CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 25178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARAPARPAGLIONI;- controricorrente -Numero registro generale 10687/2021avverso la sentenza n. 514/2020 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026MILANO, depositata il 08/10/2020 R.G.N. 1306/2019;Data pubblicazione 10/09/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona dell’[OSCURATO:PERSONA].ssa RITASANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 20 febbraio 2018 al Tribunale diBusto Arsizio, Ryanair DAC propose opposizione avverso ildecreto ex art. 28 St. lav. adottato dal giudice del lavoro ilquale aveva accertato l'antisindacalità di taluni comportamentitenuti dalla società nei confronti delle organizzazioni sindacaliricorrenti - consistiti, in particolare, nel rifiuto di porre in essereuna qualsiasi forma di incontro coi sindacati che ne avevanofatto richiesta, nel rifiuto di fornire le informazioni stabilite dallalegge italiana per le imprese operanti in territorio italiano e nelrifiuto di collaborare nelle procedure di nomina deirappresentanti sindacali per la sicurezza presso lo scalo diMalpensa - e, conseguentemente, ordinato alla compagniaconvenuta di cessare immediatamente tale condotta,intimandole di fornire ai sindacati le informazioni richieste e dicomunicare i dati sull'utilizzo dei contratti di somministrazionee sulla situazione del personale maschile e femminile.Il Tribunale adito, rilevata la cessazione della materia delcontendere con riferimento alla clausola contrattuale definita“estinzione del contratto”, rigettò l’opposizione della società.Numero registro generale 10687/20212. La Corte di Appello di Milano, con la pronuncia quiN umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026impugnata, ha respinto il gravame della soccombente.Data pubblicazione 10/09/20262.1. Preliminarmente ha confermato la giurisdizione del giudiceitaliano, già ritenuta in prime cure, in applicazione dell’art. 7,n. 2, Regolamento UE n. 1215 del 2012, in luogo dell’art. 21del medesimo Regolamento, argomentando sulla naturaextracontrattuale dell’azione proposta dal sindacato istante adifesa di interessi collettivi lesi dalle condotte discriminatoriedenunciate, con effetti prodotti nel territorio dello Stato dove laprestazione dei lavoratori si svolgeva per una parte essenzialein quanto presso le basi di servizio italiane iniziava e siconcludeva la loro attività lavorativa.2.2. In conseguenza della ritenuta natura extracontrattualedell’azione proposta, la Corte ha confermato anchel’applicabilità della legge italiana, in virtù dell’art. 4 delRegolamento europeo già citato che, per le obbligazioniextracontrattuali derivanti da fatto illecito, prevede l’operativitàdella legge del paese in cui il danno si verifica, nella speciel’Italia, dove il soggetto sindacale agente aveva subito lalesione della propria sfera giuridica.2.3. La Corte territoriale ha poi respinto i motivi diimpugnazione con cui la società eccepiva che, al momento diinstaurazione del giudizio, Ryanair non applicava un contrattocollettivo di diritto italiano, e, pertanto, non era tenuta a fornireinformazioni indistintamente a tutti i sindacati, evidenziandoaltresì l’inesistenza di un obbligo a trattare con tutte le siglesindacali.Secondo la Corte, “il rifiuto aprioristico di porre in essere unaqualsiasi forma di incontro ai fini di avviare la consultazione ela negoziazione previste dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 6febbraio 2007 n. 25, costituisce una lesione di una prerogativaNumero registro generale 10687/2021Numero sezionale 3146/2026riconosciuta dall’ordinamento, in attuazione della diNruemtetriov dai r accolta generale 25178/2026Data pubblicazione 10/09/2026comunitaria 2002/14/CE che impone di adottare un quadrogenerale relativo all’informazione e alla consultazione deilavoratori ”.Inoltre, la Corte di Appello ha considerato infondate leargomentazioni sostenute da Ryanair sia “circa l’insussistenzain capo alla Compagnia degli obblighi di informazione stabilitidalla legislazione per le imprese operanti nel territorio delloStato con specifico riferimento al numero dei rapporti di lavorodisciplinati rispettivamente dall’art. 36 del d.lgs. 15 giugno2015 n. 81 e dall’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 piùvolte sollecitati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti”, siaquanto al “denunciato rifiuto di avviare le procedure dinegoziazione per le elezioni dei rappresentanti della sicurezzasui luoghi di lavoro”.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasocietà con cinque motivi; hanno resistito la FederazioneItaliana Lavoratori dei Trasporti - [OSCURATO:PERSONA] Territoriale diVarese e la Uiltrasporti – Lombardia con un unico controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannocomunicato memorie.4. All’esito il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza.L’Ufficio del Pubblico Ministero ha depositato memoria in cui haillustrato conclusioni di rigetto del ricorso.Le parti hanno comunicato ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 10687/20211. I motivi di ricorso possono essere come di seguitoN umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026sintetizzati:Data pubblicazione 10/09/20261.1. il primo impugna, ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c.,l’affermata giurisdizione del giudice italiano, sostenendol’inapplicabilità dell’art. 7.2 Regolamento CE n. 1215/2012 e, insubordine, l’esclusione della giurisdizione anche in caso diapplicazione dell’art. 7.2 Regolamento UE n. 1215/2012;1.2. il secondo motivo denuncia “la violazione e falsaapplicazione dell’art. 4 Regolamento CE n. 864/2007” in puntodi legge applicabile alla controversia, sostenendo che, nonintegrando il caso in esame una obbligazione extracontrattualeda fatto illecito, avrebbero dovuto essere applicate le regole inmateria di responsabilità contrattuale contenute nelRegolamento CE n. 593 del 2008;1.3. il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1, commi 1 e 2, e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 25/2007,deducendo l’inesistenza di un obbligo a trattare ai sensi di dettalegge che “individua il quadro generale in materia di dirittoall’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelleimprese o nelle unità produttive situate in Italia”, mentreRyanair ai tempi di causa non aveva sede in Italia né un’unitàproduttiva, né sussisteva l’altro presupposto previsto dall’art. 3citato, ossia che la società impieghi sul territorio italiano“almeno 50 lavoratori”; con un secondo profilo di censura sideduce che l’art. 1, comma 2, del decreto non prevede alcunobbligo di trattare in capo al datore di lavoro, stabilendosemplicemente che “le modalità di informazione econsultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro”mentre – secondo chi ricorre – “non dice in alcun modo che ildatore di lavoro, nel caso in cui non applichi il CCNL di settore,sia tenuto a negoziare o tantomeno a stipulare un accordo conNumero registro generale 10687/2021i sindacati firmatari di quello stesso CCNL, che peraltro haN umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026deciso di non applicare”;Data pubblicazione 10/09/20261.4. col quarto mezzo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1372, comma 2, c.c. e dell’art. 39 Cost.,censurando la parte della motivazione in cui la Corte milaneseafferma: “In ogni caso, Ryanair, quale impresa operante nelsettore del trasporto aereo in Italia, è tenuta comunque arispettare, anche in assenza di accordo, i flussi informativi, cosìcome previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dalleorganizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativeper il settore, in conformità con i dettami della direttivadell’Unione Europea”; si argomenta: “se è vero, come è vero,che Ryanair, in quanto non iscritta alle associazioni di categoriafirmatarie, era libera di non applicare il contratto collettivo daqueste stipulato, non era nemmeno tenuta ad osservare leprocedure di informazione in esso previste, in quanto l’efficaciasoggettiva del contratto collettivo è limitata alle parti stipulantie non si estende a tutti i soggetti operanti nel settore diriferimento”;1.5. il quinto motivo denuncia la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 36 del D. Lgs. 81/2015 e dell’art. 46 delD. Lgs. 198/2006 in difetto dei presupposti necessari, in quantola società “ai tempi di causa non impiegava in Italia alcunlavoratore, né diretto né in somministrazione”.2. I primi due motivi di ricorso possono essere valutaticongiuntamente per connessione.2.1. La questione di giurisdizione posta dal primo motivo puòessere delibata dal Collegio ai sensi del comma 1 dell’art. 374c.p.c. secondo cui, nei casi previsti dal n. 1 dell’art. 360 c.p.c.,“il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sullaNumero registro generale 10687/2021questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate leN umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026sezioni unite”, atteso che in materia è intervenuta Cass., Sez.Data pubblicazione 10/09/2026Un., n. 20819/2021, dichiarando la giurisdizione del giudiceitaliano in analoga controversia (precedente al quale si rinvia aisensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).Secondo tale pronuncia, va esclusa la natura contrattualedell'azione promossa dal sindacato per l'accertamento delcarattere discriminatorio delle condotte poste in essere dallasocietà datrice di lavoro che ricadano anche sull'autonomiacollettiva e sulle relazioni sindacali, incidendo sul diritto dilibertà sindacale sia individuale che collettiva; consideratodunque che, anche alla luce della giurisprudenza unionale, intali controversie non è ravvisabile tra le parti in causa alcuncontratto di lavoro e vertendosi in ipotesi di responsabilitàextracontrattuale, trova applicazione non già l'art. 21 delRegolamento (UE) n. 1215 del 2012 del [OSCURATO:PERSONA] edel Consiglio, che presuppone la proposizione di un'azionerelativa ad un contratto individuale di lavoro, ma l'art. 7 delRegolamento medesimo, ai sensi del quale una personadomiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in unaltro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi,davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'eventodannoso è avvenuto o può avvenire.2.2. La decisione delle Sezioni unite richiamata ha anchedisatteso il motivo di ricorso della medesima società chelamentava la violazione dell’art. 4 del regolamento n. 864 del2007, così come nella seconda censura all’attenzione delCollegio; è stata sancita, infatti, l’applicazione della leggeitaliana ove venga accertato che gli effetti pregiudizievoli dellacondotta lesiva si producono o si potrebbero produrre in Italia,Numero registro generale 10687/2021diversamente previsto nel presente regolamento, la leggeN umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano daData pubblicazione 10/09/2026un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica,indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto cheha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesiin cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto".2.3. Né può giovare ai fini dell’accoglimento delle doglianzedella società la circostanza che, nel caso di specie, leorganizzazioni sindacali abbiano agito ai sensi dell’art. 28 Stat.lav. e non secondo lo schema processuale dell’art. 28 del d.lgs.n. 150/2011, come nel precedente al quale questo Collegiointende uniformarsi.Come condivisibilmente sostenuto dall’Ufficio della ProcuraGenerale, il tratto comune risiede nella natura della domanda,volta alla rimozione degli effetti di comportamenti lesivi diinteressi collettivi direttamente tutelabili dal sindacato,indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo contrattualedella compagnia con le organizzazioni istanti. Ne deriva, ai finidelle richiamate disposizioni del regolamento europeo, laqualificazione extracontrattuale dell’azione posta a difesa delleprerogative sindacali.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, congiuntamenteesaminabili per reciproche interrelazioni, non possono trovareaccoglimento per le ragioni di seguito esposte.3.1. Le censure ivi contenute presentano pregiudiziali profili diinammissibilità laddove contestano i presupposti di applicabilitàdel decreto legislativo n. 25 del 2007, avuto riguardo allasussistenza nella specie di una “impresa o unità produttivasituata in Italia” o di una impresa che impieghi “almeno 50lavoratori”.Numero registro generale 10687/2021Numero sezionale 3146/2026Innanzitutto, non viene specificato in quale atto del giudNiuzmieoro ddi ir accolta generale 25178/2026Data pubblicazione 10/09/2026primo grado la questione sia stata ritualmente introdotta, né inquale motivo di appello essa sia stata devoluta ai giudici delgravame.In secondo luogo, la Corte territoriale ha accertato che l’attivitàdel personale addetto alle basi italiane si svolgeva, per profilinon meramente occasionali, nel territorio dello Stato, ove ilavoratori iniziavano e concludevano i turni, erano tenuti aprestazioni di “stand by” e svolgevano attività preparatorie econclusive del servizio di volo, mentre i motivi mirano a unadiversa qualificazione del concreto assetto organizzativo einvestono apprezzamenti di merito legati a circostanze fattualiche non possono trovare ingresso in sede di legittimità.3.2. Occorre, invece, delibare la questione relativaall’applicabilità del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, all’impresa chenon aderisca ad alcun contratto collettivo che stabilisca lemodalità di informazione e consultazione oggetto del decretomedesimo.Dal complessivo assetto normativo emerge che gli obblighi diinformazione e consultazione previsti dal d. lgs. n. 25/2007, diè dunque da escludere che per il solo fatto che l’impresa nonaderisca ad alcun contratto collettivo possa sottrarsi aqualsivoglia obbligo ivi previsto.La direttiva 2002/14/CE è espressamente intitolataall’istituzione di un quadro generale relativo all’informazione ealla consultazione dei lavoratori.Il d.lgs. n. 25/2007, in attuazione, prevede all’art. 1 l’oggettodel decreto legislativo sul diritto all’informazione e allaconsultazione nelle imprese o nelle unità produttive situate inItalia, all’art. 2 le definizioni di informazione, consultazione eNumero registro generale 10687/2021Numero sezionale 3146/2026contratto collettivo, all’art. 3 la soglia di almeno 50 lavNourmaetroo dri ir accolta generale 25178/2026Data pubblicazione 10/09/2026per il campo di applicazione e all’art. 4 contenuti e modalità diinformazione e consultazione.In particolare, i commi 3-5 dell’art. 4 contengono direttamenteil nucleo minimo dell’obbligo: oggetto dell’informazione e dellaconsultazione, modalità appropriate, diritto dei rappresentantidi formulare un parere, incontro con il datore e rispostamotivata all’eventuale parere.Tanto consente di affermare che, anche in assenza di uncontratto collettivo applicato in azienda, il d.lgs. n. 25/2007contiene un obbligo legale sufficientemente determinatoalmeno nel suo nucleo essenziale.Quindi, la decisione impugnata non può essere intesa nel sensodell’introduzione di un generale dovere datoriale di stipularecontratti collettivi. La fonte dell’obbligo in controversia è,invece, direttamente la legge: il d.lgs. n. 25/2007, incogente di informazione e consultazione, rinviando allacontrattazione collettiva solo la determinazione delle relativemodalità in modo da garantirne l’efficacia.Ne consegue che il datore di lavoro che non applichi alcuncontratto collettivo non è per ciò solo esonerato dall’obbligolegale; la diversa interpretazione consentirebbe al datore dineutralizzare obblighi stabiliti dalla legge in attuazione deldiritto dell’Unione.Il datore di lavoro deve, dunque, in ogni caso predisporremodalità idonee ad assicurare l’informazione e la consultazionedei rappresentanti dei lavoratori. Il rifiuto aprioristico di ogniinterlocuzione, ove impedisca in radice l’attuazione di obblighilegali di informazione e consultazione, incide sulla capacità delNumero registro generale 10687/2021Numero sezionale 3146/2026sindacato di svolgere la propria funzione rappresentativaN uem eprou dòi r accolta generale 25178/2026Data pubblicazione 10/09/2026integrare una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 St. lav.Il riferimento della sentenza impugnata alla contrattazionecollettiva di settore deve essere inteso, dunque, quale richiamoalle modalità tecniche normalmente adottate nel settore perrendere effettivi i diritti stabiliti dalla legge e, quindi, anchequale indicazione delle possibili modalità di adempimentodell’obbligo legale pur in assenza di adesione allacontrattazione collettiva, tanto più quando il datore non abbiautilizzato alcuna modalità alternativa e abbia opposto un rifiutototale di informazione e consultazione.Il datore non aderente resta libero di adottare modalità diverseda quelle previste dalla contrattazione collettiva, purché idoneea rendere effettivi i diritti di informazione e consultazionestabiliti dalla legge; il contratto collettivo di settore può offrireun ragionevole termine di riferimento per individuare modalitàtecnicamente adeguate.Lo stesso inciso contenuto nell’art. 4, comma 1, che consente“le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori”, confermache la disciplina legislativa non postula necessariamenteun’unica modalità di attuazione dei diritti di informazione econsultazione, purché ne sia comunque garantita l’effettività.Nella specie, poi, occorre sottolineare che non è in discussioneuna mera incompletezza di informazione e consultazione maun’assenza di qualsivoglia comunicazione, di modo che sel’impresa è certamente libera di non aderire ad un certocontratto collettivo, è comunque tenuta ad adottare formealternative di informazione e consultazione, tanto più ovesollecitate dalle organizzazioni sindacali, e non può trincerarsidietro l’assunto di non essere obbligata a fare alcunché per ilsolo fatto di non aver aderito ad alcun contratto collettivo.Numero registro generale 10687/2021In tale prospettiva coerentemente i giudici milanesi hannoN umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026richiamato il precedente di questa Corte n. 212/2008 secondoData pubblicazione 10/09/2026cui configura una condotta antisindacale il comportamentodatoriale che si concretizzi in un rifiuto, a danno di alcuneorganizzazioni sindacali, di forme di consultazione, di esamecongiunto o di instaurazione di trattative, espressamentepreviste da clausole contrattuali o da disposizioni di legge,allorquando detto rifiuto si traduca - sia per le modalità in cuisi esprime sia per il comportamento globale assuntodall'imprenditore nei riguardi di dette organizzazioni - incondotte oggettivamente discriminatorie, capaci di inciderenegativamente sulla stessa libertà del sindacato e sulla stessasua capacità di negoziazione minandone la credibilità e la suaimmagine anche sul versante della sua forza aggregativa intermini di acquisizione di nuovi consensi.Il principio generale è stato ribadito da Cass. n. 29738 del 2025che ha ritenuto configurabile l'ipotesi di condotta antisindacaleprevista dall'art. 28 St. lav. quando risulti un uso distorto daparte del datore medesimo della sua libertà negoziale,produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacaledell'organizzazione esclusa, richiamando proprio Cass. n.212/2008, oltre che le più risalenti Cass. n. 1504/1992 e Cass.n. 6166/1998.In termini sistematici la Corte costituzionale, di recente (sent.n. 156/2025), in tema di “abuso della libertà contrattuale conpossibile violazione della libertà sindacale”, pur ribadendo “ladiscrezionalità del datore di lavoro privato nella selezionedell’interlocutore negoziale”, ha esplicitamente richiamato lagiurisprudenza di questa Corte che considera appuntoconfigurabile una condotta antisindacale, reprimibile ai sensidell’art. 28 St. lav., “quando l’azienda faccia un uso distortoNumero registro generale 10687/2021della libertà negoziale, oggettivamente discriminatorio,N umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026produttivo di un’apprezzabile lesione della libertà sindacaleData pubblicazione 10/09/2026dell’organizzazione esclusa (ex multis, Corte di cassazione,sezione lavoro, sentenze 10 giugno 2013, n. 14511, e 9gennaio 2008, n. 212)”.Alla stregua del complesso delle considerazioni esposte, lasentenza gravata sul punto non merita le censure che levengono mosse con i motivi in scrutinio.4. Il quinto motivo, che deduce la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 81/2015 e dell’art. 46 deld.lgs. n. 198/2006 concernenti gli obblighi di informazionerelativi ai contratti di somministrazione e alle situazioni delpersonale maschile e femminile, è inammissibile.Esso non individua errores in iudicando compiuti dalla Corteterritoriale, ma si limita ad affermare, in fatto, che la società“ai tempi di causa non impiegava in Italia alcun lavoratore, nédiretto né in somministrazione”.Anche tale censura investe i presupposti fattuali di applicabilitàdella disciplina accertati dai giudici del merito, sollecitando unsindacato estraneo al controllo di legittimità.5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto nel suocomplesso, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo, con attribuzione ai procuratori che si sonodichiarati antistatari in memoria.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Numero registro generale 10687/2021pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-N umero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).Data pubblicazione 10/09/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.000,00,oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborsospese generali nella misura del 15%, da distrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dàversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2026.Il cons. est. La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 10687/2021Numero sezionale 3146/2026Numero di raccolta generale 25178/2026Data pubblicazione 10/09/2026