CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 24047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Maria LuisaMiranda, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero del 23dicembre 2025, avente ad oggetto un telefono cellulare, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],sottoposto ad indagini preliminari in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagatodeducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agliartt. 244, 253, 191 e 649 cod. proc. pen., nonché agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.,censurando la ritenuta legittimità del procedimento ablativo e la valutazione del fumuscommissi delicti.In particolare, l’atto di impugnazione ricostruisce una sequenza procedimentaleritenuta anomala e lesiva delle garanzie processuali, rappresentando che il telefono cellularein uso all’indagato era stato inizialmente sottoposto a sequestro d’iniziativa della poliziagiudiziaria in data 25 settembre 2025, senza successiva convalida del Pubblico Ministero;nondimeno, l’organo requirente avrebbe proceduto all’estrazione di copia forense deldispositivo in assenza di valido titolo legittimante.Successivamente, veniva emesso decreto di sequestro probatorio in data 11novembre 2025, annullato dal Tribunale del riesame per difetto assoluto di motivazione eviolazione del principio di proporzionalità; comunque, il Pubblico Ministero, senza procederealla restituzione del bene, ne avrebbe mantenuto il possesso sine titulo, adottando dapprimaun decreto di perquisizione informatica e, quindi, reiterando il vincolo attraverso un nuovosequestro, fondato sulle risultanze acquisite mediante la precedente copia forense.Secondo la prospettazione difensiva, tale modalità operativa integrerebbe un usodistorto degli strumenti di ricerca della prova, in quanto la perquisizione informatica previstadall’art. 244 cod. proc. pen. sarebbe stata impiegata non per acquisire nuovi elementi, bensìper legittimare ex post la disponibilità di dati già indebitamente acquisiti e, pertanto,inutilizzabili ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen.In tale prospettiva, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato avrebbeerroneamente ritenuto legittima la reiterazione del vincolo reale, trascurando che gli elementiindiziari posti a fondamento del nuovo decreto derivavano da attività istruttoria compiuta inviolazione di precedenti pronunce giurisdizionali, con conseguente elusione del giudicatocautelare e dei limiti posti dall’ordinamento alla formazione della prova.Si deduce, inoltre, che l’iniziativa del Pubblico Ministero si sarebbe tradotta in unaindebita perseveranza nell’utilizzo di dati estratti dal dispositivo dell’indagato in un momentoin cui il sequestro non era assistito da valido titolo, con conseguente violazione dei principicostituzionali che presidiano il giusto processo e delle regole di legittima acquisizione dellaprova.Il ricorrente censura, altresì, la motivazione dell’ordinanza impugnata, ritenutameramente apparente, in quanto fondata su un richiamo generico all’attività investigativa,senza una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti di legge del sequestroprobatorio, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessariaindividuazione del fatto-reato e al nesso di pertinenza tra il bene sottoposto a vincolo el’ipotesi criminosa.Il ricorrente contesta altresì che, nel provvedimento impugnato, manchi una puntualedescrizione del fatto storico nelle sue coordinate essenziali, nonché l’indicazione deglispecifici elementi dai quali desumere la sussistenza del fumus del reato, risultando lamotivazione meramente apparente e fondata su generici richiami ad attività investigative nonesplicitate.Si deduce, inoltre, che la stessa individuazione del reato presupposto risulterebbecarente, essendo stata prospettata un’ipotesi criminosa diversa rispetto a quellaeffettivamente oggetto di indagine, con conseguente difetto di correlazione tra il fattoipotizzato, i beni sottoposti a sequestro e la fattispecie incriminatrice.In conclusione, l’atto di ricorso prospetta che la misura cautelare reale impugnata siinserirebbe in un contesto procedimentale connotato da finalità meramente esplorative e dauna sostanziale elusione dei limiti derivanti dal precedente annullamento del sequestro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato, per i motivi qui illustrati.2. Quanto ai dedotti vizi della sequenza procedimentale adottata dal PubblicoMinistero, si osserva che, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, emerge che, condecreto in data 11 novembre 2025, disponeva il sequestro probatorio del telefono cellularedell’indagato; siffatto provvedimento veniva successivamente annullato dal Tribunale delriesame con ordinanza dell’11 dicembre 2025, sul presupposto del rilevato difetto dimotivazione in ordine alla qualificazione del bene quale corpo del reato o cosa pertinente alreato, nonché per violazione del principio di proporzionalità, non essendo state esplicitate leragioni giustificative dell’estensione del vincolo ad un complesso indiscriminato di dati edispositivi.In tale contesto procedimentale si colloca il deposito, in data 16 dicembre 2025,dell’informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Roma, recante gli esiti degliaccertamenti eseguiti sul dispositivo in questione, attività che risultava essere stata espletatain un momento in cui il vincolo reale era ancora assistito da un titolo legittimante, conconseguente perdurante efficacia del provvedimento ablativo.Acquisita cognizione dell’ordinanza di annullamento, il Pubblico Ministeroprovvedeva, in data 23 dicembre 2025, ad emettere un nuovo decreto di sequestroprobatorio sul medesimo bene, successivamente sottoposto al vaglio del Tribunale delriesame con il provvedimento oggetto dell’odierno scrutinio. Risulta, altresì, che il telefonocellulare veniva restituito all’indagato in data 16 gennaio 2026.Ciò posto, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure difensive relative alla pretesaillegittimità del procedimento, evidenziando come, a seguito dell’annullamento del primosequestro, il Pubblico Ministero abbia legittimamente disposto un nuovo sequestroprobatorio, limitato al tempo strettamente necessario per l’esecuzione della copia forense delcontenuto del telefono, con successiva restituzione del bene.2.1. Dev’essere, in proposito, ribadito il consolidato principio secondo cui, in tema disequestro probatorio, non è configurabile alcuna illegittima ritenzione del bene qualora, aseguito di annullamento del provvedimento ablativo da parte del tribunale del riesame, ilpubblico ministero emetta un nuovo decreto di sequestro fondato su autonomo titolo, idoneoa fare venire meno l’obbligo di restituzione nel frattempo insorto, quando – come nellafattispecie in esame – l’annullamento del primo decreto sia intervenuto per vizi meramentemotivazionali e non già all’esito di una valutazione nel merito del compendio probatorio.Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di sequestroprobatorio, preclude la reiterazione della misura, per lo stesso fatto e nei confronti dellamedesima persona, la circostanza che l'annullamento del provvedimento sia intervenuto inseguito alla valutazione del merito della contestazione da parte del tribunale del riesame, ameno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale, mentre il giudicatocautelare non si forma quando in sede di annullamento non sia stata espressa alcunavalutazione, anche solo incidentale o implicita, del merito probatorio contenuto negli atti delprocedimento e cristallizzati in quella specifica fase processuale (Sez. 5, n. 4937 del25/11/2021, dep. 2022, Cavatorta, Rv. 282776-01).2.1.1. Ne consegue la correttezza della valutazione operata dal Tribunale, il quale haescluso che la rinnovazione del vincolo reale integri un’ipotesi di elusione del giudicatocautelare, dovendosi invece ritenere legittima la reiterazione della misura in presenza di unprecedente annullamento fondato su vizi formali, come nel caso di specie.Si rivela pertanto infondata la censura relativa alla dedotta elusione del giudicatocautelare, dovendosi ribadire che, in difetto di una precedente valutazione nel merito delcompendio indiziario, non è configurabile alcuna preclusione alla reiterazione della misura, laquale, nella specie, si fonda su un autonomo titolo ablativo sorretto da rinnovatamotivazione.2.2. Manifestamente infondate devono ritenersi le doglianze afferenti ai dedotti vizi dimotivazione e di violazione di legge in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.2.2.1. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che, in tema di riesame delle misurecautelari reali, nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere propostoricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano lamancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, inquanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta,la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomomotivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv.269119 – 01; Sez. 5, n. 8434 del 11/01/2007, Ladiana, Rv. 236255 - 01).2.2.2. In tema di sequestro probatorio, la Corte ha affermato che, in sede di riesame,il tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando ilfumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nellaprospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì conesclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendereutile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, nonaltrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nelladisponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv.206657 – 01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 15254del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053-01).Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa,ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in unadeterminata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera affermazione dellasua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero la prospettazione esplorativa diindagine rispetto ad una notizia di reato.2.2.3. Quanto al dedotto difetto di motivazione in ordine alla individuazione del delittopresupposto, quale traffico di stupefacenti, ed alla insufficienza degli elementi indiziari aritenere che l’indagato non avesse concorso in quel reato, deve richiamarsi l’orientamento diquesta Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro ilpatrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivodelle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendonenecessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021,dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 – 01).2.2.4. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata dà puntualmente conto deglielementi indiziari valorizzati a sostegno dell’ipotesi accusatoria relativa ai delitti di cui agliartt. 648 e 648-bis cod. pen., attraverso un apparato motivazionale immune da vizi dimanifesta illogicità o apparenza, e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità.In particolare, emerge come l’indagato, in occasione di un controllo da parte deiCarabinieri mentre si trovava alla guida di un’autovettura, sia stato sottoposto aperquisizione personale e veicolare all’esito della quale veniva rinvenuto in possesso dellasomma in contanti di euro 104.950. Tale circostanza, unitamente alla mancatagiustificazione della detenzione di una somma di rilevante entità - confezionata in cellophanetermosaldato e composta da banconote di piccolo taglio - assumeva significativa valenzaindiziaria, tanto più alla luce della condizione di disoccupazione dichiarata dall’indagato edegli esiti degli accertamenti patrimoniali eseguiti nei suoi confronti, dai quali risultava unacapacità reddituale del tutto incompatibile con la disponibilità del denaro rinvenuto.Gli elementi richiamati risultano, pertanto, nei limiti dell’accertamento proprio dellafase cautelare, correttamente valorizzati per integrare il fumus dei reati provvisoriamentecontestati, essendo stata, per converso, correttamente disattesa la prospettazione difensivavolta a ricondurre la condotta a un’ipotesi di concorso nel delitto presupposto di traffico disostanze stupefacenti, in quanto priva di adeguato riscontro negli atti.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]