CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi, prettamente fattuali, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pp. 3-4, ove si fa discendere la disponibilità della vettura di provenienza furtiva dalla testimonianza dell'operante e dagli esiti della perquisizione, allorquando sono stati rinvenuti i documenti di identità dell'imputato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata riqualificazione della fattispecie di reato p. e p. dell'art. 624 cod. pen. è inammissibile poiché anch'esso meramente reiterativo e manifestamente infondato (cfr. p. 4, ove si sottolinea che l'imputato non ha offerto alcun elemento in ordine alla commissione del delitto presupposto e che la scansione cronologica della vicenda non conforta comunque tale deduzione difensiva); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'omessa motivazione circa il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, poiché l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quale le caratteristiche del fatto e l'aver l'imputato operato in un circuito criminale altamente organizzato (p. 5); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 Ottobre 2