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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26984/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'omessa traduzione delle espressioni in lingua sarda, al difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e alla mancata applicazione degli artt. 43 e 393-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 11 a 14 della sentenza impugnata); rilevato che, in relazione alla memoria con cui il ricorrente ha contestato l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione di questa Corte, deducendo la fondatezza dei motivi articolati, possono reiterarsi le argomentazioni innanzi svolte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'omessa traduzione delle espressioni in lingua sarda, al difetto dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e alla mancata applicazione degli artt. 43 e 393-bis cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 11 a 14 della sentenza impugnata); rilevato che, in relazione alla memoria con cui il ricorrente ha contestato l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione di questa Corte, deducendo la fondatezza dei motivi articolati, possono reiterarsi le argomentazioni innanzi svolte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiar P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26984/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris