CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 00346/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LOCUTORIA – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FRASCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. 08/11/2023 CC Cron. R.G.N. 17017/2021 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17017/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Antonio ePaglietti Giancarlo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2522/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che: 1.L’[OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., citandola per la convalida, licenza per finita locazione al 30.9.2017, relativamente al locale avente accesso da via Condotti 86 e dall'androne di [OSCURATO:PERSONA] 85, condotto dalla convenuta in locazione ad uso commerciale in forza di contratto stipulato il e decorrente dal 1° ottobre 2005. L'intimante sosteneva che aveva comunicato disdetta, dapprima, con racc 16/10/13 e, poi, con racc del 16/10/15 e che i contatti per la stipula di unnuovo contratto non avevano sortito esito. Si costituiva la società intimata, la quale –dopo aver: a) opposto il "vincolo di natura amministrativa e (l’esigenza di) tutela dell'[OSCURATO:PERSONA] quale bene di interesse storico", vincolo ed esigenza introdotti dal dm 2717/53 e dalla l 1089/1939, "oggi confluita nel d.lgs. 29 ottobre 1999 n 490"; b) richiamato la lettura delle suddette disposizioni data dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] 7/2/11 , resa inter partes, nonché il fondamento costituzionale, ex art 9 e 42, della deminutio del diritto dominicale; c) addotto che erano parti essenziali del giudizio anche il [OSCURATO:PERSONA] e Regione Lazio, perseguendo politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico storico- artistico, rispettivamente, italiano e regionale; nonché [OSCURATO:PERSONA], in quanto deputata alla tutela del bene storico [OSCURATO:PERSONA], dalla stessa riconosciuto "bottega storica"; d) rilevato che le disdette, in quanto non precedute dalla preventiva consultazione e autorizzazione ministeriale, risultavano affette da un “vizio di nullità" – concludeva chiedendo di dichiarare la nullità delle disdette e, conseguentemente, rigettare la domanda, accertando l'automatica rinnovazione del contratto per la durata di sei anni, nonché autorizzare la chiamata in causa di Ministero, Regione Lazio e [OSCURATO:PERSONA].La fase sommaria si concludeva con l'emissione dell'ordinanza di rilascio, il mutamento del rito da ordinario in speciale locatizio e la concessione dei termini per l'integrazione degli atti difensivi. L’Ospedale attorea insisteva nella domanda. La società convenuta reiterava le conclusioni svolte e chiedeva, in via riconvenzionale, "previa determinazione del giusto canone", l'emissione, ai sensi dell'art 2932, cod civ, di sentenza che produca gli effetti del contratto locatizio non concluso. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24473/2018, da un lato, dichiarava il contratto inter partescessato per finita locazione alla data del 30/9/17, così confermando l'ordinanza di rilascio emessa ex art 665, cpc e condannava la Società al rilascio dell'immobile e fissando per l'esecuzione la data del 20/2/19; dall’altro rigettava la domanda riconvenzionale della società convenuta, che veniva condannata alla rifusione delle spese processuali. Occorre aggiungere che: a) l’Ospedale avviava l’esecuzione della sentenza di primo grado e la Società riceveva in data 8.4.2019 la notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 24473/2018; b) avverso l’esecuzione facevaopposizione la Società; c) nel giudizio di opposizione interveniva il Ministero dei Beni culturali ed ambientali (MIBACT), ex art. 105 comma 2 c.p.c. a sostegno dell’opposizione all’esecuzione; d) il Tribunale di Roma con sentenza 18970/2019 rigettava l’opposizione, condannando la Società alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Società, articolando quattro motivi di impugnazione con i quali chiedeva, in riforma della sentenza impugnata e previa sospensione della sua efficacia esecutiva –che:a) in via principale, fosse rigettata la domanda ex adverso proposta; b) in via subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale, fosse dichiarato l’inadempimento del locatore all’obbligo – asseritamente nascente dal decreto del ministro della Pubblica istruzione del 27 luglio 1953, di rinnovare il contratto di locazione ovvero di concluderne uno nuovo, con conseguente emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., che riproducesse gli effetti del contratto non concluso; e venissero dichiarate nulle ed inefficaci l’intimazione di sfratto e l’avversa domanda per mancanza di preventiva denuncia ed autorizzazione all’Amministrazione di tutela; c) in via ancora più subordinata, venisse accertata la nullità della condanna al rilascio e della nuova data di esecuzione. L’Ospedale si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto dell’impugnazione ed eccependo l’inammissibilità di ogni nuova eccezione proposta dalla Società. La Corte d’Appello di Roma, dapprima con ordinanza 5 dicembre 2019 sospendeva l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; e poi, con sentenza n. 2522/2021, rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado e condannando la società appellante alla rifusione anche delle spese relative al secondo grado del giudizio di merito. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il primo motivo si articola in due censure di cui la seconda è subordinata al mancato accoglimento della priva. 3.1.1. Con la prima censura la Società denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: in via principale, violazione e falsa applicazione del giudicato esterno sul contenuto del vincolo di tutela posto sul bene culturale “[OSCURATO:PERSONA]” quale accertato dalla sentenza del Tar del Lazio n. 1164/2011 resa tra le parti; nella parte in cui (p. 3) la corte territoriale –dopo aver affermato che l’appellante non ha contestato l’esattezza della data di cessazione della locazione come individuata dal primo giudice – ha affermato che quella che deve essere affrontata, nel caso in esame, è la tematica dell’effettiva portata del vincolo amministrativo rispetto alla domanda giudiziale del locatore . Osserva che la corte, per accertare l’effettiva portata del vincolo amministrativo, sarebbe dovuta partire proprio dal giudicato esterno formatosi tra le parti, e cioè dalla sentenza del TAR del Lazio n. 1164/2011, depositata il 7 febbraio 2011, passata ingiudicato, avente ad oggetto proprio l’esatta determinazione della portata del vincolo di tutela (oggetto di giudizio), ma tanto non ha fatto. Sottolinea la violazione del giudicato esterno ed all’uopo trascrive la parte centrale della motivazione della sentenza con la quale, in particolare, per quanto qui rileva, il TAR del Lazio: a) ha osservato che con la determinazione dirigenziale non era stato affatto “aggiunto un ulteriore vincolo” (che, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], avrebbe “pregiudicato, riducendole enormemente, le concrete future possibilità di utilizzo dell’immobile sito in via dei Condotti nn. 85-86”), rispetto al vincolo già posto con il decreto del 23 luglio 1953; b) ha riportato il contenuto del decreto di tutela ed ha richiamata l’esigenza di assicurare la conservazione dell’attuale assetto dei locali dello storico Caffè, come testimonianza della sua storia e del suo particolare ruolo nella città culturale di Roma della seconda metà del secolo XVII ; c) ha interpretato il vincolo posto dal decreto del 23 luglio 1953 nei seguenti termini: Il tenore letterale delle espressioni usate nel D.M., e segnatamente la descrizione ivi contenuta dell’oggetto della tutela ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 1089 del 1939, non sembra lasciar alcun dubbio in ordine all’intenzione dell’Amministrazione statale all’epoca competente di apporre il vincolo non solo sui locali (immobile) e sugli arredi, cimeli, decorazioni (mobili), ma anche sulla «licenza di esercizio». Tale ultimo richiamo assume univoco significato alla luce della complessiva motivazione del provvedimento amministrativo di tutela, nella quale si precisa che il [OSCURATO:PERSONA] costituisce un pregevole esempio di «pubblico ritrovo», consolidatosi nel tempo in virtù della consuetudine di una certa tipologia di avventori di frequentarlo e renderlo centro di incontri culturali. In altri termini, non appare conforme alla lettera della motivazione del D.M. (giova ripeterlo mai impugnato dal ricorrente), oltre che alla sua evidente ratio, restringere la tutela all’immobile ed ai beni mobili, essendo chiara la volontà dell’Amministrazione di ricondurre il vincolo al particolare valore cultuale assunto nel tempo dalla destinazione del locale, dall’essere detto locale un ritrovo di artisti, anche stranieri, quindi un luogo noto in Italia ed all’estero come “centro di vita artistica” ; d) ha chiarito anche il significato dell’espresso riferimento alla licenza di esercizio nel decreto istituivo del vincolo di tutela, confutando l’interpretazione riduttiva dell’Ospedale (secondo il quale il riferimento letterale si giustificava esclusivamente in virtù dell’esigenza di distinguere la proprietà dell’immobile, dalla titolarità della gestione dell’esercizio commerciale), in quanto in senso contrario depone sia la lettera del dispositivo del D.M. che si riferisce al vincolo al [OSCURATO:PERSONA],sia la ratio della tutela, coincidente, come già evidenziato, non tanto e non solo nella natura dell’immobile, ma soprattutto nella destinazione attuale del locale consolidatasi nell’arco di circa 200 anni”.In definitiva, secondo la ricorrente, il vincolo di tutela è stato interpretato dal TAR nel senso che attribuisce tutela anche all’attività commerciale svoltasi nell’immobile vincolato . Pertanto, non sarebbe tutelata soltanto la destinazione d’uso di alcuni locali nei quali debba continuare a svolgersi un’attività di un certo tipo; e neppure sarebbero tutelati soltanto alcuni arredi destinati a rimanere in un determinato immobile; ma, ad essere tutelata, attraverso un vincolo notificato volutamente ai due proprietari, sarebbero le distinte componenti di un determinato complesso aziendale, intriso di storia, arte e cultura. Dunque, il vincolonon riguarderebbe solo l’immobile e la sua destinazione d’uso (e dunque un solo proprietario), ma anche la specifica attività commerciale svolta dal titolare dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (l’altro proprietario vincolato “per la parte dei mobili edella licenza di esercizio”) e la tesi (sostenuta dall’Ospedale e fatta propria dalla sentenza impugnata) secondo cui è sufficiente che nei locali sia mantenuta (se e quando sarà trovato un nuovo conduttore- imprenditore) una qualsiasi “destinazione commerciale”, si porrebbe in assoluto e frontale contrasto con il sopra riportato giudicato amministrativo. 3.1.2. Con la seconda censura, che articola in via subordinata, la società denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362, primo e secondo comma, c.c.; 1366 e 1367 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha esaminato il contenuto del decreto del ministro della pubblica istruzione del 27 luglio 1953 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) Si duole la corte territoriale: a) ha violato l’art. 1362, primo comma, c.c. laddove ha ignorato l’intenzione del Ministro della [OSCURATO:PERSONA], nell’istituire eccezionalmente un vincolo operante nei confronti di due proprietari, con notifica del vincolo ad entrambi, che era stata accertata dalla sentenza del TAR del Lazio resa inter partes: Il tenore letterale delle espressioni usate nel D.M., e segnatamente la descrizione ivi contenuta dell’oggetto della tutela ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 1089 del 1939, non sembra lasciar alcun dubbio in ordine all’intenzione dell’Amministrazione statale all’epoca competente di apporre il vincolo non solo sui locali (immobile) e sugli arredi, cimeli, decorazioni (mobili), ma anche sulla “licenza di esercizio” ; b) ha violato l’art. 1362, comma 2, c.c., in quanto il Ministero della pubblica Istruzione, prima, Il Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo, poi, hanno esteso il vincolo, con decreto ministeriale del D.M. del 6 febbraio 1954, sostenendo anche nel giudizio di opposizione all’esecuzione dello sfratto, con atto di intervento, l’interpretazione estensiva del vincolo; c) ha violato l’art.1366 c.c., in quanto non è certo “secondo buona fede”, e conforme all’interesse pubblico, un’interpretazione di un vincolo di tutela che conduca alla distruzione di un bene culturale per finita locazione, ogni qual volta il locatore decida di intimare uno sfratto; d) ha violato l’art. 1367 c.c., in quanto ha reso il provvedimento amministrativo sostanzialmente privo di contenuto. 