CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 19026/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditalarelazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 27 settembre 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto. 2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione – sottoscritto dalla parte personalmente, con autentica del difensore in calce – deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto dalla parte personalmente. A seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l’impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Resta peraltro irrilevante, data la natura personale dell’atto impugnatorio, la mera autentica della sottoscrizione, che non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (cfr. Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01, in tema di delega al deposito dell’atto). 4. Il procedimento, pertanto, deve essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/05/2025