CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 del Tribunale di Foggia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che al ricorrente è stata applicata la pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e che con il ricorso contesta (a) la mancata assoluzione per insufficienza probatoria, (b) il riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con conseguente proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., (c) l'eccessivo trattamento sanzionatorio. Considerato che il ricorso è inammissibile perché i motivi esulano da quelli che possono essere proposti avverso sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Evidenziato in particolare, quanto al secondo motivo, che il ricorrente, lungi da dedurre l'errore manifesto della qualificazione giuridica risultante dalla imputazione, ha proposto una rivalutazione di circostanze di fatto, non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C