CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34114/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso avente ad oggetto la ritenuta sussistenza della recidiva non è proponibile in sede di legittimità a fronte della adeguata motivazione fornita dalla Corte distrettuale (pag. 4), che ha evidenziato, oltre che l'esistenza di numerose condanne per reati caratterizzati da azione violenta, la circostanza che l'ulteriore condotta per cui si pi ocede in questa sede appare espressione della pericolosità dell'imputato e della sua incapacità di contenere le proprie pulsioni illecite. Rilevato che il secondo motivo di ricorso -- con il quale si denuncia che i fatti contestati a Franzè risultano estinti per prescrizione - è manifestamente infondato, posto che il reato risulta commesso I'l luglio 2013 e, tenuto conto degli oltre dieci mesi di sospensione dei termini di prescrizione, gli stessi si sono prescritti a dicembre 2021, e quindi successivamente alla sentenza di secondo grado. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con id condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P, Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i