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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 06594/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NOU6X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 20 settembre 2021, il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il tribunale di Torino, non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA] indiziato del delitto di ricettazione, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Torino lamentando , con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 391 comma quarto in relazione all'art. 384 cod.proc.pen., quanto al pericolo di fuga posto che lo stesso doveva ravvisarsi in relazione alle condizioni personali del cittadino straniero, privo di fissa dimora, e del tentativo di fuga del medesimo al momento dell'intervento degli organi di Polizia; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.1 II ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Invero, la motivazione del provvedimento impugnato, appare gravemente contraddittoria nella parte in cui ha escluso la sussistenza del pericolo di fuga sebbene l'indagato al momento del controllo da parte degli operatori di RG. avesse cercato di scappare sottraendosi allo stesso.

Al proposito questa Corte di cassazione ha affermato che in tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Rv. 268511 - 01).

Alla luce del principio suddetto appare, pertanto, evidente che la prima circostanza da cui desumere il pericolo suddetto è proprio il contegno tenuto dall'indagato al momento dell'eventuale controllo sicchè la fuga tentata dal medesimo, in occasione dell'accertamento compiuto dalle forze di polizia, è preciso indice della sussistenza di tale presupposto del fermo.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi fondata e legittimo il fermo dell'indagato di delitto eseguito dalla Polizia di Stato della Questura di Torino.

Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza l'impugnata e dichiara legittimo il fermo.

Roma, 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. zi\ p d a/ Lei [OSCURATO:PERSONA] Dott.

GeppinÒ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NOU6X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 20 settembre 2021, il Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il tribunale di Torino, non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA] indiziato del delitto di ricettazione, ritenendo non sussistente il pericolo di fuga. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica di Torino lamentando , con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 391 comma quarto in relazione all'art. 384 cod.proc.pen., quanto al pericolo di fuga posto che lo stesso doveva ravvisarsi in relazione alle condizioni personali del cittadino straniero, privo di fissa dimora, e del tentativo di fuga del medesimo al momento dell'intervento degli organi di Polizia; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2.1 II ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Invero, la motivazione del provvedimento impugnato, appare gravemente contraddittoria nella parte in cui ha escluso la sussistenza del pericolo di fuga sebbene l'indagato al momento del controllo da parte degli operatori di RG. avesse cercato di scappare sottraendosi allo stesso. Al proposito questa Corte di cassazione ha affermato che in tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione "ex ante", desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato si potesse dare alla fuga (Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Rv. 268511 - 01). Alla luce del principio suddetto appare, pertanto, evidente che la prima circostanza da cui desumere il pericolo suddetto è proprio il contegno tenuto dall'indagato al momento dell'eventuale controllo sicchè la fuga tentata dal medesimo, in occasione dell'accertamento compiuto dalle forze di polizia, è preciso indice della sussistenza di tale presupposto del fermo. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi fondata e legittimo il fermo dell'indagato di delitto eseguito dalla Polizia di Stato della Questura di Torino. Il secondo motivo è assorbito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza l'impugnata e dichiara legittimo il fermo. Roma, 25 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. zi\ p d a/ Lei [OSCURATO:PERSONA] Dott. GeppinÒ
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