Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37625/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata assoluzione per la destinazione a uso personale della cocaina è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 5) valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro, incompatibile con la destinazione ad uso esclusivamente personale (hashish del peso complessivo netto di gr. 121,300 da cui erano ricavabili oltre 1000 dosi singole); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es ore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata assoluzione per la destinazione a uso personale della cocaina è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto insussistente la tesi difensiva (cfr. pag. 5) valorizzando il dato quantitativo dello stupefacente caduto in sequestro, incompatibile con la destinazione ad uso esclusivamente personale (hashish del peso complessivo netto di gr. 121,300 da cui erano ricavabili oltre 1000 dosi singole); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es ore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 37625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris