CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 47761/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa il 4 maggio 2021 riformava, quanto alla sola durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta e documentale. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e vizio di motivazione . Il ricorrente lamenta che, pur essendo il Brogno stato condannato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro per il delitto di appropriazione indebita dei medesimi beni oggetto della condotta di bancarotta per distrazione, la sentenza impugnata ha escluso la violazione dell'ad. 649 cod. proc. pen. in quanto non vi era certezza quanto alla identità dei beni oggetto della distrazione e della appropriazione. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'ad. 216, commi 1 e 2, 219 comma 2, 237, legge fall. . La sentenza impugnata va censurata in quanto non ha tenuto in conto che Brogno era impedito alla consegna delle scritture contabili sia per non aver ricevuto la notifica della sentenza di fallimento, sia anche perché la documentazione era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza in altro procedimento. Contesta poi il ricorrente la sentenza nella parte in cui ha ritenuto credibile il teste Fornaro. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'ad. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'ad. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. 2. Il primo motivo è infondato. La censura afferisce alla violazione dell'ad. 649 cod. proc. pen. La Corte di appello ha chiarito che la difesa dell'appellante non aveva comprovato l'intervenuta condanna in altro procedimento per il delitto di appropriazione indebita dei medesimi beni, per i quali era contestata la bancarotta per distrazione: si vedeva in tema di un carrello elevatore marca Komatsu e 2 Transpallet marca Icem, entrambi nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA], della quale Brogno era legale rappresentante. Correttamente la Corte di appello riteneva infondato il relativo motivo, in sintonia con l'orientamento consolidato di questa Corte di cassazione che onera della allegazione l'imputato, onde porre il giudice in condizione di verificare, anche attraverso l'acquisizione d'ufficio della pronuncia su cui si fonda l'eccezione, la sussistenza di tutte le condizioni atte a legittimarne l'accoglimento (Sez. 4, n. 28705 del 18/03/2021, Troiani, Rv. 281738 - 01; Sez. 2, n. 31542 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270552 - 01; Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, dep. 23/01/2015, Nsíb, Rv. 262012 - 01; Sez. 4, n. 10097 del 03/05/2006, dep. 09/03/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236092 - 01). Tanto premesso il motivo di ricorso, nel caso di specie, ripropone la medesima questione, questa volta allegando al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 dicembre 2017, che confermava, per quanto di interesse, la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 14 gennaio 2016 che aveva accertato la responsabilità penale di Brogno per il delitto di appropriazione indebita. E bene, nel caso in esame era ben possibile al ricorrente produrre la sentenza ora allegata, datata 21 dicembre 2017, dinanzi alla Corte di appello che decideva in data 4 maggio 2021. Dunque non sussisteva alcuna impossibilità cronologica alla produzione in secondo grado. E pertanto, trova applicazione il principio per cui nel giudizio di legittimità non è consentita - non essendo riprodotto nel vigente codice di rito il previgente art. 533 - la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio — il che nel caso in esame non è — e concerna documenti non attinenti al merito e dai quali possa derivare l'applicazione dello "ius superveniens", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013 - dep. 07/11/2013, Casannonica, Rv. 257541-01; anche Sez 2, n. 19409 del 13/02/2019, Biscotti, Rv. 276653 - 02 e N. 38569 del 2014 Rv. 259904 - 01, subordinano l'acquisizione della sentenza alla impossibilità per l'interessato di produrla nei precedenti gradi di giudizio, il che nel caso in esame non è). D'altro canto, il Collegio condivide anche l'orientamento per il quale non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01: in motivazione la Corte ha precisato, che al di là della connotazione del vizio dedotto, il giudizio richiesto postula comunque un apprezzamento storico-naturalistico del fatto, che, pertanto, esula dal perimetro del sindacato di legittimità; massime conf. n. 57912 del 2017 Rv. 273606 - 01, n. 41572 del 2016 Rv. 268282 - 01, n. 18559 del 2019 Rv. 276122 - 02, n. 20887 del 2015 Rv. 263407 - 01, n. 20885 del 2015 Rv. 264096 - 01; N. 24954 del 2011 Rv. 250920 - 01, N. 1131 del 2013 Rv. 254837 - 01, N. 35831 del 2013 Rv. 256883 - 01, N. 2662 del 2014 Rv. 258593 - 01, N. 4958 del 2014 Rv. 258611 - 01, N. 43485 del 2014 Rv. 260828 - 01, N. 44854 del 2014 Rv. 261311 - 01, N. 2807 del 2015 Rv. 262586 - 01, N. 20885 del 2015 Rv. 264096 - 01, N. 20887 del 2015 Rv. 263407 - 01, N. 35394 del 2016 Rv. 267997 - 01, N. 41572 del 2016 Rv. 268282). Il motivo è pertanto infondato e va rigettato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. A ben vedere il tema della conoscenza del fallimento e dell'obbligo di procedere al deposito della documentazione contabile è stato già affrontato logicamente e congruamente dalla sentenza impugnata, che riferisce che Brogno ne ebbe contezza avendo avuto notifica dell'avviso relativo. Quanto alla documentazione contabile la stessa risultava incompleta perché limitata fino al 2007, mentre la società operò fino al 2009. Avverso tali motivazioni il ricorrente non 'attacca' il provvedimento impugnato in modo pertinente, reitera le medesime doglianze e soprattutto rileva una contraddizione collegata al tenore di alcune testimonianze, in relazione alla effettività della notifica dell'avviso predetto e alla cessazione dell'attività della società nel 2009. Quanto alle testimonianze non indica né allega quelle oggetto di travisamento, in violazione del principio di autosufficienza, mentre l'interpretazione delle dichiarazioni in sé non è sindacabile in questa sede, dove per altro non emerge alcuna illogicità nella sentenza impugnata. Per altro, se anche la società sia stata operativa fino al 2007, e non al 2009, resta comunque l'onere di tenuta delle scritture contabili che viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275261 - 01; conf. N. 15516 del 2011 Rv. 250086 - 01, N. 35168 del 2005 Rv. 232572 - 01, N. 20911 del 2011 Rv. 250407 - 01, N. 4727 del 2000 Rv. 215985 - 01). Ne consegue la non decisività della censura e l'inammissibilità della stessa per complessiva manifesta infondatezza, oltre che per genericità. 4.. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. \,) 4 P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell