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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 39094/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (quanto al primo motivo sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale, cfr. tra le tante Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Rv. 277570) e non consentiti dalla legge in sede di legittimità (quanto al secondo motivo sul trattamento sanzionatorio), perché costituiti da mere doglianze generiche e in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] 'dente (i [OSCURATO:PERSONA]/stanzo 1 A .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso sono manifestamente infondati (quanto al primo motivo sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale, cfr. tra le tante Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Rv. 277570) e non consentiti dalla legge in sede di legittimità (quanto al secondo motivo sul trattamento sanzionatorio), perché costituiti da mere doglianze generiche e in punto di fatto, non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 3); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] 'dente (i [OSCURATO:PERSONA]/stanzo 1 A .