CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 21668/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha annullato l’ordinanza del Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, emessa l’1 dicembre 2025, che avevaapplicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora nei Comuni di Trapani e Milazzo,ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza e l’esigenza cautelare del pericolo direcidiva in relazione a diversi reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazionipubbliche.Secondo le imputazioni provvisorie, l’indagato, quale legale rappresentante eamministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi, nonché consiglieredelegato della [OSCURATO:PERSONA] (controllata dalla prima) dal 14.07.2022 in poi -compagini che avevano stipulato contratti con la Regione Sicilia volti ad assicurare iltrasporto con navi veloci di persone via mare tra la Sicilia e le isole minori – consapevoleche altri indagati in concorso tra loro in svariate occasioni avevano consentito la navigazionedi diverse imbarcazioni nonostante la presenza di gravi problemi di efficienza catalogabilicome vere e proprie avarie, che non venivano dichiarate sul giornale di bordo né comunicateall’autorità competente marittima e all’ente di classifica (R.I.N.A., [OSCURATO:PERSONA]),così falsificando il giornale nautico e, omettendo di fornire tali informazioni al contraentepubblico ed al R.I.N.A. in modo da impedire al primo la risoluzione del contratto – si eraprocurato un ingiusto profitto corrispondente all’importo delle compensazioni finanziarieerogate dal Ministero dei Trasporti negli anni di riferimento (2022-2023), per decine di milionidi euro complessivamente.2. Il Tribunale, in relazione ai reati di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen.,contestati ai capi 2, 63 e 95, ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, tenutoconto che la condotta rimproverata, di natura omissiva e consistente nel non averecomunicato alla Regione Sicilia i difetti di funzionamento delle navi e la loro efficienza, nonera imposta dai contratti in corso tra le società di interesse e la pubblica amministrazione,come interpretati nell’ordinanza impugnata.Al di là di ciò, l’assenza di accertamenti tecnici impediva di configurare come rilevanti leavarie ai fini dell’efficienza della flotta e, di conseguenza, necessaria la comunicazioneall’ente pubblico, essendo le società in possesso delle certificazioni previste dalla legge e,quindi, non in difetto sotto un profilo prettamente formale ed avendo effettuato migliaia ditrasporti senza problemi, con una incidenza dei casi di avaria dello 0,21% (55 avariecontestate rispetto a 28.000 trasporti nel periodo di riferimento).Né, sotto il profilo soggettivo – a fronte dei dati e delle lacune registrate - si potevaritenere che le omissioni fossero finalizzate a percepire indebitamente l’intero ammontaredelle sovvenzioni pubbliche anziché ad evitare le ben più ridotte penali contrattualmentepreviste (condotta, quest’ultima, non contestata nelle imputazioni), tenuto conto del fatto cheil servizio di trasporto era stato, comunque, espletato, sicché si rivelava dubbia sial’esistenza di un danno per la pubblica amministrazione nei termini contestati, sia lacircostanza che l’ente avrebbe risolto il contratto anzitempo se fosse venuto a conoscenzadelle avarie delle imbarcazioni; fermo restando che non si aveva certezza che l’eventualeazione giudiziaria volta alla risoluzione del contratto da parte della Regione Sicilia potesseandare a buon fine, avuto riguardo alla previsione contrattuale riportata a fg. 17 delprovvedimento impugnato ed al mancato avveramento di una delle situazioni di fatto ivipreviste, anche per l’assenza, ancora una volta, di decisivi accertamenti tecnici sulla portatadelle avarie riscontrate – che non avevano determinato gravi disservizi tali da giustificare larisoluzione del contratto anziché l’applicazione di penali - e la presenza, in capo alla società,delle attestazioni formali necessarie.Al massimo, l’ente pubblico territoriale era stato privato di una chance, circostanza noncontemplata nella contestazione.Pertanto, non si era avuta la prova indiziaria che le sovvenzioni fossero stateillecitamente incamerate e fossero da ritenere profitto del reato contestato.Il Tribunale, in definitiva, ha concluso sottolineando che “l’ipotetica segnalazione diavarie, sulla scorta delle previsioni contrattuali richiamate, non avrebbe comunquelegittimato la stazione appaltante a risolvere il rapporto, donde la stessa non puòlogicamente ritenersi causa di indebita percezione delle sovvenzioni” (fg. 19 dell’ordinanzaimpugnata).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato.1. Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza di interesse,come propugnato dalla difesa dell’indagato, avendo il ricorrente, sia pure con formulasintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse ad ottenereun ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenzecautelari.2. In secondo luogo, si rileva che all’indagato sono contestati esclusivamente i reati ditruffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen. di cui ai capi 2, 63 e 95 delle imputazioniprovvisorie.3. La censura del ricorrente inerisce alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza.3.1. Si tratta di contestazione corretta, non potendo i fatti essere sussunti nellafattispecie di truffa aggravata di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1 cod.pen.Le “compensazioni finanziarie” (così indicate nei capi di imputazione), erogate dallaRegione Sicilia in favore delle società che gestivano il pubblico servizio in regime diconcessione, rientrano senza dubbio alcuno nell’alveo delle erogazioni previste dall’art. 640-bis cod.pen., che, individua categorie generali quali “contributi, sovvenzioni, finanziamenti,mutui agevolati”, espressamente volendo in esse ricomprendere ogni forma di aiutofinanziario ai privati imprenditori proveniente dallo Stato o da altri enti pubblici, essendostata utilizzata dalla norma, con riferimento alle categorie prima indicate, la formula “ovveroaltre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”.Del resto, questa è l’interpretazione fornita sul punto dalla pacifica giurisprudenza dilegittimità (da ultimo, sia pure ad altri fini, Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025,Tomaificio, Rv. 287649, in motivazione, fg. 14).3.2. Ciò posto, si ritiene che le censure del ricorrente potranno essere sviluppate nelmerito del giudizio, ad esso attenendo.Il Tribunale, infatti, è arrivato alle sue conclusioni, favorevoli all’indagato, compiendouna analisi interpretativa del contenuto del contratto stipulato tra gli imprenditori privati e lapubblica amministrazione, che è una attività prettamente di merito, alla quale il ricorrentetenta di sovrapporne un’altra, valorizzando, a sua volta, sempre attraverso una attivitàinterpretativa del contratto, altre clausole rispetto a quelle tenute in conto dall’ordinanzaimpugnata.Tuttavia, la soluzione propugnata dal Tribunale non si presta a censure sotto il profilodella manifesta illogicità, essendo stata rilevata l’assenza di una consulenza tecnica sullareale portata ed entità dei malfunzionamenti rilevati nelle imbarcazioni – e sulla conseguentenecessità di comunicazione di essi - rispetto ad un servizio comunque prestato in migliaia dioccasioni senza alcun riscontro di avarie.Inoltre - e tenuto conto che l’azione di risoluzione anticipata del contratto da parte dellapubblica amministrazione è indicata nei capi di imputazione come facoltà il cui eserciziosarebbe stato precluso dalla condotta illecita dell’indagato e dei suoi correi - la ricostruzioneoperata dal Tribunale, siccome volta a rappresentare l’incertezza dell’azione giudiziariarisolutiva del contratto da intraprendere da parte dell’ente pubblico sulla base dei dati diindagine, si basa di nuovo sulla interpretazione di una clausola contrattuale (l’art. 20 delCapitolato di Appalto), attingendo, anche in questo caso, al merito del giudizio, così comeallo stesso ambito è da relegare l’accertamento delle singole violazioni che avrebberoconsentito, se gravi, la risoluzione anticipata del o dei contratti in corso.Vero è anche che la condotta è stata contestata, per lo più, come di tipo omissivo inassenza, secondo il Tribunale, di obblighi di comunicazione, rimanendo, tuttavia, daaccertare, nel giudizio di merito, la rilevanza delle presunte falsificazioni dei giornali di bordodipendente dalla rilevanza delle avarie e dei malfunzionamenti registrati.Anche la ricostruzione operata dal Tribunale a proposito del dolo del reato non èmanifestamente illogica ed essa si riverbera anche sulla indicazione degli elementi costitutividel danno e del profitto, posto che, attraverso valutazioni di fatto che sfuggono al giudizio dilegittimità svolto in questa sede, l’ordinanza impugnata ha evidenziato un parallelo fine dellacondotta dell’indagato e dei suoi complici, identificato nel fatto di evitare - attraverso laomissione delle comunicazioni, che si assumono dovute e del rilievo dei malfunzionamenti achi di competenza - le penali contrattualmente previste anziché, nella loro interezza, lesovvenzioni percepite, a fronte di un servizio comunque reso in moltissimi casi, come risultaindicato nelle imputazioni provvisorie; le quali, per inciso e come correttamente ha rilevato ilTribunale anche sotto questo profilo, non contemplano la perdita di chance qualecomponente del danno procurato alla pubblica amministrazione.Nel complesso, pertanto, l’ordinanza impugnata offre una motivazione articolata eragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede.Nel che, il rigetto del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]