CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 48056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] hctuffidò [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° marzo 2023 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Chieti del 22 dicembre 2020, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi nove, giorni venti di reclusione ed euro 250,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen.; 79, comma 1, lett. d) e 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, il ricorrente che, per come da lui già eccepito nelle conclusioni scritte antecedenti alla trattazione dell'appello in forma cartolare, vi sarebbe stata una violazione del termine previsto dall'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. - come novellato dalla c.d. "riforma Cartabia" - atteso che il decreto di citazione al giudizio di appello gli sarebbe stato notificato il 1° febbraio 2023, ed ai difensori il 25 gennaio 2023, mentre l'udienza di trattazione era stata celebrata in data 10 marzo 2023, con accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. formulata dalle parti. Ciò avrebbe determinato un'ipotesi di nullità relativa, tempestivamente eccepita da parte del Toto, tale da determinare l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto determinando l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Ed infatti, l'art. 601, comma 3, cod. proc. stabilisce che il termine per comparire nel giudizio di appello non può essere inferiore a quaranta giorni - secondo la nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - per cui la sua inosservanza, inerendo alla partecipazione al giudizio dell'imputato, determina una nullità di carattere generale, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., deve essere rilevata di ufficio, ovvero dedotta prima della deliberazione della sentenza di appello. Tale interpretazione è stata resa in plurime decisioni espresse da questa Suprema Corte, per le quali, in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (cfr., tra le altre: Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988-01; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349-01; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447-01; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Fenati, Rv. 276515- 01; Sez. 5, n. 39221 del 30/06/2015, Pop, Rv. 264721-01; Sez. 2, n. 30019 del 27/03/2014, Braidich, Rv. 259978-01). Trattasi, invero, di esegesi non univoca nella giurisprudenza di legittimità, essendo stato anche affermato, in difformi pronunce, che l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti (così, da ultimo: Sez. 2', n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113-01; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 271495-01). 3. Tanto premesso in punto di diritto, deve essere osservato, allora, come, nel caso di specie, la citazione dell'imputato sia stata effettuata senza garantire il necessario rispetto del termine dilatorio minimo di quaranta giorni, di cui al novellato testo dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., applicabile ratione temporis al giudizio in esame. Per come, infatti, correttamente eccepito dal Toto in seno al suo ricorso, la notificazione del decreto di citazione in appello si era perfezionata nei suoi confronti il 10 febbraio 2023, e rispetto ai difensori il 25 gennaio 2023, mentre l'udienza di trattazione era stata celebrata in data 10 marzo 2023, con accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dalle parti. Nella fattispecie, pertanto, risulta evidente come non vi sia stato il rispetto del termine minimo a comparire di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., necessario anche nell'ipotesi in cui il processo venga celebrato, come nel caso in esame, in via cartolare (cfr. Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970-01).4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla