CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e del vizio di motivazione, sostenendo non esser stati adeguatamente considerati - ai fini della valutazione prognostica, circa il compimento dell'iter rieducativo - il percorso lavorativo svolto e l'essersi il soggetto astenuto dal porre in essere ulteriori condotte criminose, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze in punto di fatto. 2. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in sede di rigetto dell'istanza di misura alternativa. Invero, detto Tribunale ha posto a fondamento della decisione reiettiva la negativa relazione redatta dall'UEPE, nonché gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia penitenziaria operante all'interno dello stesso ufficio e, infine, le informazioni fornite dagli assistenti sociali del Comune competente, non mancando di sottolineare, altresì, la recente positività alla cocaina riscontrata a carico del condannato. 3. Il Tribunale di sorveglianza, dunque, ha rilevato come la propensione a delinquere dimostrata dal condannato, la mancata resipiscenza in ordine al pregresso vissuto criminale, la mancata interlocuzione con il SERT e, infine, le problematiche manifestatesi in ambito familiare, portino a escludere che possa formularsi un giudizio positivo, in ordine al superamento della duplice prognosi prevista dall'art. 47, comma 2, Ord. pen., non potendosi ragionevolmente prevedere che le semplici e ampie prescrizioni connesse a detta misura siano sufficienti a contenere l'impulso alla devianza. 4. Rilevato, alla luce delle considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. fr P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 genn