CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 13484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo, incentrato sul vizio di motivazione, è genericamente formulato con riguardo all'assunto della mancanza di una valutazione attribuita al ricorrente, desunta dal riferimento ad una sentenza di primo grado del 9/2/2021, quando si trattava di sentenza del 9/2/2015, ciò che non vale a privare di concludenza il giudizio della Corte in merito ai presupposti per la condanna, desumibili dall'analisi del primo Giudice, non essendo stata peraltro formulata alcuna specifica deduzione in ordine alla colpevolezza dell'imputato e non essendo stato specificamente devoluto in questa sede il tema della prescrizione del reato; Considerato, inoltre, che non è ravvisabile alcun profilo di contraddittorietà nel riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte di un fatto che si ritiene pacificamente commesso ma non di particolare gravità, risultando dunque il ricorso anche sotto tale profilo generico e manifestamente infondato; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] arelli Ann CriSCUOi0 D E.P O S '[OSCURATO:PERSONA] CANC7_1. 17,9IA