Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 34818/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GRAPPAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 16 dicembre 2020, il Giudice di pace di Bassano del Grappa ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], cittadino di nazionalità liberiana, colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di 10.000,00 euro di multa.

Secondo la contestazione, fatta propria dal giudice di merito, il [OSCURATO:PERSONA] si era intrattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Padova in data 13 luglio 2017, notificato all'interessato unitamente al decreto di espulsione.

2. Avverso questa decisione ha proposto appello innanzi al Tribunale di Vicenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la riforma con l'assoluzione dell'imputato, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

A supporto dell'impugnazione ha articolato due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli att. 42 e 47 cod. pen., per avere il Giudice di pace affermato la responsabilità dell'imputato ad onta del palese difetto dell'elemento psicologico„ desumibile dall'impossibilità di percepire il contenuto degli atti notificatigli, redatti in lingua per lui incomprensibile.

Il decreto di espulsione è stato, infatti, emanato in lingua italiana e tradotto esclusivamente in lingua "veicolare" (inglese), ma non nella lingua madre del ricorrente; ciò che ha impedito a [OSCURATO:PERSONA] di comprenderne il contenuto, ricorrendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 47 cod. pen. dell'errore su un elemento costitutivo del reato e, comunque, di comprendere l'illiceità penale della condotta, con conseguente carenza dell'elemento psicologico del reato.

2.2. Con il secondo motivo ha denunziato l'omessa valutazione della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configJrabilità del reato.

La difesa sottolinea che l'imputato è indigente e privo di stabile occupazione, com' è reso evidente dall'ammissione al gratuito patrocinio; ciò che non gli avrebbe consentito di acquistare un biglietto per il viagoio di rientro nel suo paese di origine. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha trascurato il consolidato orientamento della corte di legittimità che impone di valutare accuratamente la sussistenza di un giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile e che afferma che lo straniero ha l'onere di allegare gli elementi non conosciuti, né conoscibili dal giudice, ciò non si traduce in un'inversione dell'onere della prova, restando fermo il potere di quest'ultimo di esercitare i propri poteri ufficiosi.

3. Il Tribunale di Vicenza, in applicazione dell'art. 568 cod. proc. pen., ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione, unica impugnazione ritenuta ammessa avverso la sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO

1. Il ricorso deve essere rigettato per essere, le censure formulate, prive di fondamento.

Preliminarmente, va detto che il Tribunale di Vicenza correttamente ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione.

Ai sensi dell'art. 37 cligs. n. 274 del 2000, essendo stato condannato alla sola pena pecuniaria, l'imputato aveva, infatti, come solo strumento impugnatorio, il ricorso per cassazione.

2. Tanto premesso, quanto al primo motivo, l'obiezione difensiva va disattesa per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo nell'impugnazione non è dedotto, né consta dalla sentenza, che il tema della non avvenuta comprensione da parte del destinatario dell'ordine di allontanamento sia stato posto nel corso del giudizio di merito, sicché per un verso il Giudice di pace non aveva motivo di svolgere una verifica e rendere una spiegazione in proposito e, per altro verso, si tratta comunque di una questione che non può trovare ingresso in sede di accertamento dei presupposti del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, quando, come nella specie (in cui neppure risulta impugnato il decreto di espulsione e si è continuato a sostenere solo l'impossibilità di comprendere il contenuto del documento), non sia stata dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti (Sez. 1, n. 24698 del 10/02/2015, Rabah, Rv. 263924; Sez. 1, n. 39949 del 16/09/2014, Kaser, Rv. 260799).

A fortiori ove si abbia riguardo alla circostanza che l'imputato è cittadino della Liberia, la cui lingua madre è l'inglese, coincidente con quella veicolare nella quale il decreto di espulsione è stato per l'appunto tradotto, sicché non si comprende (né la difesa lo suggerisce) quale fosse la diversa lingua madre nella quale si pretendeva la traduzione dell'atto.

3. Del pari privo di pregio il secondo motivo, in riferimento al quale egualmente non può sottacerli il difetto di qualsivoglia allegazione difensiva suscettibile di far ritenere integrato il giustificato motivo per il quale l'imputato si sarebbe trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore, la cui sussistenza deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa (ex multiis Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Lisander, Rv. 280679), con l'ulteriore precisazione che non vengono in rilievo esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili. (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101; Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216).

In tale cornice, la doglianza, così come prospettata dalla difesa del ricorrente, appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato non era sufficiente il richiamo all'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, più in generale, alla situazione di disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, che non poteva essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate.

L'imputato, invero, non ha adempiuto ai suoi oneri di allegazione processuale, con la conseguenza che non può dolersi dell'omessa valutazione di condizioni ostative, non avendo fornito alcuna indicazione, sia pure minima, su tali, meramente asserite, preclusioni (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassern, Rv. 268212-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016-01).

Né, per altro verso, egli ha fornito elementi idonei a consentire di valutare positivamente i suoi comportamenti, nell'arco temporale c:ompreso tra l'ordine di allontanamento e il controllo di polizia che lo riguardava ,e, tra questi, a mero titolo esemplificativo, l'essersi attivato per procurarsi un documento valido per l'espatrio ovvero per farsi anticipare le somme necessarie al rimpatrio.

4. Ragioni, quelle sin qui esposte, che impongono di ribadire l'infondatezza dei motivi e che conducono alla reiezione del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rige

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] GRAPPAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 16 dicembre 2020, il Giudice di pace di Bassano del Grappa ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], cittadino di nazionalità liberiana, colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di 10.000,00 euro di multa. Secondo la contestazione, fatta propria dal giudice di merito, il [OSCURATO:PERSONA] si era intrattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Padova in data 13 luglio 2017, notificato all'interessato unitamente al decreto di espulsione. 2. Avverso questa decisione ha proposto appello innanzi al Tribunale di Vicenza il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la riforma con l'assoluzione dell'imputato, quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. A supporto dell'impugnazione ha articolato due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli att. 42 e 47 cod. pen., per avere il Giudice di pace affermato la responsabilità dell'imputato ad onta del palese difetto dell'elemento psicologico„ desumibile dall'impossibilità di percepire il contenuto degli atti notificatigli, redatti in lingua per lui incomprensibile. Il decreto di espulsione è stato, infatti, emanato in lingua italiana e tradotto esclusivamente in lingua "veicolare" (inglese), ma non nella lingua madre del ricorrente; ciò che ha impedito a [OSCURATO:PERSONA] di comprenderne il contenuto, ricorrendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 47 cod. pen. dell'errore su un elemento costitutivo del reato e, comunque, di comprendere l'illiceità penale della condotta, con conseguente carenza dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo ha denunziato l'omessa valutazione della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configJrabilità del reato. La difesa sottolinea che l'imputato è indigente e privo di stabile occupazione, com' è reso evidente dall'ammissione al gratuito patrocinio; ciò che non gli avrebbe consentito di acquistare un biglietto per il viagoio di rientro nel suo paese di origine. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha trascurato il consolidato orientamento della corte di legittimità che impone di valutare accuratamente la sussistenza di un giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile e che afferma che lo straniero ha l'onere di allegare gli elementi non conosciuti, né conoscibili dal giudice, ciò non si traduce in un'inversione dell'onere della prova, restando fermo il potere di quest'ultimo di esercitare i propri poteri ufficiosi. 3. Il Tribunale di Vicenza, in applicazione dell'art. 568 cod. proc. pen., ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione, unica impugnazione ritenuta ammessa avverso la sentenza di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITrO 1. Il ricorso deve essere rigettato per essere, le censure formulate, prive di fondamento. Preliminarmente, va detto che il Tribunale di Vicenza correttamente ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione. Ai sensi dell'art. 37 cligs. n. 274 del 2000, essendo stato condannato alla sola pena pecuniaria, l'imputato aveva, infatti, come solo strumento impugnatorio, il ricorso per cassazione. 2. Tanto premesso, quanto al primo motivo, l'obiezione difensiva va disattesa per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo nell'impugnazione non è dedotto, né consta dalla sentenza, che il tema della non avvenuta comprensione da parte del destinatario dell'ordine di allontanamento sia stato posto nel corso del giudizio di merito, sicché per un verso il Giudice di pace non aveva motivo di svolgere una verifica e rendere una spiegazione in proposito e, per altro verso, si tratta comunque di una questione che non può trovare ingresso in sede di accertamento dei presupposti del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, quando, come nella specie (in cui neppure risulta impugnato il decreto di espulsione e si è continuato a sostenere solo l'impossibilità di comprendere il contenuto del documento), non sia stata dedotta in concreto l'inidoneità dei documenti redatti in lingua "veicolare" a dare compiuta cognizione all'interessato del contenuto precettivo dei provvedimenti (Sez. 1, n. 24698 del 10/02/2015, Rabah, Rv. 263924; Sez. 1, n. 39949 del 16/09/2014, Kaser, Rv. 260799). A fortiori ove si abbia riguardo alla circostanza che l'imputato è cittadino della Liberia, la cui lingua madre è l'inglese, coincidente con quella veicolare nella quale il decreto di espulsione è stato per l'appunto tradotto, sicché non si comprende (né la difesa lo suggerisce) quale fosse la diversa lingua madre nella quale si pretendeva la traduzione dell'atto. 3. Del pari privo di pregio il secondo motivo, in riferimento al quale egualmente non può sottacerli il difetto di qualsivoglia allegazione difensiva suscettibile di far ritenere integrato il giustificato motivo per il quale l'imputato si sarebbe trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore, la cui sussistenza deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa (ex multiis Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Lisander, Rv. 280679), con l'ulteriore precisazione che non vengono in rilievo esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili. (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268101; Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216). In tale cornice, la doglianza, così come prospettata dalla difesa del ricorrente, appare connotata da genericità, atteso che, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato non era sufficiente il richiamo all'avvenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, più in generale, alla situazione di disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante, che non poteva essere valutata isolatamente, ma solo in correlazione ad altre situazioni ostative, che dovevano essere quantomeno prospettate. L'imputato, invero, non ha adempiuto ai suoi oneri di allegazione processuale, con la conseguenza che non può dolersi dell'omessa valutazione di condizioni ostative, non avendo fornito alcuna indicazione, sia pure minima, su tali, meramente asserite, preclusioni (Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, Abdelkassern, Rv. 268212-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241016-01). Né, per altro verso, egli ha fornito elementi idonei a consentire di valutare positivamente i suoi comportamenti, nell'arco temporale c:ompreso tra l'ordine di allontanamento e il controllo di polizia che lo riguardava ,e, tra questi, a mero titolo esemplificativo, l'essersi attivato per procurarsi un documento valido per l'espatrio ovvero per farsi anticipare le somme necessarie al rimpatrio. 4. Ragioni, quelle sin qui esposte, che impongono di ribadire l'infondatezza dei motivi e che conducono alla reiezione del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rige
Decreto Cassazione n. 34818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris