CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 17337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 12920-2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., p.i. 11760520152, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]- RISCOSSIONE , [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4420/11/2017della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 2.11.2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 17 gennaio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata emerge che la società ricorrente si era opposta a due cartelle di pagamento, delle quali una (06820150069609646) era stata notificata solo per le prime due pagine, e della seconda Cartella di pagamento – Notifica -Vizi RGN 12920/2018 Consigliere rel. Federici (06820150001650102) aveva appreso l’esistenza solo in occasione della richiesta dell’estratto di ruolo. Le cartelle erano state impugnate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, lamentandone il difetto di notifica e la mancanza di sottoscrizione del ruolo. Il giudice di primo grado con sentenza n. 66/18/2016aveva rigettato il ricorso. L’appello proposto dalla società dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia era stato respinto con sentenza n. 4420/11/2017. Il giudice regionale, dopo aver riferito che nel processo si era proceduto alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, e dopo aver comunque evidenziato che con l’appello non erano state riproposte alcune censure, comunque rigettate in primo grado, ed in particolare quelle relative al difetto di sottoscrizione del ruolo (per il quale era stata disposta l’integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dell’Agenzia delle entrate), ha ritenuto infondate le questioni relative al difetto di notificazione delle due cartelle di pagamento, nonché all’eccepita prescrizione dei crediti fiscali azionati. La società ha censurato la decisione con due motivi, chiedendo la cassazione della sentenza. L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha depositato un irrituale atto di costituzione, ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 9 della l.21 gennaio 1994, n. 53 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La commissione regionale avrebbe errato nel ritenere che la presunta consegna delle cartelle di pagamento non comporti ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Nello specifico, per quanto comprensibile dalle argomentazioni del motivo di ricorso, la contribuente sostiene che per provare l’effettiva notificazione doveva essere estratta copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, e dei suoi allegati, con attestazione di conformità dell’avvocato difensore. Lamenta inoltre RGN 12920/2018 Consigliere rel. Federici l’illegittimità della notificazione delle cartelle via pec, su file con estensione “pdf” e non “p7m”. Il motivo è infondato. Intanto la norma di cui si lamenta l’errata interpretazione attiene alla diversa ipotesi «in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civilee dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento delcodice di procedura civile», e sempre che «non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis» (comma 1-bis). In ogni caso, tenuto conto che il tenore del motivo è rivolto non già a negare in radice la notificazione delle due cartelle di pagamento, ma la forma, ritenuta irrituale, della notificazione medesima, perché eseguita a suo dire a mezzo pec con estensione del file in “pdf”, le sezioni unite di questa Corte sono già da tempo intervenute, affermando che le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni " .p7m" e ".pdf"(cfr. Sez. U, 27 aprile 2018, n. 10266). Si tratta di principio che, elaborato nell’alveo del sistema processuale, trova applicazione alla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass., 5 marzo 2019, n. 6417; 30 ottobre 2018, n. 27561). Se poi, con riguardo alla cartella n. 06820150001650102, notificata il 25 gennaio 2015, la ricorrente voglia negare in radice la sua ricezione, asserendo che ne ha appreso l’esistenza solo tramite l’estratto di ruolo, il ricorso, con riferimento ad essa, sarebbe del tutto inammissibile, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata(Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283). Con il secondo motivo la società lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, in relazione all’art. 360, primo RGN 12920/2018 Consigliere rel. Federici comma, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice regionale non avrebbe motivato in ordine alla prescrizione delle imposte evincibili dagli “estratti impugnabili”. A parte che dagli atti si evince che l’imposta contestata era l’Iva, la cui prescrizione è decennale, il motivo, formulato sotto il parametro del vizio di motivazione è inammissibile. Tenendo conto della sentenza censurata, al ricorso trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., che, introdotta dall'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, è entrata in vigore dal giorno 11 settembre 2012 e dunque anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata. Pertanto nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili le censure per contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogoa nullità della sentenza, e al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; 20/11/2015, n. 23828; 12/10/2017, n. 23940). Con la nuova formulazione del n. 5 dunque lo specifico vizio denunciabile per cassazione deve essere relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. Ne deriva cheancheil mancato esame di elementi istruttori non integra di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il ricorso va dunque rigettato. L’assenza di un rituale controricorso, e comunque di una attività difensiva dell’Ufficio, esime dalla liquidazione delle spese di causa. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di RGN 12920/2018 Consigliere rel. Federici contributo unificato, nella