CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 07540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.3EKUA Irakli, GABUNIA Irakli e KHORKHOMELIDZE Zviadi ricorrono av- verso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva condannati alla pena di giustizia per il reato di concorso nel furto di prodotti cosmetici all'interno di una farmacia, con la circostanza aggravante del numero di persone. 2.Lamentano i ricorrenti vizio motivazionale in relazione alla ricorrenza della circostanza aggravante, nonché in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi tentata in presenza di telecamera all'interno dell'esercizio e in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso risultano privi di confronto con la sentenza impugnata la quale ha valorizzato la condotta agevolatrice del conducente del veicolo che attendeva i due esecutori materiali della sottrazione e la cui consapevolezza dell'azione furtiva era evidenziata dal rinvenimento nell'autovettura di altri prodotti di profumeria sottratti in precedenza. All'uopo vale evidenziare che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, po- nendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (in applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, dell'imputato che aveva svolto la funzione di "vedetta" sez.4, n.52791 del 8/11/2018 Barbato, Rv.274521). 3.1 Inammissibile è anche il motivo concernente la asserita violazione dell'art.131 bis cod.pen. in presenza di limiti edittali di pena per il reato in contestazione incompatibili con la causa di non punibilità e comunque in ra- gione della serialità delle condotte criminose e dell'organizzato e articolato modus operandi. 3.2 Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che assume il tentativo, atteso che i ricorrenti avevano acquisito il possesso esclusivo della merce portandola fuori dall'esercizio commerciale, laddove di nessuna utilità immediata era risultata la telecamera presente nell'esercizio, utilizzata a posteriori solo per la ricostruzione delle fasi dell'azione furtiva, laddove il servizio di video sorveglianza non risulta idoneo a prevenire l'azione furtiva se non costantemente presidiato da personale ad hoc. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]