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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 31614/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Crevani- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 504/2023 della [OSCURATO:PERSONA],emessa il giorno 14 febbraio 2023;Oscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 3 luglio2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del terzo edel quinto motivo di ricorso, con rigetto dei restanti;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.1.

Il giorno 23 giugno 2017, Q.K. mentre si trovava in unavasca idromassaggio sita all’interno della piscina comunale di Broni,gestita dalla società sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vennecolpita al viso da una pallonata scagliata da ragazzi presentinell’impianto, riportando lesioni personali (in specie, al setto nasale).2.

Per il ristoro dei danni patiti nell’occorso, Q.K. citòinnanzi il Tribunale di Pavia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale, nel resisterealla domanda, invocò la chiamata in causa, a fini di garanzia e manleva,della [OSCURATO:SOCIETA]., sua compagnia assicuratrice per laresponsabilità civile verso terzi.Disposto ed espletato l’incombente, costituita in lite la terzachiamata, all’esito del giudizio di prime cure il Tribunale di Pavia,ritenendo integrata la fattispecie di responsabilità contemplata dall’art.2051 cod. civ., condannò l’originaria convenuta al risarcimento deidanni in favore dell’attrice nonché la terza chiamata a tenere indennela convenuta da quanto da essa dovuto.3.

Detta pronuncia è stata riformata dalla decisione in epigrafeindicata, emessa sull’appello interposto dalla UnipolSai AssicurazioniS.p.A., con integrale reiezione della domanda risarcitoria.Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte milanese:(i) ha escluso la ravvisabilità nella vicenda della fattispecie di cuiall’art. 2051 cod. civ., sul rilievo che il danno non era stato cagionatodalla cosa in custodia, ma dal comportamento di un utente;r.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025(ii) ha negato la sussistenza di un illecito aquiliano ex art. 2043cod. civ., ritenendo che il gestore della struttura non fosse tenuto adimpedire l’attività di gioco della palla (e non fosse quindi responsabileper i danni cagionati da tale attività), poiché «la posizione di garanziadel gestore è configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento,e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino»;(iii) ha infine escluso anche la responsabilità del gestore per il titolodi cui agli artt. 2047 e 2048 cod. civ., non risultando provato che iragazzi che giocavano a palla al momento del sinistro fossero «inqualche modo affidati alla struttura».4.

Ricorre per cassazione Q.K. affidandosi a cinque motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..Non svolge difese nel giudizio di legittimità l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l..5.

All’esito dell’adunanza camerale tenuta il 5 novembre 2024, conordinanza n. 33681/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 ed in paridata comunicata, questa Corte, rilevata la nullità della notificazione delricorso eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha ordinato aparte ricorrente la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo neiconfronti della predetta società, assegnando per l’incombente termineperentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.6.

La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe,in vista della quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte ed ambeduele parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, regolare e tempestiva risulta l’ottemperanzaall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo alla [OSCURATO:SOCIETA]. impartito con l’ordinanza n. 33681/2024.Infruttuosamente tentata la notifica con consegna dell’atto allasede della società (cfr. relata del 9 gennaio 2025, in atti), la ricorrente,preso atto della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro delleimprese avvenuta in data 25 gennaio 2023, ha notificato il ricorso aglir.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025ex soci della stessa, ovvero le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] luce e gas s.r.l. (cfr. visura camerale, allegata).Per ambedue dette società, la notificazione è stata eseguita e si èperfezionata con inoltro dell’atto a mezzo PEC all’indirizzo risultante daipubblici registri e consegna completata in data 22 gennaio 2025; gli2025, pertanto nel rispetto dei termini assegnati per la notifica con laordinanza interlocutoria e fissati dall’art. 371-bis cod. proc. civ..Riscontrata la regolare instaurazione del contraddittorio, può oramuoversi allo scrutinio delle censure sollevate.2.

Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 2051 cod. civ..Premesso il carattere oggettivo della responsabilità del custode,parte ricorrente sostiene che essa «sussiste non solo quando il dannoscaturisce quale effetto dell’intrinseco dinamismo della cosa, ma anchequando consegue ad un’azione umana che determina l’insorgenza deldanno tramite l’uso non conforme della cosa che si ha in custodia».Nella specie, la vasca idromassaggio «era un impianto della piscinagestita dalla società convenuta, che ne aveva pertanto la custodia» e«il danno era stato causato da un uso non conforme della vasca daparte di alcuni utenti […] consistito nell’averla utilizzata non perun’attività di relax ma per il gioco con la palla», condotta che nonintegrava caso fortuito poiché non eccezionale né imprevedibile.3.

Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 2051 e 2697cod. civ., l’impugnante rileva come la società convenuta non abbiaofferto la prova della eccezionalità ed imprevedibilità della condotta deiragazzi minorenni che avevano scagliato la pallonata e dell’affidamentodegli stessi (presenti all’interno della struttura) ad un soggetto diversodal custode della piscina.4.

Le doglianze - da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinsecaconnessione che le avvince - sono infondate.r.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025A mente dell’art. 2051 cod. civ., presupposti della responsabilitàper i danni da cose in custodia sono costituiti dalla derivazione deldanno dalla cosa e dalla situazione di custodia.Pacificamente esercitata quest’ultima dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. sulla vasca idromassaggio (incontroversa, infatti, la signoria difatto e il potere di governo della prima sulla seconda), l’attenzione vainvece rivolta al primo dei due presupposti menzionati.In virtù della previsione testuale della citata norma codicistica, essoricorre quando l’evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, cioè a direcausalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo l’icasticaespressione rinvenibile nella formulazione utilizzata dall’art. 1384(attuale 1242) del codice francese (on est responsable … du dommage... qui est causé par le fait ... des choses que l’on a sous sa garde …),ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, coincide con quellodell’omologa norma del codice italiano (Cass. 01/02/2018, nn. 2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483).La formulazione letterale adoperata («danno cagionato dalle cosein custodia»), ed in particolare l’assenza di aggettivazioni di sortarichiede unicamente, ai fini della realizzazione del presupposto, chel’evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini,secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dallacosa custodita, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa,sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinsecapotenzialità dannosa) oppure meno (sul tema, si veda, a compendiodella sistemazione organica dell’istituto operata da questa Corte, Cass.,Sez.

U, 30/06/2022, n. 20943, in appresso ulteriormente precisata daCass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152).La fattispecie di responsabilità, dunque, si presta a ricomprendereuna gamma potenzialmente indefinita di situazioni, soltanto per finalitàdescrittiva distinguibili sotto i profili del ruolo assunto nella sequenzacausale, cioè della partecipazione della res in custodia alla produzioner.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025materiale dell’evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è deltutto inerte, nei quali cioè l’interazione del danneggiato èindispensabile per la verificazione dell’evento, sino alle vicende in cui ilruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l’apportoconcausale della condotta dell’uomo è persino assente), e delleconnotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità acagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cuiessa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l’uomo, viavia fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosanaturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità diconseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto).Perché si configuri responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è tuttaviapur sempre necessario - e il rilievo appare dirimente nella specie - ilriscontro di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodiae l’evento dannoso: la res deve integrare un (seppur non l’unico)fattore causale di produzione dell’evento, deve, cioè, inserirsi, conefficacia causalmente rilevante, nella serie deterministica da cui sigenera l’evento di danno (da ultimo, Cass. 09/05/2024, n. 12760).4.2.

Ciò premesso, nella scrutinata vicenda, il danno di cui si invocail ristoro non è eziologicamente riconducibile alla vasca idromassaggio:non deriva da un suo intrinseco dinamismo o da una connaturalepericolosità, ma nemmeno da una alterazione della sua fisiologia o delsuo modo di operare; del pari, l’evento di danno non discende dal mododi interagire del soggetto danneggiato con la cosa.Come è invero pacifico, l’evento lesivo è stato cagionato dal pocoaccorto lancio della palla ad opera di altri utenti dell’impianto, che hafinito per attingere al volto l’originaria attrice, mentre fruiva del serviziodi idromassaggio: unica ed esclusiva causa del pregiudizio subito dallaricorrente è allora un fatto estrinseco alla res custodita (la vasca), laquale ha costituito soltanto l’occasionale teatro del sinistro, non già unr.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025agente incidente (nemmeno sotto il profilo di una agevolazione dellasua verificazione) nella sequenza di produzione dello stesso.Al lume delle illustrate considerazioni, conforme a diritto risulta lagravata sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza di unafattispecie di responsabilità ex art. 2051 cod. civ..5.

Va ora scrutinato, per la sua priorità logica, il quarto motivo.Con esso, per violazione degli artt. 2047 e 2048 cod. civ., partericorrente ritiene la responsabilità della società gestore della piscinaper la condotta dei ragazzini minorenni alla stessa affidati, «nonlimitata alla durata del corso di nuoto a cui partecipavano ma alla loropermanenza all’interno della struttura».5.1.

La doglianza è inammissibile.Onde negare la ricorrenza dei titoli di responsabilità contemplatidalle invocate norme, la Corte territoriale ha posto la mancata provadel fatto che «i ragazzi, in ipotesi minori, al momento del sinistrofossero in qualche modo “affidati” alla struttura e che quindi questa nefosse responsabile: si parla genericamente di un “corso” di nuoto manon consta l’effettiva esistenza, né in ipotesi chi lo tenesse, comunquepacificamente non era in atto quando si sono svolti i fatti».Orbene, l’argomentazione sviluppata con la doglianza in esame siincentra sulla presenza dei minorenni nella struttura quali partecipanti«al corso di nuoto agonistico organizzato dalla società [OSCURATO:PERSONA]»:prospetta cioè, in modo del tutto assertivo, frontalmente contrappostoalla sentenza impugnata e con doglianza inammissibile in sede dilegittimità, un andamento fattuale della vicenda differente da quelloaccertato, sulla base delle risultanze istruttorie, dal giudice di merito.6.

Il terzo motivo prospetta violazione dell’art. 2043 cod. civ..Sostiene che la società convenuta aveva l’obbligo di impedirel’evento dannoso, vigilando sui frequentatori della piscina: obbligonascente dalla posizione di garanzia che il gestore della strutturaricopre nei confronti degli utenti, impedendo, «indipendentementer.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025dalla presenza di una norma regolamentare», l’esercizio di attività,quali il gioco della palla all’interno della vasca idromassaggio.Rileva come erroneamente la Corte territoriale abbia ravvisato ilrischio tipico nell’annegamento, mentre invece la posizione di garanziadel gestore era quello di «consentire agli utenti della piscina l’eserciziodi attività di relax e di benessere, quali appunto quelle ammesse nellavasca idromassaggio dove è avvenuto il sinistro».6.1.

La censura è fondata.Come accennato in narrativa, la Corte territoriale, per escluderel’imputabilità ex art. 2043 cod. civ. dell’evento alla società gestricedella struttura, ha ritenuto che quest’ultima non fosse tenuta adimpedire l’attività di gioco della palla (e non fosse dunque responsabileper i danni cagionati da tale attività), poiché «la posizione di garanziadel gestore è configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento,e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino».L’argomentazione non è conforme a diritto.Giova, in tema, rammentare che, affinché una condottacommissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensidell’art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo alresponsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che puònascere, oltre che da una norma di legge o da una previsionecontrattuale, anche da una specifica situazione che esiga unadeterminata attività a tutela di un diritto altrui (ex multis, cfr. Cass.12/03/2012, n. n. 3876; Cass. 15/03/2019, n. 7362;Cass. 03/02/2022, n. 3294).Ciò premesso, muovendo dal generale al particolare, è decisivoosservare che nel momento in cui venne attinta dalla pallonata [...]Q.K. si trovasse all’interno di una vasca idromassaggio, di per sédestinata ad una seduta di idroterapia: un contesto, per ontologica econnaturale funzione, destinato al rilassamento muscolare e mentaledell’individuo, non già (come invece in una piscina) al compimento dir.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025idonea ad esporre al rischio dell’annegamento.Proprio l’illustrata teleologica natura della cosa custodita rende deltutto incompatibile con la normale e tipica fruizione di una vascaidromassaggio non solo giocare, ma anche - per il gestore dellastruttura - consentire ad altri di giocare con la palla all’interno o neipressi di essa, in quanto fonte di disturbo e di impedimento al relaxdegli utenti se non addirittura di pericolo per la loro incolumità, in casodi malaccorto uso della palla.In altri termini, sul punto condividendosi l’argomento sviluppato dalProcuratore generale, deve dirsi esigibile, non solo in base ai comunidoveri di prudenza e di cortesia, dal gestore che quegli, in perfettoadempimento dei generali doveri contrattuali su di lui incombenti, checostituiscono anche fonte di responsabilità extracontrattuale, proteggal’utente, ponendolo nella migliore condizione per l’utilizzo di siffattavasca, anche impedendo a terzi di disturbare con il gioco della palla,tanto più se violento e poco accorto, così come in effetti avvenuto.In ossequio al generale dovere di neminem laedere, fondamentodella responsabilità aquiliana, deve reputarsi configurabile a carico delgestore di una vasca idromassaggio - nella misura in cui non sia già diper sé riconducibile, secondo quanto si potrà apprezzare in sede diesame della relativa domanda di cui al successivo quinto motivo diquesto ricorso, ad un vero e proprio obbligo contrattuale (primario oaccessorio) di garantire la sicurezza nella fruizione di un serviziooggetto del contratto configurabile tra gestore e utente - un obbligogiuridico di protezione degli utenti della stessa, che si sostanzianell’adozione delle misure occorrenti per garantirne l’utilizzo incondizioni di sicurezza, anche impedendo comportamenti altrui con ciòoggettivamente inconciliabili, quale, in primo luogo, il gioco della pallain prossimità della vasca.r.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025Dovere giuridico la cui omissione - se riscontrata ed addebitabile,sotto il profilo soggettivo, quantomeno a colpa - integra illecitoaquiliano sussumibile nella previsione dell’art. 2043 cod. civ..Le considerazioni svolte evidenziano l’errore inficiante la pronunciagravata, idoneamente censurato, e ne giustificano la cassazione.7.

Il quinto motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,eccepisce vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento deldanno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ..7.1.

Anche questo rilievo è fondato.Dalla lettura degli atti processuali rilevanti (riprodotti nei passaggiessenziali e d’interesse nel ricorso di adizione di questa Corte, inossequio al principio di autosufficienza) risulta che l’odierna ricorrente,con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 1, cod. proc. civ. delgiudizio di primo grado aveva, in emendatio della domanda spiegatacon il primigenio atto di ingresso della lite, richiesto, in via alternativa,l’accertamento della responsabilità della società convenuta per illecitoaquiliano oppure a titolo contrattuale.Totalmente vittoriosa in prime cure in virtù di una sentenza cheaveva emesso condanna ex art. 2051 cod. civ. assorbendo la disaminain ordine all’altra ipotesi di responsabilità invocata, Q.K.appellata, aveva correttamente (dacché non onerata dell’impugnazioneincidentale: ex aliis, Cass. 01/12/2023, n. 33469) ed espressamenteriproposto, con comparsa di costituzione in seconde cure, la domandadi risarcimento del danno ex contractu.La sentenza qui gravata, tuttavia, ha statuito unicamente sullevarie fattispecie di responsabilità extracontrattuale poste a suffragiodella istanza risarcitoria, del tutto obliterando l’esame della domandaproposta allegando l’inadempimento contrattuale della convenuta.Sussiste quindi la denunciata omissione di pronuncia.8.

In definitiva e per riepilogare: rigettati il primo ed il secondomotivo, inammissibile il quarto, sono accolti il terzo ed il quinto motivo,r.g. n. 9554/2023Cons. est.

Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025per cui va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti con rinvio, per nuovo esame della controversia, allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione.9.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.10.

Per la natura della causa petendi, va infine disposta, di ufficio,l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensidell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.MRigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiarainammissibile il quarto motivo; accoglie il terzo ed il quinto motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessigeneralità ed altri dati identificativi della ricorrente.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 3 luglio 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 9554/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Crevani- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]- intimata -avverso la sentenza n. 504/2023 della [OSCURATO:PERSONA],emessa il giorno 14 febbraio 2023;Oscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 3 luglio2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del terzo edel quinto motivo di ricorso, con rigetto dei restanti;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per parte controricorrente.1. Il giorno 23 giugno 2017, Q.K. mentre si trovava in unavasca idromassaggio sita all’interno della piscina comunale di Broni,gestita dalla società sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., vennecolpita al viso da una pallonata scagliata da ragazzi presentinell’impianto, riportando lesioni personali (in specie, al setto nasale).2. Per il ristoro dei danni patiti nell’occorso, Q.K. citòinnanzi il Tribunale di Pavia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale, nel resisterealla domanda, invocò la chiamata in causa, a fini di garanzia e manleva,della [OSCURATO:SOCIETA]., sua compagnia assicuratrice per laresponsabilità civile verso terzi.Disposto ed espletato l’incombente, costituita in lite la terzachiamata, all’esito del giudizio di prime cure il Tribunale di Pavia,ritenendo integrata la fattispecie di responsabilità contemplata dall’art.2051 cod. civ., condannò l’originaria convenuta al risarcimento deidanni in favore dell’attrice nonché la terza chiamata a tenere indennela convenuta da quanto da essa dovuto.3. Detta pronuncia è stata riformata dalla decisione in epigrafeindicata, emessa sull’appello interposto dalla UnipolSai AssicurazioniS.p.A., con integrale reiezione della domanda risarcitoria.Per quanto qui ancora d’interesse, la Corte milanese:(i) ha escluso la ravvisabilità nella vicenda della fattispecie di cuiall’art. 2051 cod. civ., sul rilievo che il danno non era stato cagionatodalla cosa in custodia, ma dal comportamento di un utente;r.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025(ii) ha negato la sussistenza di un illecito aquiliano ex art. 2043cod. civ., ritenendo che il gestore della struttura non fosse tenuto adimpedire l’attività di gioco della palla (e non fosse quindi responsabileper i danni cagionati da tale attività), poiché «la posizione di garanziadel gestore è configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento,e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino»;(iii) ha infine escluso anche la responsabilità del gestore per il titolodi cui agli artt. 2047 e 2048 cod. civ., non risultando provato che iragazzi che giocavano a palla al momento del sinistro fossero «inqualche modo affidati alla struttura».4. Ricorre per cassazione Q.K. affidandosi a cinque motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]..Non svolge difese nel giudizio di legittimità l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l..5. All’esito dell’adunanza camerale tenuta il 5 novembre 2024, conordinanza n. 33681/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 ed in paridata comunicata, questa Corte, rilevata la nullità della notificazione delricorso eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha ordinato aparte ricorrente la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo neiconfronti della predetta società, assegnando per l’incombente termineperentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.6. La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe,in vista della quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte ed ambeduele parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, regolare e tempestiva risulta l’ottemperanzaall’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo alla [OSCURATO:SOCIETA]. impartito con l’ordinanza n. 33681/2024.Infruttuosamente tentata la notifica con consegna dell’atto allasede della società (cfr. relata del 9 gennaio 2025, in atti), la ricorrente,preso atto della cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal registro delleimprese avvenuta in data 25 gennaio 2023, ha notificato il ricorso aglir.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025ex soci della stessa, ovvero le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA] luce e gas s.r.l. (cfr. visura camerale, allegata).Per ambedue dette società, la notificazione è stata eseguita e si èperfezionata con inoltro dell’atto a mezzo PEC all’indirizzo risultante daipubblici registri e consegna completata in data 22 gennaio 2025; gli2025, pertanto nel rispetto dei termini assegnati per la notifica con laordinanza interlocutoria e fissati dall’art. 371-bis cod. proc. civ..Riscontrata la regolare instaurazione del contraddittorio, può oramuoversi allo scrutinio delle censure sollevate.2. Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 2051 cod. civ..Premesso il carattere oggettivo della responsabilità del custode,parte ricorrente sostiene che essa «sussiste non solo quando il dannoscaturisce quale effetto dell’intrinseco dinamismo della cosa, ma anchequando consegue ad un’azione umana che determina l’insorgenza deldanno tramite l’uso non conforme della cosa che si ha in custodia».Nella specie, la vasca idromassaggio «era un impianto della piscinagestita dalla società convenuta, che ne aveva pertanto la custodia» e«il danno era stato causato da un uso non conforme della vasca daparte di alcuni utenti […] consistito nell’averla utilizzata non perun’attività di relax ma per il gioco con la palla», condotta che nonintegrava caso fortuito poiché non eccezionale né imprevedibile.3. Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 2051 e 2697cod. civ., l’impugnante rileva come la società convenuta non abbiaofferto la prova della eccezionalità ed imprevedibilità della condotta deiragazzi minorenni che avevano scagliato la pallonata e dell’affidamentodegli stessi (presenti all’interno della struttura) ad un soggetto diversodal custode della piscina.4. Le doglianze - da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinsecaconnessione che le avvince - sono infondate.r.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025A mente dell’art. 2051 cod. civ., presupposti della responsabilitàper i danni da cose in custodia sono costituiti dalla derivazione deldanno dalla cosa e dalla situazione di custodia.Pacificamente esercitata quest’ultima dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. sulla vasca idromassaggio (incontroversa, infatti, la signoria difatto e il potere di governo della prima sulla seconda), l’attenzione vainvece rivolta al primo dei due presupposti menzionati.In virtù della previsione testuale della citata norma codicistica, essoricorre quando l’evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, cioè a direcausalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo l’icasticaespressione rinvenibile nella formulazione utilizzata dall’art. 1384(attuale 1242) del codice francese (on est responsable … du dommage... qui est causé par le fait ... des choses que l’on a sous sa garde …),ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, coincide con quellodell’omologa norma del codice italiano (Cass. 01/02/2018, nn. 2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483).La formulazione letterale adoperata («danno cagionato dalle cosein custodia»), ed in particolare l’assenza di aggettivazioni di sortarichiede unicamente, ai fini della realizzazione del presupposto, chel’evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini,secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dallacosa custodita, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa,sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinsecapotenzialità dannosa) oppure meno (sul tema, si veda, a compendiodella sistemazione organica dell’istituto operata da questa Corte, Cass.,Sez. U, 30/06/2022, n. 20943, in appresso ulteriormente precisata daCass. 24/01/2024, n. 2376 e da Cass. 27/04/2023, n. 11152).La fattispecie di responsabilità, dunque, si presta a ricomprendereuna gamma potenzialmente indefinita di situazioni, soltanto per finalitàdescrittiva distinguibili sotto i profili del ruolo assunto nella sequenzacausale, cioè della partecipazione della res in custodia alla produzioner.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025materiale dell’evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è deltutto inerte, nei quali cioè l’interazione del danneggiato èindispensabile per la verificazione dell’evento, sino alle vicende in cui ilruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l’apportoconcausale della condotta dell’uomo è persino assente), e delleconnotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità acagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cuiessa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l’uomo, viavia fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosanaturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità diconseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto).Perché si configuri responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è tuttaviapur sempre necessario - e il rilievo appare dirimente nella specie - ilriscontro di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodiae l’evento dannoso: la res deve integrare un (seppur non l’unico)fattore causale di produzione dell’evento, deve, cioè, inserirsi, conefficacia causalmente rilevante, nella serie deterministica da cui sigenera l’evento di danno (da ultimo, Cass. 09/05/2024, n. 12760).4.2. Ciò premesso, nella scrutinata vicenda, il danno di cui si invocail ristoro non è eziologicamente riconducibile alla vasca idromassaggio:non deriva da un suo intrinseco dinamismo o da una connaturalepericolosità, ma nemmeno da una alterazione della sua fisiologia o delsuo modo di operare; del pari, l’evento di danno non discende dal mododi interagire del soggetto danneggiato con la cosa.Come è invero pacifico, l’evento lesivo è stato cagionato dal pocoaccorto lancio della palla ad opera di altri utenti dell’impianto, che hafinito per attingere al volto l’originaria attrice, mentre fruiva del serviziodi idromassaggio: unica ed esclusiva causa del pregiudizio subito dallaricorrente è allora un fatto estrinseco alla res custodita (la vasca), laquale ha costituito soltanto l’occasionale teatro del sinistro, non già unr.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025agente incidente (nemmeno sotto il profilo di una agevolazione dellasua verificazione) nella sequenza di produzione dello stesso.Al lume delle illustrate considerazioni, conforme a diritto risulta lagravata sentenza nella parte in cui ha negato la sussistenza di unafattispecie di responsabilità ex art. 2051 cod. civ..5. Va ora scrutinato, per la sua priorità logica, il quarto motivo.Con esso, per violazione degli artt. 2047 e 2048 cod. civ., partericorrente ritiene la responsabilità della società gestore della piscinaper la condotta dei ragazzini minorenni alla stessa affidati, «nonlimitata alla durata del corso di nuoto a cui partecipavano ma alla loropermanenza all’interno della struttura».5.1. La doglianza è inammissibile.Onde negare la ricorrenza dei titoli di responsabilità contemplatidalle invocate norme, la Corte territoriale ha posto la mancata provadel fatto che «i ragazzi, in ipotesi minori, al momento del sinistrofossero in qualche modo “affidati” alla struttura e che quindi questa nefosse responsabile: si parla genericamente di un “corso” di nuoto manon consta l’effettiva esistenza, né in ipotesi chi lo tenesse, comunquepacificamente non era in atto quando si sono svolti i fatti».Orbene, l’argomentazione sviluppata con la doglianza in esame siincentra sulla presenza dei minorenni nella struttura quali partecipanti«al corso di nuoto agonistico organizzato dalla società [OSCURATO:PERSONA]»:prospetta cioè, in modo del tutto assertivo, frontalmente contrappostoalla sentenza impugnata e con doglianza inammissibile in sede dilegittimità, un andamento fattuale della vicenda differente da quelloaccertato, sulla base delle risultanze istruttorie, dal giudice di merito.6. Il terzo motivo prospetta violazione dell’art. 2043 cod. civ..Sostiene che la società convenuta aveva l’obbligo di impedirel’evento dannoso, vigilando sui frequentatori della piscina: obbligonascente dalla posizione di garanzia che il gestore della strutturaricopre nei confronti degli utenti, impedendo, «indipendentementer.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025dalla presenza di una norma regolamentare», l’esercizio di attività,quali il gioco della palla all’interno della vasca idromassaggio.Rileva come erroneamente la Corte territoriale abbia ravvisato ilrischio tipico nell’annegamento, mentre invece la posizione di garanziadel gestore era quello di «consentire agli utenti della piscina l’eserciziodi attività di relax e di benessere, quali appunto quelle ammesse nellavasca idromassaggio dove è avvenuto il sinistro».6.1. La censura è fondata.Come accennato in narrativa, la Corte territoriale, per escluderel’imputabilità ex art. 2043 cod. civ. dell’evento alla società gestricedella struttura, ha ritenuto che quest’ultima non fosse tenuta adimpedire l’attività di gioco della palla (e non fosse dunque responsabileper i danni cagionati da tale attività), poiché «la posizione di garanziadel gestore è configurabile in relazione al rischio tipico di annegamento,e per scongiurare tale pericolo è prevista la presenza del bagnino».L’argomentazione non è conforme a diritto.Giova, in tema, rammentare che, affinché una condottacommissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensidell’art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo alresponsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che puònascere, oltre che da una norma di legge o da una previsionecontrattuale, anche da una specifica situazione che esiga unadeterminata attività a tutela di un diritto altrui (ex multis, cfr. Cass.12/03/2012, n. n. 3876; Cass. 15/03/2019, n. 7362;Cass. 03/02/2022, n. 3294).Ciò premesso, muovendo dal generale al particolare, è decisivoosservare che nel momento in cui venne attinta dalla pallonata [...]Q.K. si trovasse all’interno di una vasca idromassaggio, di per sédestinata ad una seduta di idroterapia: un contesto, per ontologica econnaturale funzione, destinato al rilassamento muscolare e mentaledell’individuo, non già (come invece in una piscina) al compimento dir.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025idonea ad esporre al rischio dell’annegamento.Proprio l’illustrata teleologica natura della cosa custodita rende deltutto incompatibile con la normale e tipica fruizione di una vascaidromassaggio non solo giocare, ma anche - per il gestore dellastruttura - consentire ad altri di giocare con la palla all’interno o neipressi di essa, in quanto fonte di disturbo e di impedimento al relaxdegli utenti se non addirittura di pericolo per la loro incolumità, in casodi malaccorto uso della palla.In altri termini, sul punto condividendosi l’argomento sviluppato dalProcuratore generale, deve dirsi esigibile, non solo in base ai comunidoveri di prudenza e di cortesia, dal gestore che quegli, in perfettoadempimento dei generali doveri contrattuali su di lui incombenti, checostituiscono anche fonte di responsabilità extracontrattuale, proteggal’utente, ponendolo nella migliore condizione per l’utilizzo di siffattavasca, anche impedendo a terzi di disturbare con il gioco della palla,tanto più se violento e poco accorto, così come in effetti avvenuto.In ossequio al generale dovere di neminem laedere, fondamentodella responsabilità aquiliana, deve reputarsi configurabile a carico delgestore di una vasca idromassaggio - nella misura in cui non sia già diper sé riconducibile, secondo quanto si potrà apprezzare in sede diesame della relativa domanda di cui al successivo quinto motivo diquesto ricorso, ad un vero e proprio obbligo contrattuale (primario oaccessorio) di garantire la sicurezza nella fruizione di un serviziooggetto del contratto configurabile tra gestore e utente - un obbligogiuridico di protezione degli utenti della stessa, che si sostanzianell’adozione delle misure occorrenti per garantirne l’utilizzo incondizioni di sicurezza, anche impedendo comportamenti altrui con ciòoggettivamente inconciliabili, quale, in primo luogo, il gioco della pallain prossimità della vasca.r.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025Dovere giuridico la cui omissione - se riscontrata ed addebitabile,sotto il profilo soggettivo, quantomeno a colpa - integra illecitoaquiliano sussumibile nella previsione dell’art. 2043 cod. civ..Le considerazioni svolte evidenziano l’errore inficiante la pronunciagravata, idoneamente censurato, e ne giustificano la cassazione.7. Il quinto motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,eccepisce vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento deldanno per responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ..7.1. Anche questo rilievo è fondato.Dalla lettura degli atti processuali rilevanti (riprodotti nei passaggiessenziali e d’interesse nel ricorso di adizione di questa Corte, inossequio al principio di autosufficienza) risulta che l’odierna ricorrente,con la memoria ex art. 183, sesto comma, num. 1, cod. proc. civ. delgiudizio di primo grado aveva, in emendatio della domanda spiegatacon il primigenio atto di ingresso della lite, richiesto, in via alternativa,l’accertamento della responsabilità della società convenuta per illecitoaquiliano oppure a titolo contrattuale.Totalmente vittoriosa in prime cure in virtù di una sentenza cheaveva emesso condanna ex art. 2051 cod. civ. assorbendo la disaminain ordine all’altra ipotesi di responsabilità invocata, Q.K.appellata, aveva correttamente (dacché non onerata dell’impugnazioneincidentale: ex aliis, Cass. 01/12/2023, n. 33469) ed espressamenteriproposto, con comparsa di costituzione in seconde cure, la domandadi risarcimento del danno ex contractu.La sentenza qui gravata, tuttavia, ha statuito unicamente sullevarie fattispecie di responsabilità extracontrattuale poste a suffragiodella istanza risarcitoria, del tutto obliterando l’esame della domandaproposta allegando l’inadempimento contrattuale della convenuta.Sussiste quindi la denunciata omissione di pronuncia.8. In definitiva e per riepilogare: rigettati il primo ed il secondomotivo, inammissibile il quarto, sono accolti il terzo ed il quinto motivo,r.g. n. 9554/2023Cons. est. Raffaele RossiOscuramento disposto Numero registro generale 9554/2023Numero sezionale 3389/2025Numero di raccolta generale 31614/2025Data pubblicazione 04/12/2025per cui va disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti con rinvio, per nuovo esame della controversia, allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione.9. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.10. Per la natura della causa petendi, va infine disposta, di ufficio,l’omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dellegeneralità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensidell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MRigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiarainammissibile il quarto motivo; accoglie il terzo ed il quinto motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessigeneralità ed altri dati identificativi della ricorrente.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 3 luglio 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 9554/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31614/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris