CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con cui rileva l'impossibilità, tenuto conto della data della pendenza del processo dinanzi alla Corte di appello e di quella al cospetto di quesl:a Corte, di poter richiedere la sostituzione della pena detentiva in detenzione domiciliare; OSSERVA Ritenuto che il ~primo motivo con cui si deduce la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393- bis cod. pen. è riproduttivo di doglianza confutata dalla Corte di appello nella parte in cui, analizzando l'integrale condotta contestata, ha rilevato come l'attività dei pubblici ufficiali che ebbero a fermare il ricorrente per poter disporre un fermo di identificazione si rendeva necessaria in quanto rientrante nelle ordinarie attività di pubblica sicurezza; ritenuto che manifestamente infondata risulta la censura in ordine all'integrazione del concorso formale ex art. 81 cod. pen. in ipotesi di condotta oppositiva rivolta nei confronti di più pubblici ufficiali, militando in tal senso ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (SU, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771); rilevato che riproduttiva risulta la censura in merito alla richiesta sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, esclusa con corretta motivazione là dove ha fatto riferimento ai plurimi precedenti per analoghi reati; rilevato che non è questa la sede in cui può essere richiesta la sostituzione della pena secondo quanto previsto dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, espressamente demandata dall'art. 95, comma 1, secondo periodo (disposizione transitoria), al giudice dell'esecuzione "all'esito del procedimento pendente dinanzi alla Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto", sintagma della norma che attribuisce cronologica valenza non alla "pendenza" (come vorrebbe far intendere la difesa nell'atto difensivo trasmesso a questa Corte)/ma "all'esito" del procedimento pendente; che, pertanto, deve ritenersi superata la dedotta impossibilità di presentare la richiesta di sostituzione della pena nella fase intermedia in cui il processo non risulta pendente né in appello (successivamente alla decisione) né in cassazione (prima della pendenza del ricorso presso la Corte); che la previsione transitoria individua con la necessaria specificità e completezza, senza alcuna lacuna o possibile nocumento per l'imputato, la procedura da seguire ed il giudice competente quando il procedimento non sia più pendente presso la Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C