CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 22 Rilevato che il ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui all' art. 5 del D. Lgs. 74/2000, che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo (primo motivo) e oggettivo (secondo motivo) del reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile per la proposizione di censure meramente ripetitive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Osserva la corte la correttezza della motivazione risultando dimostrato che l'imputata, amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA] che aveva ceduto un complesso immobiliare al prezzo di C 3.600.000 (comprensivo di iva) era il soggetto nei cui confronti grava l'adempimento dell'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali, a nulla rilevando l'eventuale delega ad un professionista e, quanto all'elemento soggettivo, esso discendeva dalla carica ricoperta e dall'operazione immobiliare di vendita, sicchè non poteva ignorare né gli obbligo che gravavano sulla stessa né vista l'entità dell'imposta evasa il superamento della soglia di punibilità. Trattasi di reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01). In tale ambito, si è chiarito che trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e non delegabile il relativo dovere e si è escluso che l'eventuale delega possa modificare il destinatario dell'obbligo, titolare della posizione di garanzia, il quale, in ossequio ai criteri di tassatività e di legalità, continua a coincidere con il soggetto individuato dalla legge (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01). Da cui la conseguente affermazione di principio secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigli e