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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00912/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha richiamato le conclusioni del ricorso chiedendone l'accoglimento Ricorso a contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'istanza di riesame propostq. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso ex art.321 commi 1 e 3 bis c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo il 16 maggio 2003 avente ad oggetto la somma di C 66.678,27 quale saldo attivo presente su un conto corrente on-line intestato all'indagato.

Il giudice ha ritenuto sussistente a carico del Prosperi i gravi indizi della commissione di una truffa nell'ambito del commercio di materiale prezioso, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità ai danni dell'acquirente che,a fronte di un pagamento effettuato con bonifico del valore superiore ai C nomoo, riceveva ottone placcato in oro in luogo del semilavorato in oro a 14 carati che era stato oggetto della stipulazione contrattuale.

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) per mancanza delle condizioni previste dall'articolo 321 c.p.p. in punto di fumus commissi delicti.

Il tribunale, si sostiene nel ricorso, ha travisato tanto il fatto che i presupposti normativi per l'adozione del provvedimento.

In primo luogo il tribunale, pur prendendo atto della discrasia tra i documenti contrattuali in possesso delh) ricorrente e quelli allegati alla querela (i primi recano la dicitura "ottone placcato" mentre nei secondi tale indicazione non risulta), predilige acriticamente ed immotivatamente quelli in mano al querelante nonostante gli elementi circostanziali forniti dalla difesa.

In secondo luogo il tribunale è incorso in un errore matematico che rende la motivazione dell'ordinanza impugnata palesemente illogica e contraddittoria.

In particolare, il valore della "calatura" corrispondente a 608,0 4/1000 non va, come erroneamente ritenuto, a "maggiorare il punteggio normalmente applicato per la calatura" ma, al contrario a ridurre il valore del peso del metallo non prezioso che poi va moltiplicato per il valore pattuito per grammo di oro utilizzato per ricoprire il metallo vile. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) per mancanza delle condizioni previste dall'articolo 321 c.p.p. in punto di periculum in mora.

La condotta postfattuale dell'imputato dimostra non solo la sua buona fede ma anche l'assenza di intenzione di "far sparire" l'importo ottenuto dalla transazione e non vi è pertanto il concreto ed attuale pericolo che la disponibilità delle somme da parte dell'indagato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato a lui ascritto.

3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; con analogo mezzo l'[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato le conclusioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sui quali si fonda non sono consentiti.

E' bene partire dalla osservazione preliminare che entrambi i motivi appuntano la critica al provvedimento impugnato su aspetti della valutazione del fatto e della relativa motivazione.

Infatti, il primo di essi denuncia il travisamento del fatto sull'oggetto della compravendita, come risultante dagli ordini dell'acquirente (con la indebita ed immotivata 'preferenza' accordata alla 'versione' prodotta dal querelante, recante il riferimento alla cessione di oro a 14 carati, piuttosto che a quella del ricorrente, che faceva invece riferimento a "ottone dorato"), nonché un errore di calcolo, ritenuto idoneo a 'travolgere' la conclusione tratta dal tribunale sull'oggetto della transazione.

Il secondo motivo è incentrato sulla erroneità della valutazione giudiziale della sussistenza del periculum in mora alla luce del fatto che se [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) avesse voluto "far sparire" l'importo ricevuto dal querelante, non si sarebbero fatti scrupoli a prelevare interamene la somma bonificata da [OSCURATO:PERSONA] nel conto corrente delle società PG Group e Punto G s.r.I..

A sostegno della valutazione sull'insussistenza del periculum va poi considerato che l'importo di (oltre) € 300.000,00 ricevuto dal querelante proviene in verità dalle società clienti di costui che quindilper sé non può lamentare alcun pregiudizio alla propria posizione patrimoniale.

2. Così ricapitolati i motivi, è di tutta evidenza che essi involgono valutazioni di fatto (con relativo riflesso motivazionale ex art. 606 lett. e) c.p.p., puntualmente richiamato nella rubrica dei due motivi) che per definizione esulano dal novero delle questioni che possano essere sottoposte in questa sede a questa Corte.

Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso (peraltro nemmeno ventilate nel ricorso).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. della LIBERTA' di AREZZO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso letta la memoria dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha richiamato le conclusioni del ricorso chiedendone l'accoglimento Ricorso a contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Arezzo ha rigettato l'istanza di riesame propostq. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso ex art.321 commi 1 e 3 bis c.p.p. dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo il 16 maggio 2003 avente ad oggetto la somma di C 66.678,27 quale saldo attivo presente su un conto corrente on-line intestato all'indagato. Il giudice ha ritenuto sussistente a carico del Prosperi i gravi indizi della commissione di una truffa nell'ambito del commercio di materiale prezioso, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità ai danni dell'acquirente che,a fronte di un pagamento effettuato con bonifico del valore superiore ai C nomoo, riceveva ottone placcato in oro in luogo del semilavorato in oro a 14 carati che era stato oggetto della stipulazione contrattuale. 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) per mancanza delle condizioni previste dall'articolo 321 c.p.p. in punto di fumus commissi delicti. Il tribunale, si sostiene nel ricorso, ha travisato tanto il fatto che i presupposti normativi per l'adozione del provvedimento. In primo luogo il tribunale, pur prendendo atto della discrasia tra i documenti contrattuali in possesso delh) ricorrente e quelli allegati alla querela (i primi recano la dicitura "ottone placcato" mentre nei secondi tale indicazione non risulta), predilige acriticamente ed immotivatamente quelli in mano al querelante nonostante gli elementi circostanziali forniti dalla difesa. In secondo luogo il tribunale è incorso in un errore matematico che rende la motivazione dell'ordinanza impugnata palesemente illogica e contraddittoria. In particolare, il valore della "calatura" corrispondente a 608,0 4/1000 non va, come erroneamente ritenuto, a "maggiorare il punteggio normalmente applicato per la calatura" ma, al contrario a ridurre il valore del peso del metallo non prezioso che poi va moltiplicato per il valore pattuito per grammo di oro utilizzato per ricoprire il metallo vile. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) nonché violazione di legge (art.606 lett. b c.p.p.) per mancanza delle condizioni previste dall'articolo 321 c.p.p. in punto di periculum in mora. La condotta postfattuale dell'imputato dimostra non solo la sua buona fede ma anche l'assenza di intenzione di "far sparire" l'importo ottenuto dalla transazione e non vi è pertanto il concreto ed attuale pericolo che la disponibilità delle somme da parte dell'indagato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato a lui ascritto. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; con analogo mezzo l'[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato le conclusioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi sui quali si fonda non sono consentiti. E' bene partire dalla osservazione preliminare che entrambi i motivi appuntano la critica al provvedimento impugnato su aspetti della valutazione del fatto e della relativa motivazione. Infatti, il primo di essi denuncia il travisamento del fatto sull'oggetto della compravendita, come risultante dagli ordini dell'acquirente (con la indebita ed immotivata 'preferenza' accordata alla 'versione' prodotta dal querelante, recante il riferimento alla cessione di oro a 14 carati, piuttosto che a quella del ricorrente, che faceva invece riferimento a "ottone dorato"), nonché un errore di calcolo, ritenuto idoneo a 'travolgere' la conclusione tratta dal tribunale sull'oggetto della transazione. Il secondo motivo è incentrato sulla erroneità della valutazione giudiziale della sussistenza del periculum in mora alla luce del fatto che se [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) avesse voluto "far sparire" l'importo ricevuto dal querelante, non si sarebbero fatti scrupoli a prelevare interamene la somma bonificata da [OSCURATO:PERSONA] nel conto corrente delle società PG Group e Punto G s.r.I.. A sostegno della valutazione sull'insussistenza del periculum va poi considerato che l'importo di (oltre) € 300.000,00 ricevuto dal querelante proviene in verità dalle società clienti di costui che quindilper sé non può lamentare alcun pregiudizio alla propria posizione patrimoniale. 2. Così ricapitolati i motivi, è di tutta evidenza che essi involgono valutazioni di fatto (con relativo riflesso motivazionale ex art. 606 lett. e) c.p.p., puntualmente richiamato nella rubrica dei due motivi) che per definizione esulano dal novero delle questioni che possano essere sottoposte in questa sede a questa Corte. Va infatti ricordato che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art.325 c.p.p), cioè per censurare errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U., n. 5876 del 13.2.2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284- 01), inidoneità non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino ove la motivazione risulta ampia e certamente sufficiente a superare eventuali critiche in tal senso (peraltro nemmeno ventilate nel ricorso). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 00912/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris