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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17030/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18019-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via V Orsini 19 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 8041574058 ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4882/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 Numero sezionale 82/2022 -il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora innanzi solo MEF) ha Numero di raccolta generale 17030/2022Data pubblicazione 26/05/2022 ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in solido con la predetta società e con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della stessa, il pagamento dell’importo di euro 45.627,00, oltre spese, quale sanzione amministrativa per avere la [OSCURATO:PERSONA] eseguito, in 18 occasioni, pagamenti in contanti in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per importi, come da fatture di cui in causa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, ove sono dettagliatamente elencate), superiori al limite legale (euro 12.500), in violazione dell’art. 1 della l.197/1991; -il pagamento delle predette fatture, tutte di importo superiore ad euro 12.500, era stato eseguito in modo frazionato per contanti, cioè con ripetute consegne di somme inferiori a tale limite in un ristretto arco temporale, al fine di eludere la normativa antiriciclaggio; -il MEF aveva sanzionato i pagamenti frazionati eseguiti in relazione a ciascuna fattura nell’arco di sette giorni, ritenendoli parti di operazioni uniche sotto il profilo economico, facendo di fatto applicazione della definizione di operazione frazionata contenuta nell’art. 1, lett. m) del d.lgs. 231/2007 nel testo all’epoca vigente; -avverso l’ordinanza-ingiunzione hanno proposto opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -l’Amministrazione si costituiva in giudizio, per resistere all’opposizione proposta; -con sentenza n. 2105/2016, il Tribunale di Avellino rigettava l’opposizione, osservando che non era maturato alcun termine di prescrizione e che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio di maggioranza ed effettivo esecutore dei pagamenti, ben poteva essere considerato amministratore di fatto; -in merito alla contestata violazione il Tribunale evidenziava che, ferma l’inapplicabilità del d.lgs. 231/2007, anche in base alla precedente disciplina i pagamenti frazionati andavano considerati unitariamente, indipendentemente dal limite temporale dei sette F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 Numero sezionale 82/2022 giorni, quando l’unitarietà dell’operazione poteva evincersi da Numero di raccolta generale 17030/2022Data pubblicazione 26/05/2022 elementi di fatto (quali, nel caso di specie: l’esecuzione ravvicinata dei pagamenti, il fatto che la Universal non era dotata di conto corrente); -aggiungeva il Tribunale che il MEF avrebbe dovuto sanzionare anche i pagamenti oltre il limite di una settimana, riconducibili a ciascuna operazione economica; -avverso detta sentenza proponevano appello il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva il MEF, costituitosi in giudizio; -con sentenza n. 4882/2017, pubblicata l’11 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta, osservando in primo luogo che il Tribunale ben poteva entrare nel merito della violazione riscontrata, costituendo il rapporto amministrativo – e non solo il provvedimento in sé -l’oggetto del giudizio di opposizione; -condivisa poi la qualificazione del Nittoli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] effettuata dal giudice di prime cure in base alle risultanze istruttorie e ribadita l’inapplicabilità del d.lgs. 231/2007, la Corte d’Appello affermava che l’illecito amministrativo doveva ritenersi sussistente ai sensi dell’art. 1 della l. 197/1991, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (citava in particolare Cass. 8698/2007, Cass. 15103/2010); - argomentava la Corte di merito che nel caso di specie, infatti, i pagamenti contestati, tutti singolarmente di valore inferiore al limite legale, erano indubbiamente funzionali ad operazioni economiche di valore complessivamente maggiore, individuabili negli acquisti delle fatture di cui in causa: ciò in quanto effettuati a brevissima distanza temporale gli uni dagli altri, pari ad importo di poco inferiore ad euro 12.500 e, per giunta, effettuati nei confronti di un soggetto privo di conto corrente; -la Corte d’Appello poi valutava come congrua l’entità della sanzione irrogata e dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 Numero sezionale 82/2022 legittimazione processuale, stante la cessazione dell’attività dellaNumero di raccolta generale 17030/2022Data pubblicazione 26/05/2022 predetta società; -la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza d’appello con ricorso notificato il 7 giugno 2018 affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui resiste il MEF con controricorso notificato in data 13 luglio 2018; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 197/1991) si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che nonostante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l’interpretazione dell’art. 1 l. 197/1991 (Cass. 8698/07, Cass. 15103/10, Cass. 6792/14, Cass.1080/16), il parere n. 1504/1995 reso dal Consiglio di Stato e l’art. 49 d.lgs. 231/2007 con cui il legislatore ha riformulato la disciplina previgente, suggerirebbero di interpretare la norma in questione nel senso che lo scrutinio sulla legittimità dei trasferimenti in contanti non possa fondarsi esclusivamente sul dato della prossimità temporale dei pagamenti, ma anche su ulteriori elementi determinati;. -va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -detta società è cessata nel 2006 - come riferito a pag. 3, del ricorso – e, pertanto, come esattamente rilevato dalla Corte partenopea nel dichiarare inammissibile l'appello proposto in suo nome dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], essa non è più un soggetto di diritto ed il ricorso per cassazione proposto da quest’ultima in nome della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è dunque inammissibile (cfr. Cass. 1392/2020); -in relazione all'unico motivo del ricorso, la doglianza è infondata; - parte ricorrente sollecita una rimeditazione del consolidato orientamento, invocando, a sostegno della propria tesi, il parere n. 1504/1995 reso dal Consiglio di Stato al Ministero del Tesoro in risposta ad apposita richiesta ministeriale; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 -il testo del primo periodo del primo comma dell'articolo 1 d.l.

Numero sezionale 82/2022Numero di raccolta generale 17030/2022 143/1991 dispone che «È vietato il trasferimento di denaro contante Data pubblicazione 26/05/2022 o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro»; -ad avviso dei ricorrenti il termine "complessivamente" andrebbe inteso non sulla base del "criterio temporale", bensì sulla base del "criterio oggettivo" (pag. 14, primo cpv., del ricorso); cosicché il giudizio sulla legittimità di una aggregazione di trasferimenti di denaro individualmente sotto-soglia potrebbe «condurre ad uno scrutinio di illegittimità solo ed unicamente ove si rinvengano "elementi determinati" ulteriori a quelli relativi al dato temporale già utilizzati pe effettuare l'aggregazione»; -a supporto della propria tesi i ricorrenti argomentano che solo con il decreto legislativo n. 231 del 2007 il Legislatore ha dato autonomo rilievo al dato temporale, prevedendo espressamente l'ipotesi della "operazione frazionata" (art. 49 nella originaria formulazione) e definendo come tale «un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale» (art. 1, lett. m), nella originaria formulazione); -per poter considerare illecita, in quanto espressione di un'operazione frazionata, una pluralità di trasferimenti in contanti sotto-soglia effettuati in un arco temporale maggiore di sette giorni sarebbe dunque necessaria, ad avviso dei ricorrenti, la sussistenza di elementi ulteriori e diversi rispetto al dato cronologico; -così descritta la tesi di parte ricorrente, l’impugnazione non può essere accolta perché -come già osservato da questa Corte in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 fattispecie del tutto analoga (cfr. Cass. 17971/2021) e Numero sezionale 82/2022Numero di raccolta generale 17030/2022cui il Collegio intende dare continuità - si fonda su una considerazione inesatta delData pubblicazione 26/05/2022la ratio decidendi della sentenza impugnata e degli stessi principi di diritto fissati da questa Suprema Corte; -né la Corte di appello di Napoli, né le sentenze di questa Corte sopra ricordate, (a cui la Corte partenopea si è correttamene attenuta), hanno fatto riferimento al criterio cronologico; -detto criterio del resto è stato introdotto solo dal decreto legislativo n. 231 del 2007 - ove si definisce "frazionata" l'operazione economicamente unitaria che si articola in una pluralità di pagamenti compiuti in un periodo di tempo non superiore a sette giorni – e, pertanto, non è applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame; -ciò che conta, ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1 d.l. 143/1991, è - come chiaramente espresso in Cass. 15103/10 - « il valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale»; -in base alla disciplina anteriore al decreto legislativo 231/2007 è dunque irrilevante in quanto tempo siano stati effettuati i plurimi pagamenti sottosoglia il cui complesso supera il valore di euro 12.500.; ciò che conta è se tali pagamenti siano funzionali a realizzare, nel loro complesso, una operazione economica di valore sopra-soglia; -il criterio a cui avere riguardo, in definitiva, non è quello del valore dei singoli pagamenti e nemmeno quello del tempo in cui i pagamenti sono stati effettuati, bensì quello del valore dell'obbligazione al cui adempimento i pagamenti sono funzionali; -l'orientamento di questa Corte, ove si parla di «valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale» (cfr. Cass.1080/2016) è dunque perfettamente coerente con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 1504/1995, là dove, ai fini dell'interpretazione della formulazione normativa «valore da F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 Numero sezionale 82/2022 trasferire ... complessivamente superiore a 12.500 euro» si indica Numero di raccolta generale 17030/2022Data pubblicazione 26/05/2022 come criterio guida, pur passibile di eccezioni, il c.d.

"criterio oggettivo"; -non vi sono, pertanto, ragioni per pervenire al mutamento di giurisprudenza sollecitato dai ricorrenti il cui ricorso è conseguentemente rigettato; -in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara i ricorrenti tenuti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito ed accessori se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18019-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via V Orsini 19 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 8041574058 ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4882/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 Numero sezionale 82/2022 -il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora innanzi solo MEF) ha Numero di raccolta generale 17030/2022Data pubblicazione 26/05/2022 ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in solido con la predetta società e con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della stessa, il pagamento dell’importo di euro 45.627,00, oltre spese, quale sanzione amministrativa per avere la [OSCURATO:PERSONA] eseguito, in 18 occasioni, pagamenti in contanti in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per importi, come da fatture di cui in causa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, ove sono dettagliatamente elencate), superiori al limite legale (euro 12.500), in violazione dell’art. 1 della l.197/1991; -il pagamento delle predette fatture, tutte di importo superiore ad euro 12.500, era stato eseguito in modo frazionato per contanti, cioè con ripetute consegne di somme inferiori a tale limite in un ristretto arco temporale, al fine di eludere la normativa antiriciclaggio; -il MEF aveva sanzionato i pagamenti frazionati eseguiti in relazione a ciascuna fattura nell’arco di sette giorni, ritenendoli parti di operazioni uniche sotto il profilo economico, facendo di fatto applicazione della definizione di operazione frazionata contenuta nell’art. 1, lett. m) del d.lgs. 231/2007 nel testo all’epoca vigente; -avverso l’ordinanza-ingiunzione hanno proposto opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -l’Amministrazione si costituiva in giudizio, per resistere all’opposizione proposta; -con sentenza n. 2105/2016, il Tribunale di Avellino rigettava l’opposizione, osservando che non era maturato alcun termine di prescrizione e che il [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio di maggioranza ed effettivo esecutore dei pagamenti, ben poteva essere considerato amministratore di fatto; -in merito alla contestata violazione il Tribunale evidenziava che, ferma l’inapplicabilità del d.lgs. 231/2007, anche in base alla precedente disciplina i pagamenti frazionati andavano considerati unitariamente, indipendentemente dal limite temporale dei sette F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 Numero sezionale 82/2022 giorni, quando l’unitarietà dell’operazione poteva evincersi da Numero di raccolta generale 17030/2022Data pubblicazione 26/05/2022 elementi di fatto (quali, nel caso di specie: l’esecuzione ravvicinata dei pagamenti, il fatto che la Universal non era dotata di conto corrente); -aggiungeva il Tribunale che il MEF avrebbe dovuto sanzionare anche i pagamenti oltre il limite di una settimana, riconducibili a ciascuna operazione economica; -avverso detta sentenza proponevano appello il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], cui resisteva il MEF, costituitosi in giudizio; -con sentenza n. 4882/2017, pubblicata l’11 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta, osservando in primo luogo che il Tribunale ben poteva entrare nel merito della violazione riscontrata, costituendo il rapporto amministrativo – e non solo il provvedimento in sé -l’oggetto del giudizio di opposizione; -condivisa poi la qualificazione del Nittoli quale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] effettuata dal giudice di prime cure in base alle risultanze istruttorie e ribadita l’inapplicabilità del d.lgs. 231/2007, la Corte d’Appello affermava che l’illecito amministrativo doveva ritenersi sussistente ai sensi dell’art. 1 della l. 197/1991, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (citava in particolare Cass. 8698/2007, Cass. 15103/2010); - argomentava la Corte di merito che nel caso di specie, infatti, i pagamenti contestati, tutti singolarmente di valore inferiore al limite legale, erano indubbiamente funzionali ad operazioni economiche di valore complessivamente maggiore, individuabili negli acquisti delle fatture di cui in causa: ciò in quanto effettuati a brevissima distanza temporale gli uni dagli altri, pari ad importo di poco inferiore ad euro 12.500 e, per giunta, effettuati nei confronti di un soggetto privo di conto corrente; -la Corte d’Appello poi valutava come congrua l’entità della sanzione irrogata e dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], in quanto priva di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 Numero sezionale 82/2022 legittimazione processuale, stante la cessazione dell’attività dellaNumero di raccolta generale 17030/2022Data pubblicazione 26/05/2022 predetta società; -la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione la sentenza d’appello con ricorso notificato il 7 giugno 2018 affidato ad un unico motivo ed illustrato da memoria, cui resiste il MEF con controricorso notificato in data 13 luglio 2018; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 197/1991) si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che nonostante il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l’interpretazione dell’art. 1 l. 197/1991 (Cass. 8698/07, Cass. 15103/10, Cass. 6792/14, Cass.1080/16), il parere n. 1504/1995 reso dal Consiglio di Stato e l’art. 49 d.lgs. 231/2007 con cui il legislatore ha riformulato la disciplina previgente, suggerirebbero di interpretare la norma in questione nel senso che lo scrutinio sulla legittimità dei trasferimenti in contanti non possa fondarsi esclusivamente sul dato della prossimità temporale dei pagamenti, ma anche su ulteriori elementi determinati;. -va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -detta società è cessata nel 2006 - come riferito a pag. 3, del ricorso – e, pertanto, come esattamente rilevato dalla Corte partenopea nel dichiarare inammissibile l'appello proposto in suo nome dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], essa non è più un soggetto di diritto ed il ricorso per cassazione proposto da quest’ultima in nome della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è dunque inammissibile (cfr. Cass. 1392/2020); -in relazione all'unico motivo del ricorso, la doglianza è infondata; - parte ricorrente sollecita una rimeditazione del consolidato orientamento, invocando, a sostegno della propria tesi, il parere n. 1504/1995 reso dal Consiglio di Stato al Ministero del Tesoro in risposta ad apposita richiesta ministeriale; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 -il testo del primo periodo del primo comma dell'articolo 1 d.l. Numero sezionale 82/2022Numero di raccolta generale 17030/2022 143/1991 dispone che «È vietato il trasferimento di denaro contante Data pubblicazione 26/05/2022 o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro»; -ad avviso dei ricorrenti il termine "complessivamente" andrebbe inteso non sulla base del "criterio temporale", bensì sulla base del "criterio oggettivo" (pag. 14, primo cpv., del ricorso); cosicché il giudizio sulla legittimità di una aggregazione di trasferimenti di denaro individualmente sotto-soglia potrebbe «condurre ad uno scrutinio di illegittimità solo ed unicamente ove si rinvengano "elementi determinati" ulteriori a quelli relativi al dato temporale già utilizzati pe effettuare l'aggregazione»; -a supporto della propria tesi i ricorrenti argomentano che solo con il decreto legislativo n. 231 del 2007 il Legislatore ha dato autonomo rilievo al dato temporale, prevedendo espressamente l'ipotesi della "operazione frazionata" (art. 49 nella originaria formulazione) e definendo come tale «un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale» (art. 1, lett. m), nella originaria formulazione); -per poter considerare illecita, in quanto espressione di un'operazione frazionata, una pluralità di trasferimenti in contanti sotto-soglia effettuati in un arco temporale maggiore di sette giorni sarebbe dunque necessaria, ad avviso dei ricorrenti, la sussistenza di elementi ulteriori e diversi rispetto al dato cronologico; -così descritta la tesi di parte ricorrente, l’impugnazione non può essere accolta perché -come già osservato da questa Corte in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 fattispecie del tutto analoga (cfr. Cass. 17971/2021) e Numero sezionale 82/2022Numero di raccolta generale 17030/2022cui il Collegio intende dare continuità - si fonda su una considerazione inesatta delData pubblicazione 26/05/2022la ratio decidendi della sentenza impugnata e degli stessi principi di diritto fissati da questa Suprema Corte; -né la Corte di appello di Napoli, né le sentenze di questa Corte sopra ricordate, (a cui la Corte partenopea si è correttamene attenuta), hanno fatto riferimento al criterio cronologico; -detto criterio del resto è stato introdotto solo dal decreto legislativo n. 231 del 2007 - ove si definisce "frazionata" l'operazione economicamente unitaria che si articola in una pluralità di pagamenti compiuti in un periodo di tempo non superiore a sette giorni – e, pertanto, non è applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame; -ciò che conta, ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1 d.l. 143/1991, è - come chiaramente espresso in Cass. 15103/10 - « il valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale»; -in base alla disciplina anteriore al decreto legislativo 231/2007 è dunque irrilevante in quanto tempo siano stati effettuati i plurimi pagamenti sottosoglia il cui complesso supera il valore di euro 12.500.; ciò che conta è se tali pagamenti siano funzionali a realizzare, nel loro complesso, una operazione economica di valore sopra-soglia; -il criterio a cui avere riguardo, in definitiva, non è quello del valore dei singoli pagamenti e nemmeno quello del tempo in cui i pagamenti sono stati effettuati, bensì quello del valore dell'obbligazione al cui adempimento i pagamenti sono funzionali; -l'orientamento di questa Corte, ove si parla di «valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale» (cfr. Cass.1080/2016) è dunque perfettamente coerente con l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nel parere n. 1504/1995, là dove, ai fini dell'interpretazione della formulazione normativa «valore da F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 18019/2018 Numero sezionale 82/2022 trasferire ... complessivamente superiore a 12.500 euro» si indica Numero di raccolta generale 17030/2022Data pubblicazione 26/05/2022 come criterio guida, pur passibile di eccezioni, il c.d. "criterio oggettivo"; -non vi sono, pertanto, ragioni per pervenire al mutamento di giurisprudenza sollecitato dai ricorrenti il cui ricorso è conseguentemente rigettato; -in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara i ricorrenti tenuti in solido alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito ed accessori se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 18 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a
Sentenza Cassazione n. 17030/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris