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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25337/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14798/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiRITA FERA, ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E A S [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ). -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1625/2016pubblicata il 12/12/2016 N.R.G. 12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 12.12.2016, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico corrispostole dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] assumendo, quale base di calcolo del periodo successivo al 2003, la media dei quindici redditi dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, invece che sulla base dell’art. 10.8 del Regolamento di disciplina del sistema previdenziale della Cassa del 2004, secondo il quale le pensioni decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono calcolate prendendo in considerazione la media dei venticinque redditi dichiarati nel periodo precedente al 1°.1.2004; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito deciso la causa limitandosi a richiamare l’orientamento di Cass.

S.U. n. 18136 del 2015 e senza esaminare la distinta questione se i redditi di cui all’art. 10.8 dovessero essere presi in considerazione a ritroso dal momento del pensionamento ovvero dal momento in cui era stato introdotto il nuovo regolamento di previdenza; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta in subordine l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, ove interpretati nel senso di aver dato copertura normativa primaria sino al 31.12.2006 ad ogni regolamento emanato dagli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, con conseguente erronea applicazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; che, con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce il contrasto tra la normativa regolamentare dianzi cit. e l’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, deducendo che, all’epoca dell’introduzione del regolamento, il bilancio tecnico sulla cui scorta elaborare le modifiche non era ancora stato realizzato; che, con il quarto motivo, la ricorrente si duole per non avere la Corte di merito condotto l’esame della legittimità delle norme regolamentari cit. sulla scorta del testo dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, vigente anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013; che ilprimo, il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, dovendo darsi continuità ai principi affermati al riguardo da plurime decisioni di questa Corte, tra le quali, da ult., Cass. nn. 4565 del 2021, 5251 e 6133 del 2022; che, in particolare, è stato chiarito che il regolamento della Cassa controricorrente, che ha modificato il sistema di gestione passando gradualmente dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione, nella tabella ad esso allegata, di diversi periodi di riferimento, a seconda della decorrenza della pensione, non è suscettibile di porsi in violazione dei parametri normativi primari invocati in ricorso, trattandosi di regolamentazione coerente con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; che si è altresì rimarcato che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la legittimità dei regolamenti che disciplinano la liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dal 1°.1.2007 dev’essere operata sulla base dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, per come riformulato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, il quale, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non già di applicare in modo assoluto – il principio del pro ratain relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, e altresì che, in forza dell'art. 1, comma 488, l. n. 147/ 2013 (il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), gli anzidetti regolamenti si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine (così Cass.

S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015, cui hanno dato seguito innumerevoli successive conformi, tra cui le già citate Cass. nn. 4565 del 2021, 5251 e 6133 del 2022); che il terzo motivo è invece inammissibile per novità della questione proposta, atteso che della mancata preventiva redazione del bilancio tecnico la sentenza impugnata nulla dice, né parte ricorrente indica quando e in che modo la questione sarebbe stata introdotta nei precedenti gradi di merito; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.700,00, di cui € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14798/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiRITA FERA, ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E A S [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ). -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1625/2016pubblicata il 12/12/2016 N.R.G. 12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 12.12.2016, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico corrispostole dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] assumendo, quale base di calcolo del periodo successivo al 2003, la media dei quindici redditi dichiarati negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, invece che sulla base dell’art. 10.8 del Regolamento di disciplina del sistema previdenziale della Cassa del 2004, secondo il quale le pensioni decorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sono calcolate prendendo in considerazione la media dei venticinque redditi dichiarati nel periodo precedente al 1°.1.2004; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte di merito deciso la causa limitandosi a richiamare l’orientamento di Cass. S.U. n. 18136 del 2015 e senza esaminare la distinta questione se i redditi di cui all’art. 10.8 dovessero essere presi in considerazione a ritroso dal momento del pensionamento ovvero dal momento in cui era stato introdotto il nuovo regolamento di previdenza; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta in subordine l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013, ove interpretati nel senso di aver dato copertura normativa primaria sino al 31.12.2006 ad ogni regolamento emanato dagli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, con conseguente erronea applicazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; che, con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce il contrasto tra la normativa regolamentare dianzi cit. e l’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, deducendo che, all’epoca dell’introduzione del regolamento, il bilancio tecnico sulla cui scorta elaborare le modifiche non era ancora stato realizzato; che, con il quarto motivo, la ricorrente si duole per non avere la Corte di merito condotto l’esame della legittimità delle norme regolamentari cit. sulla scorta del testo dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, vigente anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e dell’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013; che ilprimo, il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono infondati, dovendo darsi continuità ai principi affermati al riguardo da plurime decisioni di questa Corte, tra le quali, da ult., Cass. nn. 4565 del 2021, 5251 e 6133 del 2022; che, in particolare, è stato chiarito che il regolamento della Cassa controricorrente, che ha modificato il sistema di gestione passando gradualmente dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione, nella tabella ad esso allegata, di diversi periodi di riferimento, a seconda della decorrenza della pensione, non è suscettibile di porsi in violazione dei parametri normativi primari invocati in ricorso, trattandosi di regolamentazione coerente con l'obbligo di assicurare l'equilibrio di bilancio di cui all'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; che si è altresì rimarcato che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, la legittimità dei regolamenti che disciplinano la liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dal 1°.1.2007 dev’essere operata sulla base dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, per come riformulato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, il quale, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non già di applicare in modo assoluto – il principio del pro ratain relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, e altresì che, in forza dell'art. 1, comma 488, l. n. 147/ 2013 (il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), gli anzidetti regolamenti si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine (così Cass. S.U. nn. 17742 e 18136 del 2015, cui hanno dato seguito innumerevoli successive conformi, tra cui le già citate Cass. nn. 4565 del 2021, 5251 e 6133 del 2022); che il terzo motivo è invece inammissibile per novità della questione proposta, atteso che della mancata preventiva redazione del bilancio tecnico la sentenza impugnata nulla dice, né parte ricorrente indica quando e in che modo la questione sarebbe stata introdotta nei precedenti gradi di merito; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.700,00, di cui € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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