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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 2022

Cassazione n. 28762/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14025/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata elettronicamente presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il quale è domiciliata elettronicamente -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2084/2022 depositata il 30/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con ricorso del 28 maggio 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva avanti al Tribunale di Padova i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ivi nei confronti dei medesimi sentir accertare e dichiarare che essi avevano tacitamente accettato ex articolo 476 c.c. l’ eredità della rispettiva ( rispettivamente ) moglie e madre signora [OSCURATO:PERSONA].

Nella resistenza della sola [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 15 settembre 2020 il Tribunale di Padova dichiarava l’avvenuta accettazione tacita dell’ereditàda parte dei convenuti, dichiarando i medesimi eredi della [OSCURATO:PERSONA], anche relativamente al rapporto di fideiussione stipulata dalla de cuius con la banca in data 9 maggio 2006. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] rimaneva contumace; interveniva peraltro la società AM.CO. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarando il suo avvenuto subentro nel rapporto de quoper scissione parziale.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 30 dicembre 2022, rigettava il gravame, “qualificato il quarto motivo di appello come istanza di correzione di errore materiale” quanto alla quota ereditaria spettante a [OSCURATO:PERSONA], rideterminata in 2/9.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustratida memoria; .

Resiste con controricorso la AM.CO.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 111 c.p.c. per avere il giudice d’appello qualificato AM.CO.

“successore a titolo particolare nel diritto controverso”, omettendo di verificare un’effettiva successione a titolo particolare e di riscontrare il “difetto di prova di una vicenda successoria … tra Banca MPS ed AM.CO … in relazione alle posizioni creditorie relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai suoi garanti”. 1.1 Lamenta che la AM.CO. si era costituita con comparsa del 9 settembre 2021 - a prima udienza d’appello essendo il 20 settembre 2021-, dichiarando di essere cessionaria di crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi garanti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], ciò essendo frutto di scissione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] efficace dal 1° dicembre 2020, concretatasi nel trasferimento di un compendio di attività e passività in cui si troverebbero i debiti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi garanti.

Con “note di replica” del 20 settembre 2021 l’appellante aveva contestato lacostituzione della medesima “per carenza di titolarità e di legittimazione ad agire e contraddire”, non avendo la AM.CO.

“fornito idonea prova del subentro nel diritto controverso”, ribadendo tale contestazione in comparsa conclusionale.

Si duole essersi tale contestazione invero “del tutto pretermessa dalla sentenza d’appello”, essendosi la corte di merito limitata (a pagina 6 della sentenza) ad affermare che la scissione parziale non estingue la società scissa, “configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso”, che rende applicabile, nel giudizio in corso, l’articolo 111 c.p.c.

Lamenta non avere in realtà costituito oggetto di discussione l’effetto di scissione e il subentro nei diritti trasferiti ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., ma solo la circostanza che alla AM.CO. fossero stati realmente trasferiti i diritti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e ciò “per carenza totale di prova dell’inclusione” di tale credito nel compendio oggetto di scissione; al riguardo la corte territoriale avrebbe soltanto reso “una motivazione inconferente, avendo omesso di pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’appellante”.

Lamenta che a proposito delle eccezioni processuali non è configurabile un vizio di omissione di pronuncia, in tale caso valendo solo la correttezza della soluzione; e appunto; e che nel caso de quo “l’implicita soluzione offerta” dal giudice d’appello nel senso che la sussistenza di legittimazione di AM.CO. è invero “erronea”, in quanto il successore particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nella cessione di trasferimento in blocco ai sensi dell’articolo 58 TUB., laddove nella specie la AM.CO., nel costituirsi quale cessionaria ex articolo 111 c.p.c., ha ritenuto sufficiente allegare l’atto di scissione e l’estratto della [OSCURATO:PERSONA], ove peraltro non risultano sufficientielementi idonei di identificazione dei crediti de quibus . 1.2 Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente e pur concisamente osservato dal la stessa corte territoriale nell’impugnata sentenza (pagina 5: “È intervenuta in giudizio AM.CO. … dando atto di essere subentrata nel rapporto oggetto di causa per effetto di scissione parziale”), la AM.CO. è intervenuta in giudizio in quanto nelle more è asseritamente divenuta cessionaria - tra l’altro - dei crediti d ella [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato fideiussione omnibus fino all’importo di 7 milioni di euro (su ciò cfr. pure la pagina 3 della sentenza).

Dunque, per quanto qui interessa, la cessione avrebbe “trasferito” la titolarità del credito della banca verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, attribuito ad AM.CO. anche la relativa legittimazione processuale.

Nella parte stricto sensu decisionale della motivazione della sentenza impugnata, la corte di merito [tranne che sulla facoltà di intervento (pagina 6), reputato ammissibile]nulla dice al riguardo.

Atteso che la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del rimo motivo del ricorso “in quanto attiene al merito”, e che la corte territoriale “ha ritenuto provata l’inclusione del credito” senza peraltro indicare come, va osservato che nella specie la questione concerne in realtà - come invero riconosce l a stessa controricorrente-la titolarità o meno del credito de quo in capo alla AM.CO.

Come questa Corteanche a Sezioni Unite ha avuto più volte modo di porre in rilievo, “ l a titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (v.

S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951; e, conformemente, Cass. sez. 3, 18 luglio 2016 n. 14652, Cass. sez. 1, 21 luglio 2016 n. 15037, Cass. sez. 6-3, ord. 24 settembre 2018 n. 22525 e Cass. sez. 3, ord. 22 aprile 2025 n. 10435).

Il motivo va dunque rapportato non solo alla legittimazione processuale, ma anche alla titolarità sostanziale .

E in quest’ultima parte risulta fondato.

L’odierna ricorrente si duole infatti dell’omissione di pronuncia sulla sussistenza della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio da AM.CO., elemento costitutivo della domanda.

A fronte dell’eccezione sollevata dall’odierna ricorrente la corte di merito ha invero omesso di pronunziare.

Il motivo va pertanto in parte qua ritenuto fondato e accolto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 112 e 329 c.p.c. per avere il giudice d’appello riqualificato d’ufficio il contratto tra la banca e [OSCURATO:PERSONA] contratto di garanzia autonoma anziché fideiussione. 2.1 La corte territoriale avrebbe appunto riqualificato, mentre il primo giudice avrebbe “ritenuto di non doversi pronunciare - in quanto esulante dal petitum - sulla richiesta di accertamento della sussistenza e/o della validità della fideiussione che la Banca intende azionare”, pretermettendo quindi che “il Tribunale aveva già reiteratamente qualificato il contratto di garanzia in termini di fideiussione” (nel ricorso, a pagina 18, si citano sul punto due passi della sentenza del Tribunale).

Pertanto sarebbe stato violato il giudicato interno.

Il giudice di legittimità insegna che la parte rimasta soccombente su questioni preliminari - e questione preliminare sarebbe la qualificazione giuridica di un contratto rispetto all’obbligo di adempiere - ha l’onere di proporre appello incidentale condizionato pena la formazione del giudicato interno (Cass. 6716/2018).

Su ciò si argomenta come questione dirimente, perché “nell’ottica fatta propria” dalla Corte d’appello sarebbe inapplicabile l’articolo 1957 c.c., salvo specifica pattuizione.

E infatti la nullità della deroga dell’articolo 1957 è stata “puntualmente eccepita” dalla ricorrente nella prima memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c. dopo che la banca aveva aggiunto all’originario petitum la domanda di accertamento che i convenuti fossero eredi di [OSCURATO:PERSONA] anche nel rapporto fideiussorio con la banca stessa e dunque venissero dichiarati debitori “in forza di tale rapporto di garanzia”. 2.2 Che nella prima memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c. la banca abbia esteso così la pretesa originaria viene indicato nel ricorso, a pagina 4; la parte controricorrente nega che si sia formato giudicato interno.

Quanto sostiene la ricorrente sull’allargamento – legittimo - delle pretese attoree in primo grado emerge dalla stessa sentenza d’appello, pagine 4-5: vi si osserva che, proprio nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c., “la Banca chiedeva che i convenuti fossero dichiarati eredi … anche nel rapporto obbligatorio di fideiussione stipulato … in data 9/5/2006 e dichiarati, pertanto, debitori verso la Banca in forza di tale rapporto di garanzia”.

Il secondo, il quinto e il sesto dei motivi d’appello della attuale ricorrente hanno investito il tema sotto vari profili; in particolare il quinto motivo ha lamentato l’accoglimento della domanda versata nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c., reputandola inammissibile per tardività; il sesto motivo, poi, ha censurato l’accoglimento della domanda di subentro nel rapporto obbligatorio fideiussorio (stipulato il 9 maggio 2006) “senza il previo accertamento della sussistenza e/o validità della fideiussione nei confronti dei convenuti.

Ripropone, pertanto, le eccezioni di nullità e decadenza ” (così lo riassume il giudice d’appello, a pagina 6 della sentenza).

La corte territoriale, vagliando insieme il primo, il secondo e il sesto motivo – a questo enuncia di procedere nella pagina 7 della sentenza -, dopo avere affermato “evidente … l’interesse concreto della Banca a proporre l’azione di accertamento dell’intervenuta accettazione tacita” per potere “rivolgere le proprie pretese” nei confronti degli eredi della [OSCURATO:PERSONA], dichiara che, quanto alla “validità della fideiussione”, venne prestata “fideiussione omnibus in data 9.5.2006 espressamente definita dalle parti astratta e autonoma ”.

Seguono argomentazioni sul contratto autonomo, per indicare da dove “l’assenza della accessorietà” si evincerebbe (sentenza, pagina 8s.), rimarcando che il “mero nomen iuris di fideiussione utilizzato dalle parti” non vincola il giudice (si cita Cass. 6317/2014), deducendone l’inapplicabilità dell’articolo 1957 c.c. e sostenendo che comunque l’illiceità di alcune clausole ABI (v.

S.U. 41994/2021) non rende nullo l’intero contratto.

E l’appellante non avrebbe chiarito “perché l’eventuale nullità delle censurate clausole dovrebbe travolgere l’intera fideiussione” (sentenza, pagina 10).

Nella premessa del ricorso emerge - a pagina 4 - che nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. la banca aveva esteso la domanda all’accertamento dell’essere le controparti “eredi … anche nel rapporto obbligatorio di fideiussione … 9.5.2006”; nella seconda memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, l’attuale ricorrente eccepiva l’inammissibilità della domanda e inoltre allegava la nullità della clausola di deroga all’articolo 1957 c.c., che sarebbe venuta meno per il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, rimarcando che “la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine inviata alla debitrice principale … risale … al 9/13.12.2016”, per cui la banca “ha lasciato ampiamente spirare il termine di sei mesi previsto … dall’art. 1957 c.c. senza attivarsi contro la debitrice principale e ciò comporta la decadenza della pretesa contro i fideiussori” per la nullità della clausola di deroga di cui all’articolo 1957 (ricorso, pagina 5); e nulla avrebbe replicato la banca stessa.

Il Tribunale, poi, non si pronunciava (ricorso, pagina 6), “in quanto esulante dal petitum ”, sulla domanda di “accertamento della sussistenza e/o della validità della fideiussione”.

L’appello è stato proposto soltanto dall’attuale ricorrente.

La corte territoriale ha effettivamente violato il giudicato interno, perché l’appellato non ha introdotto appello incidentale condizionato sulla questione che il primo giudice aveva dichiarato “esulante dal petitum”.

Supportano questa conclusione Cass. sez. 3, ord.25876/2024 (per cui, se un’eccezione di merito fu respinta in primo grado, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione da parte del contendente vittorioso all’esito finale esige proprio la presentazione di appello incidentale), Cass. sez. 3, ord.36272/2023 (la quale insegna che il giudice d’appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal primo giudice, salvo che la qualificazione del primo giudice sia divenuta giudicato interno) e Cass. sez. 3, 31330/2023 (che dichiara che il giudicato si forma sulla qualificazione giuridica attribuita dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo che tale qualificazione non abbia condizionato il merito o sia incompatibile con le censure dell’appellante o non sia stato oggetto di contestazione).

Va al riguardo osservato che il primo giudice aveva espressamente escluso dal thema decidendum, in quantonuova, la domanda che il giudice d’appello ha riqualificato per respingere il motivo d’appello, “esentando” il contratto - in tal modo qualificato appunto dal giudice d’appello come garanzia autonoma - d alle regole stabilite per determinate clausole della fideiussione, tra cui quella dell’articolo 1957 c.c.

Anche questo motivo è pertanto fondato e va accolto.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo di ricorso, assorbiti i subordinati 3° e 4° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14025/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata elettronicamente presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il quale è domiciliata elettronicamente -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2084/2022 depositata il 30/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con ricorso del 28 maggio 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva avanti al Tribunale di Padova i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ivi nei confronti dei medesimi sentir accertare e dichiarare che essi avevano tacitamente accettato ex articolo 476 c.c. l’ eredità della rispettiva ( rispettivamente ) moglie e madre signora [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza della sola [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 15 settembre 2020 il Tribunale di Padova dichiarava l’avvenuta accettazione tacita dell’ereditàda parte dei convenuti, dichiarando i medesimi eredi della [OSCURATO:PERSONA], anche relativamente al rapporto di fideiussione stipulata dalla de cuius con la banca in data 9 maggio 2006. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] rimaneva contumace; interveniva peraltro la società AM.CO. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarando il suo avvenuto subentro nel rapporto de quoper scissione parziale. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 30 dicembre 2022, rigettava il gravame, “qualificato il quarto motivo di appello come istanza di correzione di errore materiale” quanto alla quota ereditaria spettante a [OSCURATO:PERSONA], rideterminata in 2/9. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustratida memoria; . Resiste con controricorso la AM.CO. Ritenuto che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 111 c.p.c. per avere il giudice d’appello qualificato AM.CO. “successore a titolo particolare nel diritto controverso”, omettendo di verificare un’effettiva successione a titolo particolare e di riscontrare il “difetto di prova di una vicenda successoria … tra Banca MPS ed AM.CO … in relazione alle posizioni creditorie relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed ai suoi garanti”. 1.1 Lamenta che la AM.CO. si era costituita con comparsa del 9 settembre 2021 - a prima udienza d’appello essendo il 20 settembre 2021-, dichiarando di essere cessionaria di crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi garanti, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], ciò essendo frutto di scissione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] efficace dal 1° dicembre 2020, concretatasi nel trasferimento di un compendio di attività e passività in cui si troverebbero i debiti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi garanti. Con “note di replica” del 20 settembre 2021 l’appellante aveva contestato lacostituzione della medesima “per carenza di titolarità e di legittimazione ad agire e contraddire”, non avendo la AM.CO. “fornito idonea prova del subentro nel diritto controverso”, ribadendo tale contestazione in comparsa conclusionale. Si duole essersi tale contestazione invero “del tutto pretermessa dalla sentenza d’appello”, essendosi la corte di merito limitata (a pagina 6 della sentenza) ad affermare che la scissione parziale non estingue la società scissa, “configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso”, che rende applicabile, nel giudizio in corso, l’articolo 111 c.p.c. Lamenta non avere in realtà costituito oggetto di discussione l’effetto di scissione e il subentro nei diritti trasferiti ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., ma solo la circostanza che alla AM.CO. fossero stati realmente trasferiti i diritti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e ciò “per carenza totale di prova dell’inclusione” di tale credito nel compendio oggetto di scissione; al riguardo la corte territoriale avrebbe soltanto reso “una motivazione inconferente, avendo omesso di pronunciarsi sulla eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’appellante”. Lamenta che a proposito delle eccezioni processuali non è configurabile un vizio di omissione di pronuncia, in tale caso valendo solo la correttezza della soluzione; e appunto; e che nel caso de quo “l’implicita soluzione offerta” dal giudice d’appello nel senso che la sussistenza di legittimazione di AM.CO. è invero “erronea”, in quanto il successore particolare del creditore originario ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito nella cessione di trasferimento in blocco ai sensi dell’articolo 58 TUB., laddove nella specie la AM.CO., nel costituirsi quale cessionaria ex articolo 111 c.p.c., ha ritenuto sufficiente allegare l’atto di scissione e l’estratto della [OSCURATO:PERSONA], ove peraltro non risultano sufficientielementi idonei di identificazione dei crediti de quibus . 1.2 Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente e pur concisamente osservato dal la stessa corte territoriale nell’impugnata sentenza (pagina 5: “È intervenuta in giudizio AM.CO. … dando atto di essere subentrata nel rapporto oggetto di causa per effetto di scissione parziale”), la AM.CO. è intervenuta in giudizio in quanto nelle more è asseritamente divenuta cessionaria - tra l’altro - dei crediti d ella [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato fideiussione omnibus fino all’importo di 7 milioni di euro (su ciò cfr. pure la pagina 3 della sentenza). Dunque, per quanto qui interessa, la cessione avrebbe “trasferito” la titolarità del credito della banca verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, attribuito ad AM.CO. anche la relativa legittimazione processuale. Nella parte stricto sensu decisionale della motivazione della sentenza impugnata, la corte di merito [tranne che sulla facoltà di intervento (pagina 6), reputato ammissibile]nulla dice al riguardo. Atteso che la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del rimo motivo del ricorso “in quanto attiene al merito”, e che la corte territoriale “ha ritenuto provata l’inclusione del credito” senza peraltro indicare come, va osservato che nella specie la questione concerne in realtà - come invero riconosce l a stessa controricorrente-la titolarità o meno del credito de quo in capo alla AM.CO. Come questa Corteanche a Sezioni Unite ha avuto più volte modo di porre in rilievo, “ l a titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (v. S.U. 16 febbraio 2016 n. 2951; e, conformemente, Cass. sez. 3, 18 luglio 2016 n. 14652, Cass. sez. 1, 21 luglio 2016 n. 15037, Cass. sez. 6-3, ord. 24 settembre 2018 n. 22525 e Cass. sez. 3, ord. 22 aprile 2025 n. 10435). Il motivo va dunque rapportato non solo alla legittimazione processuale, ma anche alla titolarità sostanziale . E in quest’ultima parte risulta fondato. L’odierna ricorrente si duole infatti dell’omissione di pronuncia sulla sussistenza della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio da AM.CO., elemento costitutivo della domanda. A fronte dell’eccezione sollevata dall’odierna ricorrente la corte di merito ha invero omesso di pronunziare. Il motivo va pertanto in parte qua ritenuto fondato e accolto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., violazione degli articoli 112 e 329 c.p.c. per avere il giudice d’appello riqualificato d’ufficio il contratto tra la banca e [OSCURATO:PERSONA] contratto di garanzia autonoma anziché fideiussione. 2.1 La corte territoriale avrebbe appunto riqualificato, mentre il primo giudice avrebbe “ritenuto di non doversi pronunciare - in quanto esulante dal petitum - sulla richiesta di accertamento della sussistenza e/o della validità della fideiussione che la Banca intende azionare”, pretermettendo quindi che “il Tribunale aveva già reiteratamente qualificato il contratto di garanzia in termini di fideiussione” (nel ricorso, a pagina 18, si citano sul punto due passi della sentenza del Tribunale). Pertanto sarebbe stato violato il giudicato interno. Il giudice di legittimità insegna che la parte rimasta soccombente su questioni preliminari - e questione preliminare sarebbe la qualificazione giuridica di un contratto rispetto all’obbligo di adempiere - ha l’onere di proporre appello incidentale condizionato pena la formazione del giudicato interno (Cass. 6716/2018). Su ciò si argomenta come questione dirimente, perché “nell’ottica fatta propria” dalla Corte d’appello sarebbe inapplicabile l’articolo 1957 c.c., salvo specifica pattuizione. E infatti la nullità della deroga dell’articolo 1957 è stata “puntualmente eccepita” dalla ricorrente nella prima memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c. dopo che la banca aveva aggiunto all’originario petitum la domanda di accertamento che i convenuti fossero eredi di [OSCURATO:PERSONA] anche nel rapporto fideiussorio con la banca stessa e dunque venissero dichiarati debitori “in forza di tale rapporto di garanzia”. 2.2 Che nella prima memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, c.p.c. la banca abbia esteso così la pretesa originaria viene indicato nel ricorso, a pagina 4; la parte controricorrente nega che si sia formato giudicato interno. Quanto sostiene la ricorrente sull’allargamento – legittimo - delle pretese attoree in primo grado emerge dalla stessa sentenza d’appello, pagine 4-5: vi si osserva che, proprio nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c., “la Banca chiedeva che i convenuti fossero dichiarati eredi … anche nel rapporto obbligatorio di fideiussione stipulato … in data 9/5/2006 e dichiarati, pertanto, debitori verso la Banca in forza di tale rapporto di garanzia”. Il secondo, il quinto e il sesto dei motivi d’appello della attuale ricorrente hanno investito il tema sotto vari profili; in particolare il quinto motivo ha lamentato l’accoglimento della domanda versata nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c., reputandola inammissibile per tardività; il sesto motivo, poi, ha censurato l’accoglimento della domanda di subentro nel rapporto obbligatorio fideiussorio (stipulato il 9 maggio 2006) “senza il previo accertamento della sussistenza e/o validità della fideiussione nei confronti dei convenuti. Ripropone, pertanto, le eccezioni di nullità e decadenza ” (così lo riassume il giudice d’appello, a pagina 6 della sentenza). La corte territoriale, vagliando insieme il primo, il secondo e il sesto motivo – a questo enuncia di procedere nella pagina 7 della sentenza -, dopo avere affermato “evidente … l’interesse concreto della Banca a proporre l’azione di accertamento dell’intervenuta accettazione tacita” per potere “rivolgere le proprie pretese” nei confronti degli eredi della [OSCURATO:PERSONA], dichiara che, quanto alla “validità della fideiussione”, venne prestata “fideiussione omnibus in data 9.5.2006 espressamente definita dalle parti astratta e autonoma ”. Seguono argomentazioni sul contratto autonomo, per indicare da dove “l’assenza della accessorietà” si evincerebbe (sentenza, pagina 8s.), rimarcando che il “mero nomen iuris di fideiussione utilizzato dalle parti” non vincola il giudice (si cita Cass. 6317/2014), deducendone l’inapplicabilità dell’articolo 1957 c.c. e sostenendo che comunque l’illiceità di alcune clausole ABI (v. S.U. 41994/2021) non rende nullo l’intero contratto. E l’appellante non avrebbe chiarito “perché l’eventuale nullità delle censurate clausole dovrebbe travolgere l’intera fideiussione” (sentenza, pagina 10). Nella premessa del ricorso emerge - a pagina 4 - che nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. la banca aveva esteso la domanda all’accertamento dell’essere le controparti “eredi … anche nel rapporto obbligatorio di fideiussione … 9.5.2006”; nella seconda memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, l’attuale ricorrente eccepiva l’inammissibilità della domanda e inoltre allegava la nullità della clausola di deroga all’articolo 1957 c.c., che sarebbe venuta meno per il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, rimarcando che “la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine inviata alla debitrice principale … risale … al 9/13.12.2016”, per cui la banca “ha lasciato ampiamente spirare il termine di sei mesi previsto … dall’art. 1957 c.c. senza attivarsi contro la debitrice principale e ciò comporta la decadenza della pretesa contro i fideiussori” per la nullità della clausola di deroga di cui all’articolo 1957 (ricorso, pagina 5); e nulla avrebbe replicato la banca stessa. Il Tribunale, poi, non si pronunciava (ricorso, pagina 6), “in quanto esulante dal petitum ”, sulla domanda di “accertamento della sussistenza e/o della validità della fideiussione”. L’appello è stato proposto soltanto dall’attuale ricorrente. La corte territoriale ha effettivamente violato il giudicato interno, perché l’appellato non ha introdotto appello incidentale condizionato sulla questione che il primo giudice aveva dichiarato “esulante dal petitum”. Supportano questa conclusione Cass. sez. 3, ord.25876/2024 (per cui, se un’eccezione di merito fu respinta in primo grado, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione da parte del contendente vittorioso all’esito finale esige proprio la presentazione di appello incidentale), Cass. sez. 3, ord.36272/2023 (la quale insegna che il giudice d’appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal primo giudice, salvo che la qualificazione del primo giudice sia divenuta giudicato interno) e Cass. sez. 3, 31330/2023 (che dichiara che il giudicato si forma sulla qualificazione giuridica attribuita dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo che tale qualificazione non abbia condizionato il merito o sia incompatibile con le censure dell’appellante o non sia stato oggetto di contestazione). Va al riguardo osservato che il primo giudice aveva espressamente escluso dal thema decidendum, in quantonuova, la domanda che il giudice d’appello ha riqualificato per respingere il motivo d’appello, “esentando” il contratto - in tal modo qualificato appunto dal giudice d’appello come garanzia autonoma - d alle regole stabilite per determinate clausole della fideiussione, tra cui quella dell’articolo 1957 c.c. Anche questo motivo è pertanto fondato e va accolto. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo di ricorso, assorbiti i subordinati 3° e 4° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti
Sentenza Cassazione n. 28762/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris