CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2022
Cassazione n. 29314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] ottobre. avverso la sentenza del 5h75-0H - 2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; 9 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art.385 cod. pen., con particolare riferimento all'elemento soggettivo e all'insussistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2022 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] n