3.2. Con il secondo motivo, sempre in relazione all’art. 360 comma prima n. 3 c.p.c., l’[OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, comma 2, 10, comma 3, 13, 20 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dell’art. 9 Cost., nella parte in cui la corte territoriale, confermando la convalida dello sfratto, ha determinato lo smembramento delle due distinte componenti del complesso aziendale per cui è causa, cioè ha autorizzato la divisione delle due proprietà (dei locali da un lato; dei mobili e della licenza di esercizio, dall’altro) rese indivisibili dal vincolo.Precisamente si duole che la corte territoriale – che in sede di ordinanza di accoglimento della istanza di sospensiva aveva affermato che considerato che nel caso di specie è ravvisabile il gravissimo danno, di cui all’art. 447bis ultimo comma c.p.c., derivante alla parte appellante all’esecuzione della sentenza impugnata, che comporterebbe la cessazione dell’attività svolta dalla Società antico [OSCURATO:PERSONA] in immobile di particolare rilevanza storica, culturale e turistica, con verosimili ripercussioni anche sul piano occupazionale -nella impugnata sentenza invece ha consentito ad una delle parti del vincolo (il proprietario delle mura) di intimare lo sfratto per finita locazione all’altra parte del vincolo (cioè al titolare del complesso aziendale, senza il quale non può esistere alcun [OSCURATO:PERSONA], perché proprietario del marchio e dell’azienda che opera sotto quel marchio). Osserva che, eseguito lo sfratto, il locale rimarrebbe chiuso e vuoto fino a quanto eventualmente non subentrerà un nuovo conduttore-imprenditore che, tuttavia, non potrebbe che iniziare una nuova attività con un’altra “licenzia di esercizio”. Il nuovo conduttore, per continuare l’attività aziendale tutelata a marchio [OSCURATO:PERSONA] (l’unica specifica attività che sia possibile svolgere in quell’immobile come prescritto dal vincolo di tutela), dovrebbe acquistare l’azienda dalla [OSCURATO:PERSONA] l’azienda, e, quindi, subentrare così in tutti i contratti ad essa inerenti (art. 2558 c.c.), ivi compresi i contratti di lavoro con i circa 40 dipendenti (ex art. 2112 c.c.), i contratti con i fornitori ed anche il contratto di locazione dell’immobile che deve ospitare quell’attività aziendale (che non è che uno dei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda). Sottolinea che un nuovo conduttore non potrebbe certo appropriarsi dell’azienda (di cui è proprietaria la [OSCURATO:PERSONA] e che comprende arredi, opere d’arte, beni strumentali per l’esercizio dell’attività di caffetteria, rapporti giuridici) ed utilizzare il marchio del [OSCURATO:PERSONA] (segno distintivo di quella specifica azienda), senza averne concordato la cessione dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo la Società denuncia omessa pronuncia sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 59 D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (già art. 30 l. 1° giugno 1939, n. 1089), (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e comunque violazione e falsa applicazione della suddetta disposizione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che: … le richiamate disposizioni non prevedono, in capo al locatore, alcun obbligo di preventiva denunzia all’Autorità Amministrativa per la disdetta del contratto ovvero per la domanda giudiziale di accertamento della finita locazione. Infatti, risulta soggetta ad autorizzazione una ben diversa tipologia di interventi tassativamente indicati nelle norme (quali la demolizione, la distruzione, lo spostamento o rimozione dei beni…). Peraltro - ove ne ricorressero i presupposti – eventuali autorizzazioni per garantire la conservazione ed integrità dei beni vincolati andrebbero richieste in sede esecutiva (Cass. 6814/2001); ma tale accertamento è estraneo alla presente fase processuali . Si duole che la corte territoriale, tanto affermando, nulla ha motivato sull’art. 30 l. n. 1389 del 1939 (ora art. 59 D.lgs. n. 42 del 2004) e comunque ha erroneamente affermato che l’autorizzazione non sarebbe richiesta “per la disdetta del contratto ovvero per la domanda giudiziale di accertamento della finita locazione”, come se i suddetti atti non comportassero modifiche materiali e funzionali in violazione del vincolo di immodificabilità 3.4. Con il quarto motivo la Società denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. omesso esame del motivo di appello basato sull’art. 939, primo comma, c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha omesso l’esame della specifica censura (formulata in atto di appello) alla sentenza di primo grado ed ha ritenuto che sul punto l’appellante avesse fatto rinvio ad un separato giudizio ancora da proporre. Precisa che in atto di appello aveva svolto la seguente censura Sulla natura reale del vincolo creato dal D.M. 27.07.1953 tra beni mobili e immobile per la loro comune destinazione funzionale al “[OSCURATO:PERSONA]” e sull’inapplicabilità della disciplina dellelocazioni, in generale, e degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in particolare , dedotta in via di eccezione riconvenzionale con la Memoria di integrazione degli atti introduttivi. Sembra, invece, dover trovare specifica applicazione, nel caso di specie, l’art. 939 c.c. che nel riferirsi all’ipotesi di “più cose appartenenti a diversi proprietari” che “sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto” appare certamente riferibile non solo alle cose mobili (come rilevabile, peraltro, anche in considerazione della collocazione sistematica della norma), ma anche a quelle immobili. A norma dell’appena richiamato articolo, quando nell’ipotesi suddetta (unione di cose -mobili e/o immobili - appartenenti a diversi proprietari), le cose non sono separabili senza notevole deterioramento “la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata . Osserva che, tanto rilevando, aveva sostanzialmente osservato che il rapporto locatizio doveva ritenersi superato per effetto del vincolo di natura reale, creato dal vincolo di tutela; e che, a fronte di tale censura.Si duole che la corte territoriale ha così motivato: Ultronea appare poi l’argomentazione difensiva dell’appellante concernente l’applicazione al caso di specie dell’art. 939 c.c., posto che la stessa società conduttrice premette che non è questa la sede per la valutazione di una simile domanda (pag. 35 del ricorso) , senza considerare che a fondamento della sua eccezione riconvenzionale aveva dedotto il comma secondo (e non il comma primo) dell’art. 939 c.c. 3.5. Ad esito della illustrazione dei motivi e nel denegato caso in cui sia ritenuto che, secondo l’attuale disciplina, l’interesse del locatore al rilascio di un immobile prevalga sull’interesse pubblico alla conservazione di un bene culturale tutelato, del valore del [OSCURATO:PERSONA], prospetta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 657 c.p.c. ove interpretato nel senso che consenta di convalidare la licenza per finita locazione di un immobile anche nel caso in cui questo sia parte integrante di un bene culturale, sottoposto ad un vincolo di tutela, che comprenda la specifica attività aziendale che vi si svolge, di proprietà del conduttore, ed i beni mobili che si trovano al suo interno, parimenti di proprietà del conduttore, e che, come nel caso di specie, leghi indissolubilmente tutte le parti del bene culturale vincolato. Osserva che tale interpretazione determinerebbe, attraverso una semplice convalida di sfratto per finita locazione, lo “smembramento” del bene culturale vincolato, e, perciò, la sua distruzione, posto che la specifica attività aziendale tutelata non potrebbe essere più svolta, nell’immobile vincolato ad ospitarla, dal proprietario sfrattato, che dovrebbe lasciare l’immobile libero da persone (ivi compresi i dipendenti) e da cose (di sua proprietà, anche se di enorme valore); né quella specifica attività aziendale potrebbe essere svolta dal proprietario dell’immobile rilasciato, che non è il titolare di quella specifica attività aziendale, salvo che non stipuli con il conduttore un contratto di cessione dell’attività stessa contemporaneamente al rilascio. Sostiene che tale interpretazione si porrebbe in contrasto: a) con l’art. Cost. 9, comma 2, Cost., in quanto consentirebbe al proprietario dell’immobile di distruggere il bene culturale, con la sola volontà di porre fine al contratto di locazione alla scadenza; b) con l’art. Cost. 41 primo comma Cost., in quanto consentirebbe al proprietario dell’immobile di sacrificare, oltre all’interesse pubblico tutelato dal vincolo, la liberà di iniziativa economica ed il diritto di proprietà del conduttore; c) con l’art. 41 secondo comma Cost., in quanto il rilascio dell’immobile impedirebbe ad una iniziativa economica privata di continuare a svolgersi in conformità all’utilità sociale ed all’interesse pubblico cui il vincolo di tutela l’aveva destinata; d) con l’art. 42, comma 2, Cost., in quanto consentirebbe al proprietario di un immobile, vincolato ad ospitare un’attività aziendale elevata a bene culturale, di determinarne la cessazione a proprio arbitrio, in violazione non solo del limite dell’utilità sociale, ma, addirittura, degli specifici limiti gravanti su quella proprietà immobiliare e derivanti dal vincolo di tutela; e) con il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 9 Cost., in quanto il conduttore, una volta che il bene culturale è smembrato e distrutto nell’identità giuridica creata dal vincolo, dovrebbe rilasciare l’immobile libero non solo da persone (quelle che svolgono l’attività o vi concorrono a qualsiasi titolo, e gli utenti dell’attività tutelata), ma anche dalle cose di sua proprietà, e cioè dai beni mobili (arredi storici ed opere d’arte al cui valore concorreva anche l’essere i beni in questione all’interno di quell’immobile) funzionali allo svolgimento di quell’attività; f) con l’art. 3 Cost. perché tra due proprietari assoggettati al medesimo vincolo di tutela (il proprietario dell’immobile, da un lato, l’imprenditore-proprietario dei beni mobili funzionali all’esercizio dell’attività aziendale tutelala dall’altro lato) l’applicazione incondizionata dell’art. 657 c.p.c. tutelerebbe esclusivamente il proprietario dell’immobile, consentendogli di intimare lo sfratto per finita locazione come se quel vincolo non esistesse, sacrificando il diritto di proprietà e di iniziativa economica del proprietario-imprenditore; g) con l’art. 24 Cost. nella parte in cui l’art.657 c.c. non prevede che l’intimazione dello sfratto per finita locazione di immobile sottoposto ad un vincolo di tutela, quale quello oggetto del presente giudizio, sia notificata oltre che al conduttore, anche al Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo, cioè al soggetto interessato alla conservazione del vincolo a tutela dell’interesse pubblico, affinché possa partecipare al giudizio, quale destinatario degli effetti della sentenza. Rileva infine che, se mai si ritenesse (come fa l’Ospedale) che il conduttore debba lasciare l’immobile libero da persone, ma non dalle proprie cose, sull’erroneo presupposto che il bene culturale, ed il vincolo di tutela, sopravvivano allo sfratto, si determinerebbe uno spossessamento del conduttore dai propri beni, o, addirittura, un esproprio, fuori dei casi previsti dalla legge, con plateale violazione dell’art. 42 Cost. 4.Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] 5.Nelle more dell’udienza la cote territoriale con ordinanza 29 agosto 2023 ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo perché l’esecuzione dello sfratto avrebbe comportato “la cessazione dell’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]”.6.Per l’odierna udienzail Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre i Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni. Considerato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, ritiene opportuno rinviare a nuovo ruolo