CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26159/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Udine, decidendo in funzione di giudice di appello sul gravame presentato dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in data 5 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., in accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale presentata dall'imputato, che, ancorché ne avesse fatto richiesta, non aveva ottenuto la condanna della soccombente parte civile appellante alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute per il giudizio di appello, ha integrato il dispositivo della sentenza pronunciata in data 11 novembre 2022, aggiungendovi la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel grado di appello, liquidate in Euro 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 127 e 130 cod. proc. pen.. Eccepisce, al riguardo, la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato comunicato al difensore della ricorrente parte civile avviso dell'udienza in camera di consiglio. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen.: deduce, a sostegno, che la condanna della parte civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'imputato nel giudizio di appello non è un provvedimento di carattere accessorio ed obbligatorio, ma presenta profili di discrezionalità, ad esempio quanto alla ricorrenza o meno di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese, in riferimento ai quali il ricorrente avrebbe avuto titolo ed interesse ad interloquire. 3. Con requisitoria in data 20 febbraio 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 28 febbraio 2024 il difensore della parte civile ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso, assorbente rispetto al primo. 1.1. E' noto al Collegio l'orientamento interpretativo secondo cui è emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di merito che, in relazione agli effetti dell'azione civile esercitata in seno al processo penale, abbia omesso di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa nel grado, che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte istante (Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Rv. 280926; Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019, Rv. 275254; Sez. 5, n. 50066 del 12/10/2016, Rv. 268627; Sez. 6, n. 6360 del 27/01/2016, Rv. 265960; Sez. 5, n. 42899 del 24/06/2014, Rv. 260788; Sez. 5, n. 51169 del 06/11/2013, Rv. 257656). 1.2. Invero, la questione della emendabilità con la procedura di correzione degli errori materiali della sentenza di merito, che abbia omesso di condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (parte civile o imputato) ai sensi dell'art.541 cod. proc. pen., ha come indubbio riferimento la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 31/01/2008, n. 7945, Boccia, Rv. 238426, con la quale, seppure in tema di patteggiamento, è stato affermato il principio di diritto secondo cui, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, "può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse". Nell'occasione, le Sezioni unite hanno evidenziato, sul piano generale, che: - l'errore materiale correggibile è, innanzitutto, quello che consiste in una divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione (tipici, in tal senso, l'errore linguistico e l'errore evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto) e che in tali situazioni, che si risolvono in mere irregolarità formali, riparabili attraverso la semplice esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dall'atto stesso, non operano le preclusioni di cui all'art. 130 cod. proc. pen., non potendo, l'irregolarità, determinare nullità, né, la sua rimozione, una modificazione essenziale dell'atto; - in caso di errore omissivo, in cui la procedura di correzione deve porre rimedio alla divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo, ciò che si ricostruisce non è la volontà soggettiva del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà oggettiva, da considerarsi necessariamente insita nell'atto per dettato ordinannentale; - se il carattere materiale e ricognitivo dell'operazione da compiere ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. non può legittimare processi concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non possono tuttavia considerarsi preclusi, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dall'ordinamento e non deliberatamente disatteso dal giudice; - sono emendabili quelle omissioni per le quali lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., come, appunto, nelle ipotesi previste dall'art. 535, comma 4, cod. proc. pen. o dal coordinato disposto degli artt. 536, comma 3, e 547 cod. proc.; - sono insussistenti le condizioni preclusive di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per quelle omissioni per le quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria; - l'elemento che accomuna tutte le situazioni emendabili con la procedura di correzione dell'errore materiale è la realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale; Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno, pertanto, concluso nel senso che la omissione di una statuizione obbligatoria - di natura accessoria e a contenuto predeterminato - non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, sicché ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. 1.3. Proprio valorizzando il principio minimo comune, che si ritrae dalle riportate autorevoli considerazioni, il Collegio ritiene allora preferibile l'orientamento interpretativo, comunque andatosi delineando dopo le Sezioni Unite Boccia, secondo cui è ricorribile per cassazione la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (Sez. 4, n. 6807 del 24/01/2024, Rv. 285804; Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833; Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595; Sez. 5, n. 13111 del 26/01/2016, Rv. 267624 Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Rv. 266175; Sez. 5, n. 51169 del 06/11/2013, Rv. 257656; Sez. 1, n. 45238 del 28/05/2013, Rv. 257721; Sez. 3, n. 37194 del 02/07/2010, Rv. 248562; Sez. 1, n. 41571 del 01/10/2009, Rv. 245053). Al riguardo, giova osservare, in primo luogo, che l'omessa pronuncia, in ordine alla condanna alla rifusione delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza, sembra estranea alla nozione di errore materiale correggibile come delineata dal diritto vivente (intesa come divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione, evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto), integrando, piuttosto, una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale, non ovviabile con un provvedimento di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.; in secondo luogo, che non appare casuale la scelta legislativa di limitare la esperibilità del procedimento di correzione ai sensi della norma predetta solo per le spese processuali di cui all'art. 535 cod. proc. pen. e non anche per quelle in favore della parte soccombente nel rapporto civile ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., in quanto tra le due fattispecie non è configurabile una "eadem ratio", non potendo ritenersi che la condanna alle spese ex art. 541 cod. proc. pen. segua, a differenza della condanna alle spese processuali, ineluttabilmente alla sentenza di accoglimento o di rigetto della domanda di risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la compensazione totale o parziale delle spese stesse (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Rv. 216705). 2. Applicato, pertanto, il principio di diritto enunciato dall'orientamento interpretativo cui si è prestata adesione alla fattispecie oggetto di scrutinio, va riconosciuta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, poiché all'omessa pronuncia sulla richiesta di rifusione delle spese processuali avanzata dall'imputato vittorioso ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., si sarebbe dovuto porre rimedio non con la procedura di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ma con la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'interessato avverso la sentenza responsabile dell'omissione. 3. Per tutto quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere, quindi,