CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 02829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 16/01/2023 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 29/01/2020, che lo aveva condannato per i reati di tentativo di rapina aggravata e di lesioni personali. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dì un contributo causale nella realizzazione del delitto di tentata rapina e si invoca la sua derubricazione in quello di violenza privata, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 8 a 11) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto a titolo di concorso nel delitto di cui agli artt. 56, 628 cod. pen.; Considerato che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai prìncipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda pagina 12 della motivazione della sentenza impugnata); che la doglianza che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza (si veda pagina 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere