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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47337/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdrito—avviso--erHe-par_ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 2/10/2018, all'esito di giudizio celebrato nel forme del rito abbreviato, aveva condannato POLIGNANO Marco a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di falso e di ricettazione, accertati a ROMA il 25/01/2017, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva pluriqualificata.

POLIGNANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla recidiva, che sarebbe stata ritenuta senza aver svolto i dovuti accertamenti sulla pericolosità sociale, e quindi sulla gravità dell'illecito commesso e sulla continuità fra esso e le precedenti condanne.

Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è manifestamente infondato, avendo la CORTE territoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, correlato la recidiva pluriqualificata ai numerosi precedenti penali per rapina e per violazione della disciplina sugli stupefacenti, cui si sono aggiunti i delitti per i quali è giudizio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eriali Cyvki9w,_ ,DEPosiTA.ra, iIN CANCELLI:R.1'A .3 O DIC 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdrito—avviso--erHe-par_ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 2/10/2018, all'esito di giudizio celebrato nel forme del rito abbreviato, aveva condannato POLIGNANO Marco a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di falso e di ricettazione, accertati a ROMA il 25/01/2017, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva pluriqualificata. POLIGNANO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla recidiva, che sarebbe stata ritenuta senza aver svolto i dovuti accertamenti sulla pericolosità sociale, e quindi sulla gravità dell'illecito commesso e sulla continuità fra esso e le precedenti condanne. Il ricorso é inammissibile perché il motivo proposto è manifestamente infondato, avendo la CORTE territoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, correlato la recidiva pluriqualificata ai numerosi precedenti penali per rapina e per violazione della disciplina sugli stupefacenti, cui si sono aggiunti i delitti per i quali è giudizio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eriali Cyvki9w,_ ,DEPosiTA.ra, iIN CANCELLI:R.1'A .3 O DIC 2