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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28419/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., è manifestamente infondato, riproponendo doglienze, peraltro in fatto, già vagliate dalla Corte di appello e disattese con argomenti in fatto e in diritto puntuali e non manifestamente illogici, essendo emerso che il [OSCURATO:PERSONA] proferiva le frasi offensive alla presenza dei familiari e dei vicini di casa; rilevato che, anche con riguardo al secondo e terzo motivo, la Corte distrettuale, con motivazione adeguata, ha escluso la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione ai precedenti specifici di cui risulta gravato, nonché in riferimento alla non lieve offesa arrecata al bene giuridico, mentre ha riconosciuto la recidiva contestata, valorizzando i precedenti penali e la recente ricaduta nel reato, fattori espressivi del fallimento del percorso rieducativo e risocializzante; rilevato che, anche in punto di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha reso puntuale e logica motivazione, sicché il ricorso ripropone censure generiche e in fatto precluse in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., è manifestamente infondato, riproponendo doglienze, peraltro in fatto, già vagliate dalla Corte di appello e disattese con argomenti in fatto e in diritto puntuali e non manifestamente illogici, essendo emerso che il [OSCURATO:PERSONA] proferiva le frasi offensive alla presenza dei familiari e dei vicini di casa; rilevato che, anche con riguardo al secondo e terzo motivo, la Corte distrettuale, con motivazione adeguata, ha escluso la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione ai precedenti specifici di cui risulta gravato, nonché in riferimento alla non lieve offesa arrecata al bene giuridico, mentre ha riconosciuto la recidiva contestata, valorizzando i precedenti penali e la recente ricaduta nel reato, fattori espressivi del fallimento del percorso rieducativo e risocializzante; rilevato che, anche in punto di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha reso puntuale e logica motivazione, sicché il ricorso ripropone censure generiche e in fatto precluse in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris