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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 22453/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13530/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro M [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimat a - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 107/2021 depositata il07/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne in giudizio la concessionariaM. [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna controricorrente) in relazione all’acquisto di una autovettura, dolendosi che, dopo aver concluso unaccordo per l’acquisto in leasing di una autovettura e dopo aver versatoil primo canone di locazione, si era visto rifiutare la consegna dell’auto.Esponeva al riguardo il Ferrari che il contratto concluso era riconducibile ad una locazione finanziaria, atteso che, oltre all’indicazionedel bene oggetto del c ontratto e dell’ammontare del corrispettivo, nonché alla previsione di una somma di denaro da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria al momento dell’accettazionedella proposta, era previsto il pagamento del saldo prezzoattraverso la corresponsio ne di 47 canoni e, soprattutto, la possibilitàdell’utilizzatore di riscattare il bene mediante il pagamento di un canone finale. [OSCURATO:PERSONA] chiese pertanto la condanna della convenuta alla consegna dell’autovettura, senza alcuna subordinazioneal pagament o del saldo - prezzo (richiesto invece dalla controparte), nonché al risarcimento dei danni rappresentati dalle spesesostenute per il noleggio di altra vettura.

2. Costituendosi in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] dedusse che tra le parti era stato stipulato un contratto di co mpravendita, e non già un contratto di leasing,dichiarandosi disponibile alla consegna della vettura previo pagamentodel saldo del prezzo pattuito.

3. Con sentenza n. 11238/ 20 16, il Tribunale di Napoli rigettò la domandaattorea, qualificando il contratto i n essere tra le parti come contrattodi compravendita.

4. L’odierno ricorrente propose appello, lamentando la violazione delle norme relative all’interpretazione del contratto e censurando la decisione del giudice nella parte in cui escludeva che i contraenti avesserointeso stipulare un contratto di leasing.

5. Con sentenza n. 107/2021, o ggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Napoli,ritenendo corretta la disamina del giudice di primo grado sui documenti prodotti in merito alla qualificazione del contratto, ha rigettatol’appello.

6. Avverso la predetta sentenza il Ferrari propone ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . resiste con controricorso.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. , “ Violazione dell’art. 115 comma1 c.p.c. - Error in procedendo - In relazione all’art. 1385 c.c. e360 n. 4 c.p.c. ” , l amentando che le motivazioni poste a sostegno del rigetto non si confrontano con le risultanze processuali del giudizio di secondo grado.

In particolare, il ricorrente contesta la qualificazione assegnata al contratto in questione dalla Corte territoriale,la quale è pervenuta alla conclusione che esso fosse un contrattodi compravendita ; si riporta al riguardo al principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. , secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisio ne i fatti non specificamentecontestati dalla parte costituita.

Altro profilo di censura consiste nel fatto che la Corte avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le domandedi recesso dal vincolo contrattuale e di restituzione de lla caparra.

Infine, il ricorrente lamenta che la Corte abbia erroneamente dichiarato assorbite dette domande dalla pronuncia con cui ha negato l’esistenza di un comportamento inadempiente in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., disapplicando quanto disposto dall’art . 1385 c.c. sulla caparraconfirmatoria.

Sull’unico motivo di ricorso .

Nella sostanza, il motivo integra una variegata censura in ordine agli apprezzamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale sulla fattispecie e sulle risultanze istruttorie poste a base della sentenza gravata.

Tali censure sono inammissibili laddove contestano la qualificazione del contratto intercorso fra le parti sulla base di una mera lettura alternativa e a prescindere dalla deduzione di specifiche violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale.

E’ noto, infatti, che, « in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.

Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità" ( Cass. sez.

L, sent. 9.10.2012, n. 17168).

Quanto all’invocato principio di non contestazione, di cui alle pp. 6 ss. del ricorso, va osservato che,quando con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza e quale sia il tenore delle deduzioni avversarie da cui emerge la mancata contestazione.

Il ricorrente sostiene che la resistente non abbia contestato la natura del negozio stipulato tra le parti.

Ciò è smentito: (i) da quanto si ricava dalla sentenza gravata: “Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale deduceva che tra le parti era stato stipulato un contratto di compravendita e non già un contratto di leasing, dichiarandosi disponibile alla consegna dell’autovettura previo pagamento del saldo del prezzo pattuito” (così a p. 3, ultimo §, della sentenza); (ii) da quanto si ricava, sempre dalla sentenza gravata, la quale riporta, tra i rilievi posti dal Tribunale a fondamento della propria decisione, il seguente: «la società concessionaria ha depositato un completo e specifico contratto di compravendita in cui è chiaro ed univoco il riferimento a tale tipo di accordo con la pattuizione del pagamento del residuo prezzo di euro 16.650 al momento dell’immatricolazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la proposta di vendita del medesimo contratto da lui sottoscritto, in cui le uniche differenze rispetto al contratto depositato dalla controparte sono rappresentate dalla sottolineatura, a penna, della parola “leasing”, senza alcun altra aggiunta, e da annotazioni, sempre a penna, sul retro della proposta di vendita» (p. 4 della sentenza gravata).

Anche sotto tale profilo il ricorso è dunque inammissibile.

Né la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è astrattamente ipotizzabile in relazione al co. 1°, giacché essa può essere dedotta comevizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenut a nella norma,ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli,laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaattribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall’art. 116 c.p.c. (ex plurimis, Cass., Sez.

II, 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez.

Lav., 8/07/2020, n. 14362; Cass., Sez.

Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez.

Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez.

Un. 5/8/2016, n. 16598; Cass., Sez.

II, ord. n. 20553 del 2021; Cass., Sez.

III, sent. n. 15276 del 2021; Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543).

Ogni ulteriore profilo di censura – c ompreso quello relativo alla violazione dell’art. 1385 c.c., che non viene dedotta in riferimento a specifici errori di diritto, ma è postulata sul presupposto di un diverso apprezzamento dei fatti - è assorbito dalle considerazioni che precedono.

