CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronunzia di primo grado, che lo ha condannato per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, è manifestamente infondato. Come riconosciuto da questa Corte già in tempi risalenti (Sez. U, Sentenza n. 7478 del 19/06/1996, Rv. 205335) il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nella specie, il termine per proporre impugnazione, pari a 45 giorni, scadeva in data 15 ottobre 2019, ben prima della data del 13 novembre 2019 di presentazione dell'appello;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente