CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44425/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 163/2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. peri. t.~ Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione [OSCURATO:PERSONA] di motivazione in merito all'accertamento del fatto, al riconoscimento della recidiva, ed infine per carente motivazione sulle questioni dedotte in appello in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato l'applicazione sia in merito alla valutazione delle prove dell'evasione e sia sulle ragioni della riconosciuta recidiva, in considerazione dei precedenti penali e del carattere abituale della condotta. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando correttamente anche le condotte reiterate di evasione successive al fatto per cui si procede tche dimostrano l'abitualità del comportamento illecito, quale elemento ostativo, considerato che la nozione di comportamento abituale è diversa da quella della disciplina legale della recidiva, tche i reati da prendere in esame ai fini dell'apprezzamento della serialità dei comportamenti ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità possono essere, a differenza della recidiva che presuppone l'esistenza di precedenti condanne, anche successivi a quello sub judice (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Rv. 270637). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Ricc do [OSCURATO:PERSONA] lir uolo TATA D EPOSI it4Cp,NCEO..F.RIA