Il ricorso va pertantodichiarato in ammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate indispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre al rimborso spese forfetarie e agli accessori di legge, in favore de lla controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13530/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro M [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimat a - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 107/2021 depositata il07/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno ricorrente) convenne in giudizio la concessionariaM. [OSCURATO:SOCIETA]. (odierna controricorrente) in relazione all’acquisto di una autovettura, dolendosi che, dopo aver concluso unaccordo per l’acquisto in leasing di una autovettura e dopo aver versatoil primo canone di locazione, si era visto rifiutare la consegna dell’auto.Esponeva al riguardo il Ferrari che il contratto concluso era riconducibile ad una locazione finanziaria, atteso che, oltre all’indicazionedel bene oggetto del c ontratto e dell’ammontare del corrispettivo, nonché alla previsione di una somma di denaro da corrispondere a titolo di caparra confirmatoria al momento dell’accettazionedella proposta, era previsto il pagamento del saldo prezzoattraverso la corresponsio ne di 47 canoni e, soprattutto, la possibilitàdell’utilizzatore di riscattare il bene mediante il pagamento di un canone finale. [OSCURATO:PERSONA] chiese pertanto la condanna della convenuta alla consegna dell’autovettura, senza alcuna subordinazioneal pagament o del saldo - prezzo (richiesto invece dalla controparte), nonché al risarcimento dei danni rappresentati dalle spesesostenute per il noleggio di altra vettura. 2. Costituendosi in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] dedusse che tra le parti era stato stipulato un contratto di co mpravendita, e non già un contratto di leasing,dichiarandosi disponibile alla consegna della vettura previo pagamentodel saldo del prezzo pattuito. 3. Con sentenza n. 11238/ 20 16, il Tribunale di Napoli rigettò la domandaattorea, qualificando il contratto i n essere tra le parti come contrattodi compravendita. 4. L’odierno ricorrente propose appello, lamentando la violazione delle norme relative all’interpretazione del contratto e censurando la decisione del giudice nella parte in cui escludeva che i contraenti avesserointeso stipulare un contratto di leasing. 5. Con sentenza n. 107/2021, o ggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Napoli,ritenendo corretta la disamina del giudice di primo grado sui documenti prodotti in merito alla qualificazione del contratto, ha rigettatol’appello. 6. Avverso la predetta sentenza il Ferrari propone ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. , “ Violazione dell’art. 115 comma1 c.p.c. - Error in procedendo - In relazione all’art. 1385 c.c. e360 n. 4 c.p.c. ” , l amentando che le motivazioni poste a sostegno del rigetto non si confrontano con le risultanze processuali del giudizio di secondo grado. In particolare, il ricorrente contesta la qualificazione assegnata al contratto in questione dalla Corte territoriale,la quale è pervenuta alla conclusione che esso fosse un contrattodi compravendita ; si riporta al riguardo al principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. , secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisio ne i fatti non specificamentecontestati dalla parte costituita. Altro profilo di censura consiste nel fatto che la Corte avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili, in quanto tardive, le domandedi recesso dal vincolo contrattuale e di restituzione de lla caparra. Infine, il ricorrente lamenta che la Corte abbia erroneamente dichiarato assorbite dette domande dalla pronuncia con cui ha negato l’esistenza di un comportamento inadempiente in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., disapplicando quanto disposto dall’art . 1385 c.c. sulla caparraconfirmatoria. Sull’unico motivo di ricorso . Nella sostanza, il motivo integra una variegata censura in ordine agli apprezzamenti di fatto svolti dalla Corte territoriale sulla fattispecie e sulle risultanze istruttorie poste a base della sentenza gravata. Tali censure sono inammissibili laddove contestano la qualificazione del contratto intercorso fra le parti sulla base di una mera lettura alternativa e a prescindere dalla deduzione di specifiche violazioni dei canoni di ermeneutica contrattuale. E’ noto, infatti, che, « in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità" ( Cass. sez. L, sent. 9.10.2012, n. 17168). Quanto all’invocato principio di non contestazione, di cui alle pp. 6 ss. del ricorso, va osservato che,quando con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata “pacifica” tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza e quale sia il tenore delle deduzioni avversarie da cui emerge la mancata contestazione. Il ricorrente sostiene che la resistente non abbia contestato la natura del negozio stipulato tra le parti. Ciò è smentito: (i) da quanto si ricava dalla sentenza gravata: “Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. la quale deduceva che tra le parti era stato stipulato un contratto di compravendita e non già un contratto di leasing, dichiarandosi disponibile alla consegna dell’autovettura previo pagamento del saldo del prezzo pattuito” (così a p. 3, ultimo §, della sentenza); (ii) da quanto si ricava, sempre dalla sentenza gravata, la quale riporta, tra i rilievi posti dal Tribunale a fondamento della propria decisione, il seguente: «la società concessionaria ha depositato un completo e specifico contratto di compravendita in cui è chiaro ed univoco il riferimento a tale tipo di accordo con la pattuizione del pagamento del residuo prezzo di euro 16.650 al momento dell’immatricolazione, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la proposta di vendita del medesimo contratto da lui sottoscritto, in cui le uniche differenze rispetto al contratto depositato dalla controparte sono rappresentate dalla sottolineatura, a penna, della parola “leasing”, senza alcun altra aggiunta, e da annotazioni, sempre a penna, sul retro della proposta di vendita» (p. 4 della sentenza gravata). Anche sotto tale profilo il ricorso è dunque inammissibile. Né la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è astrattamente ipotizzabile in relazione al co. 1°, giacché essa può essere dedotta comevizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenut a nella norma,ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli,laddove è inammissibile la diversa doglianza che, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaattribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall’art. 116 c.p.c. (ex plurimis, Cass., Sez. II, 19/07/2021, n. 20553; Cass., Sez. Lav., 8/07/2020, n. 14362; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un. 5/8/2016, n. 16598; Cass., Sez. II, ord. n. 20553 del 2021; Cass., Sez. III, sent. n. 15276 del 2021; Cass., Sez. lav., 12/10/2018, n. 25543). Ogni ulteriore profilo di censura – c ompreso quello relativo alla violazione dell’art. 1385 c.c., che non viene dedotta in riferimento a specifici errori di diritto, ma è postulata sul presupposto di un diverso apprezzamento dei fatti - è assorbito dalle considerazioni che precedono. Il ricorso va pertantodichiarato in ammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate indispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre al rimborso spese forfetarie e agli accessori di legge, in favore de lla controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sus
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