CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 37547/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cas azione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Firenze li ha co dannati alla pena dell'ammenda di euro 10.000,00 ciascuno, per il reato di cui all'art. 44, lett. ) e lett. b), D.p.r. 380/2001 (capo a) in relazione alla realizzazione di opere concernenti atrimonio edilizio esistente, i cui interventi di ristrutturazione erano stati autorizzati, co esclusione della demolizione totale e totale ricostruzione del plesso immobiliare, avendo riten to assorbite nelle condotte contestate sub a) del capo di imputazione anche quelle oggetto della successiva lettera b) del medesimo capo di imputazione. I ricorrenti deducono, con unico motivo di ricorso, violazione di le ge in ordine alla affermazione della responsabilità, evidenziando di aver effettuato solo una pa iale demolizione degli edifici preesistenti, conformemente al titolo autorizzativo rilasciato dalle autorità comunali. Con memoria hanno chiesto che il ricorso sia rimesso al Presidente della Cort ai sensi dell'art. 610 cod.proc.pen. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle ce sure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricos ruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed i onea a dar conto dell'iter logico -giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile una ric struzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di merito preso in esame tutte le d duzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attrav rso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censura ile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualifica bili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato, alle pagine 21 e 22 della sentenza, che dalla documentazione fotografica acquisita si evince che i ricortenti non si erano attenuti alle prescrizioni contenute nell'unico titolo edilizio, concernente i dUe manufatti, in quanto avevano integralmente demolito prima l'edificio B e successivamente anche l'edificio A, sebbene il titolo autorizzatotici ne consentisse esclusivamente la parziale demolizione con ricostruzione. Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe e processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/06/2024 Il Consigliere estensore