CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11306/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.S. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente– e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]-intimati- avverso la sentenza n. 3/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Commissario degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l’Umbria, che aveva dichiarato appartenenti al demanio collettivo dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna il terreno indicato in atti sito nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (già comune di Zagarolo). La sentenza della Corte romana affermò l’inammissibilità del reclamo poiché, non avendo il Lucarini contestato la sentenza nella parte in cui il Commissario ha accertato l’esistenza di usi civici sull’area de qua, ma si duole della mancata affrancazione del terreno in suo favore in quanto oggetto di concessione in enfiteusi , il medesimo, siccome chiarito in sede di legittimità, avrebbe dovuto esperire, ai sensi dell’art. 111 Cost., ricorso per cassazione, e non reclamo presso la Corte d’appello. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione d’appello con unitario complesso censuratorio, non specificato in singoli motivi. Il ricorrenteha depositato memoria. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna. 3. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per due ordini autonomi e concorrenti di ragioni. 3. 1. In primo luogo, deve rilevarsi l’assoluta mancanza d’esposizione della vicenda giudiziale. Il ricorso, senza alcuna illustrazione dei fatti salienti, dopo avere in “incipit” indicato la sentenza impugnata e il suo dispositivo, passa direttamente alle critiche censuratorie. Resta così inconoscibile quale fosse con esattezza l’oggetto e le ragioni della domanda proposta al Commissario, della decisione di quest’ultimo e delle doglianze svolte con il reclamo. Questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi, situazione questa del tutto coincidente con la mancanza di esposizione (S.U. n. 17168/2012, Rv. 621813; conf., ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 18363/2015, 3385/2016, 24291/216, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 1278/2020, 10423/2020, 26837/2020). Qui, addirittura, l’inesistenza dell’esposizione, per un verso, rende oscuro l’intero ricorso e, per altro verso, costringerebbe la Corte a leggere per esteso gli atti processuali al fine di giungere a comprensione della vicenda che le viene sottoposta. 3. 2. Sotto altro profilo deve osservarsi che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nellecategorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014). Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018). Nel caso al vaglio il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s'è detto il merito della decisione, invocando, nella sostanza, un improprio giudizio di terzo grado pienamente devolutivo. Infine, è appena il caso di evidenziare che il ricorrente non si perita d’indicare con ordine le norme asseritamente violate o malamente applicate, avuto riguardo a punti decisionali esattamente perimetrati, laddove, per contro, l’alluvionale richiamo a norme e principi si inserisce in una sommaria e generale contestazione dell’epilogo. 4. In ragione dell’epilogo, costituente ragione più liquida, non occorre intrattenersi sull’eccezione con la quale la controricorrente ha dedotto che la notifica del ricorso sarebbe stata effettuata presso luogo privo di collegamento con il domicilio del proprio difensore. 5. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cen