CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 24816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] \ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 495 e 497 -bis cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità - è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, atteso che: - «in tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo» (Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rondanini, Rv. 279356 - 01); e, «in tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente- (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173 - 02); - l'allegazione dell'imputato è stata, comunque, ritenuta non suffragata in alcun modo dalla Corte di merito, che ha in particolare osservato come all'epoca del fatto (agosto 2019) non constasse alcun reclutamento forzato per «far fronte agli avvenimenti bellici»; il ricorso non si confronta affatto con tale profilo decisivo nella ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire - con deduzioni assertive - che l'imputato, con le proprie dichiarazioni, avrebbe soddisfatto il proprio onere di allegazione; ritenuto che il secondo motivo - che ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha reso una motivazione congrua in ordine alla conferma anche delle pene inflitte, indicando gli elementi (ossia il fatto che alla falsa dichiarazione si sia accompagnato anche il possesso di due documenti contraffatti, da cui ha tratto pure una spiccata capacità a delinquere del ricorrente) che ha posto a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale, dunque qui non sindacabile (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso propone senza confrontarsi effettivamente con tale iter (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme deD E 1)0 : I "I' A I A Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] IN