CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13498-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1278/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 per IRPEF, con il quale veniva accertato sinteticamente il reddito ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello e respingeva quello incidentale dell'Agenzia delle entrate affermando che, per l'annualità oggetto del presente contenzioso il contribuente ha sufficientemente documentato con gli estratti conto bancari come le notevoli disponibilità dimostrate provenivano da bonifici ricevuti da altri c/c per incasso di cedole, disinvestimenti di titoli e rimborsi di fondi comuni per un totale di oltre 470m11a euro, quindi con somme già assoggettate a tassazione. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata accertato se il contribuente, cui incombeva il relativo onere della prova, abbia o meno dimostrato, al fine di superare la presunzione di maggior reddito accertata dall'Ufficio, la durata del possesso di redditi esenti Ric. 2021 n. 13498 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed il nesso eziologico tra spese effettuate e somme disponibili. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass.n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020); ritenuto infatti che l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero Ric. 2021 n. 13498 sez. MT - ud. 28-09-2022 -3- ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" - circostanza peraltro che la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado non ha ben evidenziato - tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass.n. 7389 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che, per l'annualità oggetto del presente contenzioso il contribuente ha sufficientemente documentato con gli estratti conto bancari come le notevoli disponibilità dimostrate provenivano da bonifici ricevuti da altri c/c per incasso di cedole, disinvestimenti di titoli e rimborsi di fondi comuni per un totale di oltre 470mila euro, quindi con somme già assoggettate a tassazione - non ha fatto buon governo dei principi in materia in tema di onere della prova dal momento che grava sul contribuente l'onere di dimostrare analiticamente la sua capacità di spesa, dovendosi altresì tenere conto che la prova circa la permanenza in capo al contribuente della durata del possesso di somme di denaro non va letta solo come mero dato temporale, in quanto la prova a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le Ric. 2021 n. 13498 sez. MT - ud. 28-09-2022 -4- spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso: nella specie invece la sentenza impugnata, per ritenere superata la presunzione di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, si è limitato a fare riferimento alla disponibilità in capo al contribuente di somme già assoggettate a tassazione, ma senza alcuna delimitazione temporale di tale disponibilità e senza la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotassero l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composiz