CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2024
Cassazione n. 02630/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Marocco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna il 23/5/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; letta la memoria a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento c9, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto dal difensore d'ufficio nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ordinando l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna che, in data 2/3/2023, l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. La Corte territoriale, a fronte della questione di costituzionalità dell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. sollevata dal difensore, che non era stato in grado di farsi rilasciare nuova dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, presente in primo grado ma successivamente espulso e probabilmente ignaro della condanna a suo carico, la dichiarava manifestamente infondata ed esprimeva adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la dichiarazione od elezione di domicilio deve essere depositata a pena di inammissibilità con l'atto d'appello e deve essere successiva alla sentenza impugnata giacché la nuova formulazione dell'art. 164 cod.proc.pen. esclude che analoghe dichiarazioni effettuate nei gradi precedenti abbiano valenza indeterminata, come in precedenza espressamente previsto. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione dell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen., sollevando in subordine eccezione di illegittimità costituzionale della stessa norma. Il difensore sostiene che la declaratoria d'inammissibilità dell'appello sia erronea in quanto l'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen., a differenza del successivo comma 1 quater, non prevede che la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato debba essere rilasciata in epoca successiva alla pronunzia della sentenza impugnata, come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze 8014 e 16480 del 2024; inoltre, al fine di salvaguardare il diritto di impugnazione della parte da ingiustificate compressioni, l'interpretazione della disposizione deve essere rigorosa ed ispirata a tassatività. Aggiunge che l'onere di deposito di nuova dichiarazione di domicilio è, nella specie, inesigibile in quanto l'imputato, presente alla sola udienza del 19/5/2022, venne successivamente espulso prima della pronunzia della sentenza del Tribunale ed è di fatto irreperibile anche per il legale designato alla difesa. Sostiene, inoltre, che la declaratoria di inammissibilità ha determinato una lesione dei diritti di difesa dell'imputato, il quale -in caso di passaggio in giudicato della decisione di condanna- non potrà usufruire dei rimedi restitutori quali la rescissione del giudicato o la restituzione in termini, riservati ai soli imputati assenti, tale non essendo il prevenuto, sebbene sia stato presente solo alla prima udienza del processo di primo grado. Secondo il ricorrente non risultano condivisibili gli argomenti spesi dalla Corte territoriale per dichiarare la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale proposta gi9À giacché la pronunzia di legittimità evocata, n. 3365/2023, era relativa al differente caso di imputato assente assistito fiduciariamente mentre nel caso a giudizio l'imputato è di fatto irreperibile e senza fissa dimora nonché assistito da un difensore di ufficio con il quale non ha alcun contatto e risulta ignaro dell'esito del processo perché espulso dal territorio dello Stato prima della definizione dello stesso. 2.1 Con memoria del 25 novembre 2024 il difensore, a sostegno della fondatezza del ricorso, ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite del 24/10/2024, di cui è nota la sola informazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le Sezioni Unite, secondo quanto risulta dall'informazione provvisoria, all'udienza del 24 ottobre 2024 hanno stabilito che la disciplina contenuta bell'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen., abrogata dalla L. 11/24, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/8/2024 e che la previsione deve essere intesa nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nella specie la declaratoria d'inammissibilità dell'appello è fondata sulla mancata allegazione all'impugnazione di una dichiarazione o elezione di domicilio postuma rispetto alla sentenza impugnata, secondo un'interpretazione non condivisa dal massimo consesso nomofilattico. A tanto consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento censurato e la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'ulteriore corso. 1.1 Non è, tuttavia, fuor di luogo rilevare che la possibilità di assolvere all'onere previsto dall'art, 581, comma 1 ter, codice di rito mediante l'espresso e specifico richiamo di atti precedenti deve, comunque, rispondere al fine di garantire la certa individuazione del luogo in cui reperire l'imputato a fini di notificazione. Questa Corte ha già affermato in relazione al sistema delle impugnazioni riformato e in linea con la precedente giurisprudenza la necessità di verifica della concreta idoneità del domicilio dichiarato o eletto, ai fini della regolare notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio (Sez. 4, n. 37668 del 26/09/2024, Rv. 286956-01; Sez. 2, n. 31783 del 23/06/2023, Rv. 284988-01), sicché, onde assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio, al dato formale della produzione di una pregressa elezione o dichiarazione di domicilio deve accompagnarsi l'usuale accertamento circa la regolarità dell'atto e la sua specifica e perdurante attitudine a soddisfare lo scopo normativo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 19 d