei fatticostitutivi dell'obbligazione tributaria le prove assunte in un diversoprocesso e anche in sede penale, pure se questo è destinato aconcludersi con una pronuncia non opponibile alle parti del giudiziocivile, purché tali prove vengano dal giudice tributario sottopostead una propria ed autonoma valutazione (Cass. n. 6918/2013).Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria non hacompiuto alcuna autonoma valutazione delle risultanze emerse insede penale, limitandosi, nella sostanza, a prendere attodell'avvenuta archiviazione del procedimento.Numero registro generale 10342/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 14620/2026Data pubblicazione 17/05/2026In realtà, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sedepenale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto vengadiversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario,poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito deldibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di unprocesso e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrandonemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicatagiusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. (Cass. n. n. 2095/2026; Cass.n. 16649/2020).Dalla motivazione non emerge, infatti, la valutazionecomplessiva dei numerosi elementi di prova dedotti dall’Ufficio eposti a base dell'accertamento fiscale (la società D.G. Costruzioni diGaggini Daniele c. Sas era priva di una reale struttura aziendale;non disponeva di sedi operative o amministrative; mancavanodepositi, automezzi, attrezzature e personale necessario; non sonostate presentate le dichiarazioni fiscali per gli anni 2014, 2015,2016 e 2017; la società è stata cancellata dal Registro delleImprese; le fatture emesse erano generiche e senza dettagli suilavori svolti e la ripartizione dei costi; mancava documentazioneadeguata sui rapporti tra le società; i contratti di subappalto eranodi scarso valore e senza data certa; la società [OSCURATO:SOCIETA]. hautilizzato contanti per importi al limite delle soglie antiriciclaggio etalvolta senza effettiva disponibilità di cassa; alcuni assegni ricevutisono stati immediatamente monetizzati, facendo presumere larestituzione delle somme; la contribuente non ha fornito proveidonee a confutare l’accertamento).In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza dioperazioni oggettivamente inesistenti è a caricodell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediantepresunzioni semplici, come l'assenza di una idonea strutturaNumero registro generale 10342/2025Numero sezionale 2191/2026Numero di raccolta generale 14620/2026Data pubblicazione 17/05/2026organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta alcontribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione deirelativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazionicontestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizionedella fattura ovvero in ragione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quantoessi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024; Cass. n.28628/2021).La Corte di giustizia tributaria ha dunque fatto mal governodelle norme e dei principi in materia.3. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio Luciotti