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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32631/2026

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lla Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragionisono state ribadite con memoria;ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi ilvizio di violazione di legge in riferimento, rispettivamente, a:-mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in relazione alreato di truffa di cui all’art. 640, cod. pen.;-errato calcolo della pena in relazione agli artt. 81, 648, cod. pen.,sono entrambi reiterativi di doglianze già presentate in appello e ivipuntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, oltre chemanifestamente infondati, perché censurano vizi che non emergono dal testodella sentenza, la quale, per contro, articola le ragioni a fondamento del giudiziodi responsabilità e del trattamento sanzionatorio in modo logicamente lineare eprivo di vizi censurabili in questa sede;che, in particolare, le doglianze in ordine al decorso del termine diprescrizione sono manifestamente infondate in quanto per il reato di truffa ilCirielli è stato assolto mentre il termine di prescrizione per il reato di ricettazionetenuto conto del riconoscimento della recidiva reiterata non è ancora decorsodato che lo stesso, tenuto conto dei prolungamenti generati dal riconoscimentodell’aggravante, è di oltre ventidue anni;che, con riferimento al calcolo della pena, la Corte d’appello hacorrettamente rilevato la pluralità delle condotte di ricettazione, in base alla lorodiversa collocazione temporale e alla loro diversa natura, in tal modo effettuandoproporzionalmente lo scomputo del reato oggetto di assoluzione nella misuraindicata a pag. 7 della sentenza impugnata;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le cui ragionisono state ribadite con memoria;ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi ilvizio di violazione di legge in riferimento, rispettivamente, a:-mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in relazione alreato di truffa di cui all’art. 640, cod. pen.;-errato calcolo della pena in relazione agli artt. 81, 648, cod. pen.,sono entrambi reiterativi di doglianze già presentate in appello e ivipuntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, oltre chemanifestamente infondati, perché censurano vizi che non emergono dal testodella sentenza, la quale, per contro, articola le ragioni a fondamento del giudiziodi responsabilità e del trattamento sanzionatorio in modo logicamente lineare eprivo di vizi censurabili in questa sede;che, in particolare, le doglianze in ordine al decorso del termine diprescrizione sono manifestamente infondate in quanto per il reato di truffa ilCirielli è stato assolto mentre il termine di prescrizione per il reato di ricettazionetenuto conto del riconoscimento della recidiva reiterata non è ancora decorsodato che lo stesso, tenuto conto dei prolungamenti generati dal riconoscimentodell’aggravante, è di oltre ventidue anni;che, con riferimento al calcolo della pena, la Corte d’appello hacorrettamente rilevato la pluralità delle condotte di ricettazione, in base alla lorodiversa collocazione temporale e alla loro diversa natura, in tal modo effettuandoproporzionalmente lo scomputo del reato oggetto di assoluzione nella misuraindicata a pag. 7 della sentenza impugnata;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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