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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21171/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] FROSINONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 3872/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 07/12/2022 R.G.N. 2663/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], insegnante assunto a tempo indeterminato, agivain giudizio per ottenere l’accertamento del diritto, ai fini della mobilità,dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso scuoleparitarie anteriormente all’immissione in ruolo, previa disapplicazione delladisposizione di cui alle “Note comuni” al CCNI relative alla mobilità delpersonale docente per l’a.s. 2017/2018 nella parte in cui disponevano cheil servizio prestato nelle scuole paritarie non fosse valutabile ai fini delcollocamento nella graduatoria per la mobilità provinciale.2.

Il Tribunale di Cassino accoglieva il ricorso.3.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3872/2022, riformandola sentenza di primo grado, riteneva fondata l’impugnazione del Miur afronte della pronuncia della Corte cost. n. 180/2021 con cui era stataritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nellaparte in cui escludeva il riconoscimento del pre-ruolo nelle paritarie ai finidell’anzianità.4.

La sentenza d’appello formava oggetto di revocazione che venivadecisa con pronuncia di inammissibilità n. 2017/2023.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 3872/2022 con un motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7.

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul giudicato esternoRGN 13518/2023Pag.2Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026(art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.); violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).Si deduce che il giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare ilgiudicato esterno formatosi sul punto sulla base di precedente sentenzadel TAR che, al contrario, statuiva il riconoscimento del pre-ruolo prestatopresso scuole paritarie.2.

Il ricorso supera, innanzitutto, il vaglio di ammissibilità.È riprodotta e puntualmente localizzata la sentenza del TAR n.549/2019, pubblicata il 15 gennaio 2019 (che ha riguardato il [OSCURATO:PERSONA] edaltri); è altresì allegata l’attestazione del passaggio in giudicato eriprodotta, nella parte di interesse, la comparsa di costituzione nel giudiziodi appello con l’eccezione di giudicato.3.

Tanto precisato, il motivo è fondato.Si premette che correttamente (come, peraltro, rilevato nella sentenzadella Corte d’appello n. 2017/2023 resa sul ricorso per revocazione) ilmancato rilevo del giudicato, eccepito nel giudizio di appello, è stato fattovalere con il ricorso per cassazione.È del tutto evidente che, a fronte di tale eccezione, vi sia stata unaomessa pronuncia.4.

L’indicata sentenza del Giudice amministrativo ha “annullato ilprovvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione”.Come si evince da detta sentenza “I ricorrenti hanno impugnatol’ordinanza ministeriale del Miur n. 207 del 9 marzo 2018 nella parte in cuinon riconosce nella procedura di mobilità per l’a.s. 2018/2019 il serviziopre-ruolo prestato nelle scuole paritarie”.In quella sede erano stati impugnati:- l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca n. 207 del 9 marzo 2018 e relativi allegati e note nella parte incui, anche interpretata, non permette la valutazione del servizio pre-ruolosvolto presso le scuole paritarie ed in particolare della nota allegatainerente alle griglie di valutazione dei servizi in cui si legge: “il servizioRGN 13518/2023Pag.3Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026pre–ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali opareggiate o in scuole annesse ed educati femminili statali.

Il servizio pre–ruolo nelle scuole primarie è attuabile se prestato nelle scuole statali oparificate o in scuole annesse ed educandati femminili statali.

È valutabileanche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate”;- la tabella B “tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilitàprofessionale del personale docente ed educativo” nella parte in cui ancheinterpretata non permette la valutazione del servizio pre–ruolo prestatonelle scuole paritarie;- le “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio edei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria secondaria di Igrado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e delpersonale educativo” firmate dal Miur e dalle rappresentanze sindacali,allegate al CCNI 11 aprile 2017 e ritenute valide con la proroga del 21dicembre 2017, nella parte in cui prevedono espressamente: “il servizioprestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibileai fini della ricostruzione di carriera.

È fatto salvo il riconoscimento delservizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie cheabbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello diparitarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritariedell’infanzia comunali”, nonché la successiva intesa di proroga del 21dicembre 2017;- ogni ulteriore atto anche indirettamente connesso e/o propedeutico aquelli indicati ed anche non conosciuto nella parte in cui, ancheinterpretato, non permette la valutazione del servizio pre-ruolo svoltonelle scuole paritarie per i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso (con riguardo airicorrenti non rinuncianti, tra cui il [OSCURATO:PERSONA]) richiamando un proprioprecedente del 2018 e ritenendo “illegittima l’esclusione dell’attribuzionedi punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svoltonegli istituti paritari.

Diversamente opinando si perverrebbe ad unaRGN 13518/2023Pag.4Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianzae d’imparzialità dell’amministrazione, non essendovi ragione perdiscriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesimadignità e le medesime caratteristiche”.5.

Né può ritenersi, come sostenuto dal Miur, che il presenteprocedimento, a differenza di quello del TAR, non riguardi specificamentela mobilità.Nel caso qui all’esame, infatti, il ricorrente aveva chiesto che venisseaccertata e dichiarata l’illegittimità e conseguente nullità e/o inefficaciadella disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilitàdel personale docente per l’a.s. 2017/18 nella parte in cui dispone che “ilservizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” e che venisseconseguentemente accertato e dichiarato il diritto del medesimo ricorrentealla valutazione, nella graduatoria per la mobilità provinciale a.s. 2018/19,del servizio di insegnamento svolto presso un istituto scolastico paritarioper 11 anni, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale;con condanna dell’amministrazione scolastica al relativo inserimento deipunti maturati per il servizio pre-ruolo prestato nella citata graduatoriaper la mobilità nonché all’attribuzione della sede di servizio ad essospettante in base al corretto punteggio di mobilità.L’oggetto, è, dunque, il medesimo, riguardando anche la sentenza delTAR l’ordinanza del Miur n. 207 del 9.3.2018 nella parte in cui nonriconosce nella procedura di mobilità l’a.s. 2018/2019 il servizio pre-ruoloprestato nelle scuole paritarie.In entrambi i giudizi, dunque, l’anzianità di servizio presso la scuolaparitaria era stata fatta valere ai fini della mobilità e non per laricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994.6.

Conclusivamente, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversacomposizione, procederà ad un nuovo esame, pronunciando sull’eccezioneRGN 13518/2023Pag.5Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026non esaminata, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 13518/2023Pag.6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] FROSINONE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 3872/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA,depositata il 07/12/2022 R.G.N. 2663/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], insegnante assunto a tempo indeterminato, agivain giudizio per ottenere l’accertamento del diritto, ai fini della mobilità,dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso scuoleparitarie anteriormente all’immissione in ruolo, previa disapplicazione delladisposizione di cui alle “Note comuni” al CCNI relative alla mobilità delpersonale docente per l’a.s. 2017/2018 nella parte in cui disponevano cheil servizio prestato nelle scuole paritarie non fosse valutabile ai fini delcollocamento nella graduatoria per la mobilità provinciale.2. Il Tribunale di Cassino accoglieva il ricorso.3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3872/2022, riformandola sentenza di primo grado, riteneva fondata l’impugnazione del Miur afronte della pronuncia della Corte cost. n. 180/2021 con cui era stataritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nellaparte in cui escludeva il riconoscimento del pre-ruolo nelle paritarie ai finidell’anzianità.4. La sentenza d’appello formava oggetto di revocazione che venivadecisa con pronuncia di inammissibilità n. 2017/2023.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzan. 3872/2022 con un motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul giudicato esternoRGN 13518/2023Pag.2Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026(art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.); violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.).Si deduce che il giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare ilgiudicato esterno formatosi sul punto sulla base di precedente sentenzadel TAR che, al contrario, statuiva il riconoscimento del pre-ruolo prestatopresso scuole paritarie.2. Il ricorso supera, innanzitutto, il vaglio di ammissibilità.È riprodotta e puntualmente localizzata la sentenza del TAR n.549/2019, pubblicata il 15 gennaio 2019 (che ha riguardato il [OSCURATO:PERSONA] edaltri); è altresì allegata l’attestazione del passaggio in giudicato eriprodotta, nella parte di interesse, la comparsa di costituzione nel giudiziodi appello con l’eccezione di giudicato.3. Tanto precisato, il motivo è fondato.Si premette che correttamente (come, peraltro, rilevato nella sentenzadella Corte d’appello n. 2017/2023 resa sul ricorso per revocazione) ilmancato rilevo del giudicato, eccepito nel giudizio di appello, è stato fattovalere con il ricorso per cassazione.È del tutto evidente che, a fronte di tale eccezione, vi sia stata unaomessa pronuncia.4. L’indicata sentenza del Giudice amministrativo ha “annullato ilprovvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione”.Come si evince da detta sentenza “I ricorrenti hanno impugnatol’ordinanza ministeriale del Miur n. 207 del 9 marzo 2018 nella parte in cuinon riconosce nella procedura di mobilità per l’a.s. 2018/2019 il serviziopre-ruolo prestato nelle scuole paritarie”.In quella sede erano stati impugnati:- l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca n. 207 del 9 marzo 2018 e relativi allegati e note nella parte incui, anche interpretata, non permette la valutazione del servizio pre-ruolosvolto presso le scuole paritarie ed in particolare della nota allegatainerente alle griglie di valutazione dei servizi in cui si legge: “il servizioRGN 13518/2023Pag.3Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026pre–ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali opareggiate o in scuole annesse ed educati femminili statali. Il servizio pre–ruolo nelle scuole primarie è attuabile se prestato nelle scuole statali oparificate o in scuole annesse ed educandati femminili statali. È valutabileanche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate”;- la tabella B “tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilitàprofessionale del personale docente ed educativo” nella parte in cui ancheinterpretata non permette la valutazione del servizio pre–ruolo prestatonelle scuole paritarie;- le “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio edei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria secondaria di Igrado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e delpersonale educativo” firmate dal Miur e dalle rappresentanze sindacali,allegate al CCNI 11 aprile 2017 e ritenute valide con la proroga del 21dicembre 2017, nella parte in cui prevedono espressamente: “il servizioprestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibileai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento delservizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie cheabbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello diparitarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritariedell’infanzia comunali”, nonché la successiva intesa di proroga del 21dicembre 2017;- ogni ulteriore atto anche indirettamente connesso e/o propedeutico aquelli indicati ed anche non conosciuto nella parte in cui, ancheinterpretato, non permette la valutazione del servizio pre-ruolo svoltonelle scuole paritarie per i ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso (con riguardo airicorrenti non rinuncianti, tra cui il [OSCURATO:PERSONA]) richiamando un proprioprecedente del 2018 e ritenendo “illegittima l’esclusione dell’attribuzionedi punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svoltonegli istituti paritari. Diversamente opinando si perverrebbe ad unaRGN 13518/2023Pag.4Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianzae d’imparzialità dell’amministrazione, non essendovi ragione perdiscriminare in sede di mobilità tra servizi aventi per legge la medesimadignità e le medesime caratteristiche”.5. Né può ritenersi, come sostenuto dal Miur, che il presenteprocedimento, a differenza di quello del TAR, non riguardi specificamentela mobilità.Nel caso qui all’esame, infatti, il ricorrente aveva chiesto che venisseaccertata e dichiarata l’illegittimità e conseguente nullità e/o inefficaciadella disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilitàdel personale docente per l’a.s. 2017/18 nella parte in cui dispone che “ilservizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” e che venisseconseguentemente accertato e dichiarato il diritto del medesimo ricorrentealla valutazione, nella graduatoria per la mobilità provinciale a.s. 2018/19,del servizio di insegnamento svolto presso un istituto scolastico paritarioper 11 anni, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale;con condanna dell’amministrazione scolastica al relativo inserimento deipunti maturati per il servizio pre-ruolo prestato nella citata graduatoriaper la mobilità nonché all’attribuzione della sede di servizio ad essospettante in base al corretto punteggio di mobilità.L’oggetto, è, dunque, il medesimo, riguardando anche la sentenza delTAR l’ordinanza del Miur n. 207 del 9.3.2018 nella parte in cui nonriconosce nella procedura di mobilità l’a.s. 2018/2019 il servizio pre-ruoloprestato nelle scuole paritarie.In entrambi i giudizi, dunque, l’anzianità di servizio presso la scuolaparitaria era stata fatta valere ai fini della mobilità e non per laricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994.6. Conclusivamente, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversacomposizione, procederà ad un nuovo esame, pronunciando sull’eccezioneRGN 13518/2023Pag.5Numero registro generale 13518/2023Numero sezionale 2791/2026Numero di raccolta generale 21171/2026Data pubblicazione 22/06/2026non esaminata, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 4 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 13518/2023Pag.6
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