CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1975
Cassazione n. 29191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1975 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo del suo difensore, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Messina, in data 17 otto., n0 ito1vkl4saignit 2020, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 2' ottobre 2017 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, ha ridotto la pena irrogata in anni 2 e mesi 2 di reclusione, in virtù della richiesta concordata di rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc pen., con rinuncia agli ulteriori motivi di appello, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.2, n.7 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava della carta di circolazione custodita nel vano portaoggetti dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esposte, per necessità o consuetudine, alla pubblica fede e, infine, con recidiva reiterata infraquinquiennale; fatto commesso in data 14 giugno 2014. 2.11 ricorso si articola in due profili di censura inerenti al trattamento sanzionatorio: con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche; con il secondo motivo, invece, si duole della erronea contestazione, ad opera dei giudici territoriali, della recidiva reiterata ed infraquinquiennale nei confronti dell'imputato. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili giacché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, sent. n. 4157/2018, non mass.), avendo il difensore munito di procura speciale dichiarato di rinunciare ai motivi di appello insistendo solo su quello relativo alla rideterminazione della pena nella misura concordata, motivo che ha trovato accoglimento. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017). 3.All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/04/23 Il Consigliere esten