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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16293/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella memoria di replica: "Accoglimento del ricorso" [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce con provvedimento del 18 giugno 2021, ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine, per l'impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza di condanna nei suoi confronti del Tribunale di Lecce del 10 febbraio 2003, irrevocabile il 29 ottobre 2003; la Corte di appello ha ritenuto che l'originaria elezione di domicilio (in Lecce alla via Cavallotti n. 17) era risultata inidonea e quindi le notifiche (dell'estratto contumaciale) erano state effettuate, regolarmente, presso il difensore di fiducia, in considerazione dell'assenza dì comunicazioni di interruzioni di ogni rapporto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione (due ricorsi, uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e un altro a firma di dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. I primi due motivi sono comuni ad entrambi i ricorsi e si trattano congiuntamente.

Violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen.); mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'assenza di effettiva conoscenza in capo al ricorrente dell'accusa nei suoi confronti.

La Corte di appello sulla considerazione della nomina dell'Avv.

Di fiducia [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l'effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente.

Tuttavia, la nomina di un difensore di fiducia nelle indagini preliminari non comporta automaticamente la conoscenza dell'accusa.

La conoscenza deve avvenire tramite la notifica di una formale vocatio in iudicium (S.U. n. 28912 del 2019).

Il ricorrente è stato dichiarato latitante con provvedimento del 31 ottobre 2000 (ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del 27 marzo 2000).

L'ordinanza ha dato atto che il ricorrente si era dato latitante dopo la nomina del difensore di fiducia.

Il ricorrente nominava il difensore di fiducia ma non eleggeva domicilio presso lo studio dell'Avvocato.

La notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia non può costituire conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato.

Manca una concreta conoscenza e il Giudice aveva l'obbligo di verificare l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato, anche in relazione all'interruzione di fatto dei rapporti con il proprio difensore. 2.

2. Con un terzo motivo presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente prospetta la violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen., 3, 117 della Costituzione e 6 CEDU).

L'art. 175 cod. proc. pen. deve essere interpretato in conformità alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno affermato il diritto all'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

La prova della conoscenza pertanto non può basarsi solo sulla notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia (vedi anche Corte Costituzionale n. 317 del 2009).

Il diritto all'impugnazione non può ritenersi consumato solo con la nomina del difensore di fiducia (che non ha neanche proposto appello).

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.

1. Il ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo la nomina del difensore di fiducia solo nella fase delle indagini, nell'anno 2000.

La sola nomina del difensore di fiducia non costituisce prova della conoscenza del procedimento nei suoi confronti; la requisitoria del Procuratore generale non distingue tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo, dell'accusa contenuta nella citazione in giudizio.

All'imputato è stato negato il diritto di difendersi personalmente.[OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Il Tribunale ha rilevato, in fatto, che la notifica dell'estratto contumaciale è stata regolarmente effettuata, ai sensi dell'art. 164, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, per inidoneità del domicilio dichiarato ([OSCURATO:PERSONA] n. 17, Lecce).

Non si contesta tale notifica, ma si rappresenta l'assenza di effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, per assenza di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] nominava difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 1998, al momento dell'arresto e poi dichiarava il domicilio per le notifiche alla liberazione il 21 maggio 1998 in via Cavallotti, n. 17, Lecce.

Successivamente il ricorrente veniva dichiarato latitante.

In relazione a tale sequenza procedimentale non può ritenersi esclusa la mancata incolpevole conoscenza del procedimento, in quanto l'elezione di domicilio, la nomina del difensore di fiducia e la successiva latitanza devono valutarsi ex art. 175 cod. proc. pen.: "In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento" (Sez. 1, Sentenza n. 17338 del 21/01/2021 Cc., dep. 05/05/2021, Rv. 281218 - 01).

La condizione di latitanza non implica, da sola, l'assenza di conoscenza del procedimento da parte del latitante, ma la stessa deve valutarsi in relazione alla concreta vicenda e alla nomina di un difensore di fiducia, con dichiarazione del domicilio per le notifiche (senza nessuna concreta prova dell'interruzione dei rapporti professionali).

Infatti, la latitanza, soprattutto dopo un iniziale arresto nello stesso procedimento, indica una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

Il ricorrente non si confronta con questi elementi di fatto adeguatamente valutati dalla decisione impugnata, ma prospetta solo in modo teorico la vicenda.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella memoria di replica: "Accoglimento del ricorso" [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con provvedimento del 18 giugno 2021, ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine, per l'impugnazione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza di condanna nei suoi confronti del Tribunale di Lecce del 10 febbraio 2003, irrevocabile il 29 ottobre 2003; la Corte di appello ha ritenuto che l'originaria elezione di domicilio (in Lecce alla via Cavallotti n. 17) era risultata inidonea e quindi le notifiche (dell'estratto contumaciale) erano state effettuate, regolarmente, presso il difensore di fiducia, in considerazione dell'assenza dì comunicazioni di interruzioni di ogni rapporto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione (due ricorsi, uno a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e un altro a firma di dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]), per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. I primi due motivi sono comuni ad entrambi i ricorsi e si trattano congiuntamente. Violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen.); mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'assenza di effettiva conoscenza in capo al ricorrente dell'accusa nei suoi confronti. La Corte di appello sulla considerazione della nomina dell'Avv. Di fiducia [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l'effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente. Tuttavia, la nomina di un difensore di fiducia nelle indagini preliminari non comporta automaticamente la conoscenza dell'accusa. La conoscenza deve avvenire tramite la notifica di una formale vocatio in iudicium (S.U. n. 28912 del 2019). Il ricorrente è stato dichiarato latitante con provvedimento del 31 ottobre 2000 (ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. del 27 marzo 2000). L'ordinanza ha dato atto che il ricorrente si era dato latitante dopo la nomina del difensore di fiducia. Il ricorrente nominava il difensore di fiducia ma non eleggeva domicilio presso lo studio dell'Avvocato. La notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia non può costituire conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato. Manca una concreta conoscenza e il Giudice aveva l'obbligo di verificare l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato, anche in relazione all'interruzione di fatto dei rapporti con il proprio difensore. 2. 2. Con un terzo motivo presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente prospetta la violazione di legge (art. 175 cod. proc. pen., 3, 117 della Costituzione e 6 CEDU). L'art. 175 cod. proc. pen. deve essere interpretato in conformità alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno affermato il diritto all'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. La prova della conoscenza pertanto non può basarsi solo sulla notifica dell'estratto contumaciale al difensore di fiducia (vedi anche Corte Costituzionale n. 317 del 2009). Il diritto all'impugnazione non può ritenersi consumato solo con la nomina del difensore di fiducia (che non ha neanche proposto appello). Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 3. 1. Il ricorrente ha depositato memoria di replica, ribadendo la nomina del difensore di fiducia solo nella fase delle indagini, nell'anno 2000. La sola nomina del difensore di fiducia non costituisce prova della conoscenza del procedimento nei suoi confronti; la requisitoria del Procuratore generale non distingue tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo, dell'accusa contenuta nella citazione in giudizio. All'imputato è stato negato il diritto di difendersi personalmente.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Il Tribunale ha rilevato, in fatto, che la notifica dell'estratto contumaciale è stata regolarmente effettuata, ai sensi dell'art. 164, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, per inidoneità del domicilio dichiarato ([OSCURATO:PERSONA] n. 17, Lecce). Non si contesta tale notifica, ma si rappresenta l'assenza di effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, per assenza di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] nominava difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 1998, al momento dell'arresto e poi dichiarava il domicilio per le notifiche alla liberazione il 21 maggio 1998 in via Cavallotti, n. 17, Lecce. Successivamente il ricorrente veniva dichiarato latitante. In relazione a tale sequenza procedimentale non può ritenersi esclusa la mancata incolpevole conoscenza del procedimento, in quanto l'elezione di domicilio, la nomina del difensore di fiducia e la successiva latitanza devono valutarsi ex art. 175 cod. proc. pen.: "In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'avvenuta dichiarazione di latitanza dell'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, non costituisce, di per sé, elemento idoneo ad escludere la mancata incolpevole conoscenza del procedimento" (Sez. 1, Sentenza n. 17338 del 21/01/2021 Cc., dep. 05/05/2021, Rv. 281218 - 01). La condizione di latitanza non implica, da sola, l'assenza di conoscenza del procedimento da parte del latitante, ma la stessa deve valutarsi in relazione alla concreta vicenda e alla nomina di un difensore di fiducia, con dichiarazione del domicilio per le notifiche (senza nessuna concreta prova dell'interruzione dei rapporti professionali). Infatti, la latitanza, soprattutto dopo un iniziale arresto nello stesso procedimento, indica una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Il ricorrente non si confronta con questi elementi di fatto adeguatamente valutati dalla decisione impugnata, ma prospetta solo in modo teorico la vicenda. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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