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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35256/2022

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 4579 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro PIZZORINOs.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Toscanan. 505 / 0 6 / 20 depositata i n data 17 / 0 7 /20 20 , Oggetto: detrazione IVA – locazione immobilisoc.agricola Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avvero l’ avviso di accertamento notificatoleper IVA 2013 con il quale era recuperata in quanto non inerente l’iva detratta in ordine a lavori di ristruttu r azioni e prestazioni progettuali , oltre ad acquisto di mobili ed elettrodomesticirealizzati su immobili poi oggetto di locazione a terzi; - il giudice pro vinciale di merito rigettava il ricorso ; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorr e a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a una sola censura;resiste con contr oricorso l a società contribuente ; Consideratoche: - il motivo di ricorso dedotto censura la pronuncia impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 19 c. 1 e 19bis c. 1 del d.P.R.n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto indetraibile l’iva sostenuta dalla società contribuente – esercente attività agricola – per la ristrutturazione di immobili resi residenziali e quindi oggetto di locazionea terzi per durata pluriennale; costi che invero secondo parte ricorrente erano da ritenersi, così come l’iva ad essi corrispondente,privi del requisito dell’inerenza; - il motivo è infondato; - secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte , alla quale ilCollegio aderisce intendendo darvi continuit à e seguito , «in tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile avente uso abitativosono detraibili ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 ove nevenga accertata, in concreto, l'inerenza all'attività di impresa attraversola verifica della sussis tenza di un nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 anchetenendo conto di una valutazione meramente prospettica. (Nellaspecie, in applicazione del principio, la S.C. ha ammesso la detraibilitàdelle spese s ostenute per la ristrutturazione della casa colonica,abitata dal contribuente imprenditore agricolo, in quanto finalizzate alla nuova destinazione dell'immobile ad attività recettizia di agriturismo)» ( Cass. n. 23694 del 24/09/2019; si vedano,altresì, Ca ss. n. 26748 del 22/12/2016; Cass. n. 8628 del 29/04/2015;Cass. n. 28584 del 10/02/2021); - nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato il predetto principio di diritto in quanto ha ritenuto che la ristrutturazione degli immobili e i costi ad ess a connessi fossero da ritenersi inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale, prospetticamenteindividuata in quella di locazione ad uso turistico degliappartamenti ricavati dalla ristrutturazione; - invero, la limitazione, imposta dalla norma tribu taria, alla detraibilità dell’Iva versata in rivalsa per le spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo trova, infatti, giustificazione laddove il consumatore finale benefici direttamente di tali lavori, in quanto “utilizzatore in p roprio” del bene immobile per uso personale abitativo, ovvero laddove l’immobile ad uso abitativo, ristrutturato, venga destinato ad un “utilizzopromiscuo” del soggetto passivo, con la conseguenza che in questi casi – salva la ipotesi di imprese che abbia no quale attivitàesclusiva o principale la costruzione degli immobili – viene meno lo stesso presupposto, previsto dalla normativa comunitaria,sul quale si fonda il diritto alla detrazione d’imposta (attraverso il quale si attua il principio della neutra lità fiscale) e cioè l’impiego strumentale del bene immobile nell’esercizio dell’attivitàeconomica soggetta ad Iva; - tale essendo la ratio legis del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1,occorre quindi distinguere gli immobili “ad uso abitativo”, secondo l a corrispondente destinazione urbanistica e catastale, che implicano il godimento diretto da parte del consumatore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 finale, da quelli utilizzati, invece, per l’esercizio della impresa avente ad oggetto l’attività “agricola” per i quali la funzione abitativa dell’immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente la ospitalità e ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA, non potendoesclude rsi per questi ultimi l’applicazione, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, dell’ordinario regime di detrazione delle speseinerenti; - le sopra esposte considerazioni sono in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia Unionale secondo la quale (CGUE 16 febbraio 2012, C - 118/11, EON [OSCURATO:PERSONA], punto 43) “il regime di detrazioni posto in essere dalla predetta direttiva è inteso a sollevare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovutao versata nell’ambito di tutte le sue attività economiche.

Il sistemacomune dell’IVA è diretto a garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purchéqueste siano, in linea di principio, di per sé sogge tte all’IVA (v., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2009, Vereniging NoordelijkeLand ‐ enTuinbouw Organisatie, C ‐ 515/07,Racc. pag.

I ‐ 839,punto 27)”; - e sempre il giudice dell’Unione ha ulteriormente stabilita anche la rilevanzadella variazione, nel tempo, del soggetto utilizzatore dei beni(CGUE 19 luglio 2012, causa C - 334/10; A. M. Kft. e il [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]) facendo richiamo all’ i nterpretazione secondo la quale addirittura l’uso esclusivamente per fini privati di un bene destinato all’azienda seguitoda un uso esclusivamente per i fini della stessa non può influire sul diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte: e ciò risulta conforme al principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell’IV A. Specificamente, al punto 33 della pronuncia sopra richiamata, la Corte insegna che “come risulta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dalla giurisprudenza relativa ai beni d’investimento ad uso misto variabile nel tempo, l’interpretazione contraria potrebbe comportare che la detrazione del l’IVA dovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti ad imposta, nonostante l’intento iniziale del soggetto passivo di destinare integralmente il bene in questione alla sua azienda,in vista di operazioni futu re.

Orbene, in una situazione del genere, il soggetto passivo non risulterebbe interamente esonerato dall’onere dell’imposta afferente al bene da questi utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali pr ovocherebbe una doppia imposizionein contrasto col principio della neutralità fiscale insito nelsistema comune dell’IVA e in cui s’inserisce la sesta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Puffer, C - 460/07, Racc.pag.

I - 3251, punti 45 e 46)”; - per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato,ammessa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 4579 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] PEC [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro PIZZORINOs.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per procura speciale in calce al controricorso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Toscanan. 505 / 0 6 / 20 depositata i n data 17 / 0 7 /20 20 , Oggetto: detrazione IVA – locazione immobilisoc.agricola Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 0 9 / 11 /202 2 dal Consigliere Relatore e Presidente RobertoSuccio; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avvero l’ avviso di accertamento notificatoleper IVA 2013 con il quale era recuperata in quanto non inerente l’iva detratta in ordine a lavori di ristruttu r azioni e prestazioni progettuali , oltre ad acquisto di mobili ed elettrodomesticirealizzati su immobili poi oggetto di locazione a terzi; - il giudice pro vinciale di merito rigettava il ricorso ; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorr e a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a una sola censura;resiste con contr oricorso l a società contribuente ; Consideratoche: - il motivo di ricorso dedotto censura la pronuncia impugnata per violazionee falsa applicazione degli artt. 19 c. 1 e 19bis c. 1 del d.P.R.n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto indetraibile l’iva sostenuta dalla società contribuente – esercente attività agricola – per la ristrutturazione di immobili resi residenziali e quindi oggetto di locazionea terzi per durata pluriennale; costi che invero secondo parte ricorrente erano da ritenersi, così come l’iva ad essi corrispondente,privi del requisito dell’inerenza; - il motivo è infondato; - secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte , alla quale ilCollegio aderisce intendendo darvi continuit à e seguito , «in tema di IVA, le spese di ristrutturazione di un immobile avente uso abitativosono detraibili ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 ove nevenga accertata, in concreto, l'inerenza all'attività di impresa attraversola verifica della sussis tenza di un nesso oggettivo tra il bene e l'esercizio dell'attività economica del soggetto passivo, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 anchetenendo conto di una valutazione meramente prospettica. (Nellaspecie, in applicazione del principio, la S.C. ha ammesso la detraibilitàdelle spese s ostenute per la ristrutturazione della casa colonica,abitata dal contribuente imprenditore agricolo, in quanto finalizzate alla nuova destinazione dell'immobile ad attività recettizia di agriturismo)» ( Cass. n. 23694 del 24/09/2019; si vedano,altresì, Ca ss. n. 26748 del 22/12/2016; Cass. n. 8628 del 29/04/2015;Cass. n. 28584 del 10/02/2021); - nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato il predetto principio di diritto in quanto ha ritenuto che la ristrutturazione degli immobili e i costi ad ess a connessi fossero da ritenersi inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale, prospetticamenteindividuata in quella di locazione ad uso turistico degliappartamenti ricavati dalla ristrutturazione; - invero, la limitazione, imposta dalla norma tribu taria, alla detraibilità dell’Iva versata in rivalsa per le spese di ristrutturazione degli immobili destinati ad uso abitativo trova, infatti, giustificazione laddove il consumatore finale benefici direttamente di tali lavori, in quanto “utilizzatore in p roprio” del bene immobile per uso personale abitativo, ovvero laddove l’immobile ad uso abitativo, ristrutturato, venga destinato ad un “utilizzopromiscuo” del soggetto passivo, con la conseguenza che in questi casi – salva la ipotesi di imprese che abbia no quale attivitàesclusiva o principale la costruzione degli immobili – viene meno lo stesso presupposto, previsto dalla normativa comunitaria,sul quale si fonda il diritto alla detrazione d’imposta (attraverso il quale si attua il principio della neutra lità fiscale) e cioè l’impiego strumentale del bene immobile nell’esercizio dell’attivitàeconomica soggetta ad Iva; - tale essendo la ratio legis del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis1,occorre quindi distinguere gli immobili “ad uso abitativo”, secondo l a corrispondente destinazione urbanistica e catastale, che implicano il godimento diretto da parte del consumatore Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 finale, da quelli utilizzati, invece, per l’esercizio della impresa avente ad oggetto l’attività “agricola” per i quali la funzione abitativa dell’immobile, costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente la ospitalità e ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA, non potendoesclude rsi per questi ultimi l’applicazione, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, dell’ordinario regime di detrazione delle speseinerenti; - le sopra esposte considerazioni sono in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia Unionale secondo la quale (CGUE 16 febbraio 2012, C - 118/11, EON [OSCURATO:PERSONA], punto 43) “il regime di detrazioni posto in essere dalla predetta direttiva è inteso a sollevare interamente l’imprenditore dall’onere dell’IVA dovutao versata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistemacomune dell’IVA è diretto a garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purchéqueste siano, in linea di principio, di per sé sogge tte all’IVA (v., in particolare, sentenza del 12 febbraio 2009, Vereniging NoordelijkeLand ‐ enTuinbouw Organisatie, C ‐ 515/07,Racc. pag. I ‐ 839,punto 27)”; - e sempre il giudice dell’Unione ha ulteriormente stabilita anche la rilevanzadella variazione, nel tempo, del soggetto utilizzatore dei beni(CGUE 19 luglio 2012, causa C - 334/10; A. M. Kft. e il [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]) facendo richiamo all’ i nterpretazione secondo la quale addirittura l’uso esclusivamente per fini privati di un bene destinato all’azienda seguitoda un uso esclusivamente per i fini della stessa non può influire sul diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte: e ciò risulta conforme al principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell’IV A. Specificamente, al punto 33 della pronuncia sopra richiamata, la Corte insegna che “come risulta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 dalla giurisprudenza relativa ai beni d’investimento ad uso misto variabile nel tempo, l’interpretazione contraria potrebbe comportare che la detrazione del l’IVA dovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti ad imposta, nonostante l’intento iniziale del soggetto passivo di destinare integralmente il bene in questione alla sua azienda,in vista di operazioni futu re. Orbene, in una situazione del genere, il soggetto passivo non risulterebbe interamente esonerato dall’onere dell’imposta afferente al bene da questi utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali pr ovocherebbe una doppia imposizionein contrasto col principio della neutralità fiscale insito nelsistema comune dell’IVA e in cui s’inserisce la sesta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Puffer, C - 460/07, Racc.pag. I - 3251, punti 45 e 46)”; - per tali ragioni, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato,ammessa a
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