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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12940/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2025 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21189 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 21189del ruolo generale dell’anno 2024, proposto TRALICCI Gina (C.F.: TRLGNI 59H61 H501E ) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L60 H501Z) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA].p.A. (C.F.: non indicato ), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA D’ITALIA(C.F.: non indicato ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13886/2024, pub- blicata in data 11 settembre 2024, emessa nel procedimento civile iscritto al n. 34378/2021del R.G. ; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona delladott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, quanto al se- condo motivo,e la dichiarazione di competenza del Tribunale; Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- paolo S.p.A. (terzi pignorati: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Banca d’Italia), la società debitrice ha proposto opposizione all’esecu- zione aisensi dell’art. 615 c.p.c..

Sospesa l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto dalla creditrice opposta.

Il Tribunale di Romaha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace.

Ricorre la Tralicci, chiedendo dichiararsi la competenza per va- lore del Tribunale di Roma.

Ha svolto attività difensiva in questa sede esclusivamente la società terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., peraltro senza rassegnare conclusioni.

È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente, in primo luogo, deduce la « inammissibilit à della pronuncia sull’eccezione di incompetenza», facendo pre- sente che tale pronuncia non è intervenuta entro la prima udienza, ma solo dopo lo svolgimento di diverse udienze, all’esito del rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Sostiene che «nel regime successivo alla l. n. 69 del 2009, il termine di preclusione va riferito all’udienza di cui all’art. 183, che l’art. 38, nel testo sostituito dall’art. 45 della legge, indica Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 come momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e per territorio inderogabile».

L’assunto è infondato.

La preclusione prevista dall’art. 38 c.p.c. e invocata dalla ricor- rente si riferisce al rilievo di ufficio della questione di compe- tenza da parte del giudice, in mancanza di eccezione di parte.

Nella specie, emerge dall’esposizione della vicenda processuale riferita nella decisione impugnata e nello stesso ricorso per re- golamento di competenza che la società debitrice opponente, evocata dalla creditrice opposta nel giudizio di merito da quest’ultima instaurato, aveva proposto, con la propria com- parsa di risposta tempestivamente depositata, espressa ecce- zione di incompetenza per valore del giudice adìto per il giudizio di merito dell’opposizione.

Ne consegue che, essendo stata proposta tempestivamente l’eccezione di incompetenza per valore del tribunale dalla parte evocata in giudizio davanti a tale ultimo ufficio giudiziario, non si è verificata alcuna preclusione: il giudice aveva l’obbligo di decidere in ordine a tale eccezione, senza preclusioni di fase, previa precisazione delle conclusioni delle parti sulla questione, come è di fatto avvenuto. 2.La ricorrente, inoltre, contesta nel merito la statuizione con la quale il tribunale ha declinato la propria competenza per va- lore, in favore del giudice di pace, sostenendo che la compe- tenza per valore sulla presente controversia spetterebbe pro- prio al tribunale.

Il tribunale ha, in proposito, affermato che «l’eccezione di com- pensazione per € 3.118,24 (pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17699/2019), formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, non estende l’oggetto del processo e non vale a “spostare” la competenza (dal Giudice di Pace al Tribunale) ai sensi dell’art.35 c.p.c.».

Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Laricorrente deduc e , in contrario, che, nell’instaurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’esecu- zione proposta dalla banca debitrice esecutata per contestare l’azione esecutiva promossa nei suoi confronti (per un credito di importo sensibilmente inferiore ad € 5.100,00), sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di importo pari a poco più di € 3.000,00, era stata avanzata una ulteriore domanda, diretta ad ottenere l’accertamento dell’esi- stenza di propri crediti nei confronti della stessa società debi- trice, per un importo superiore ad € 5.100,00.

Il motivo è fondato, come già rilevato da questa Corte in diversi precedenti in ricorsi relativi a istanze di regolamento di compe- tenza del tutto sovrapponibili alla presente, in analoghe contro- versie pendenti fra le medesime parti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025, Rv. 673417 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 16/01/2025 ; Sez. 3, Ordinanza n. 4678 del 22/02/2025, Rv. 673866 –01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 5774 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 5797 del04/03/2025).

La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accerta- mento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; per-tanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chia- riti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un cre- dito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei li- miti della cognizione consentita a questa Corte in sede di rego- lamento di competenza, la individuazione quale giudice compe- tente a conoscere della controversia del Tribunale.

Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente al- la competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna –invece – un’ipotesi di competenza per materia o fun- zionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (cfr. Cass., ord. n. 30581 del 27/11/2024).

Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella do- manda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giu- dice concretamente adito ad essere munito della potestà di co- noscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. 3.A tanto consegue la statuizione della competenza, per ra- gione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine dilegge.

Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente in-fon- dato e il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, se- condo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma 2,c.p.c. (come del resto già rite- nuto da questa stessa Corte in tutti i precedenti tra le medesime parti aventi oggetto identico a quello del presente ricorso), e ciò tenuto altresì conto della novità della questionedi diritto in relazione alla quale risulta accolto il ricorso, puntualmente chia- rita nei suoi esatti termini e risolt a da questa Corte solo suc- cessivamente all’introduzione del regolamento (con la già Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 richiamata Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024).

D’altra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difen- siva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio,quale terza pignorata.

P.Q.M La Corte: - dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 21189 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 21189del ruolo generale dell’anno 2024, proposto TRALICCI Gina (C.F.: TRLGNI 59H61 H501E ) rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L60 H501Z) -resistente- nonché [OSCURATO:PERSONA].p.A. (C.F.: non indicato ), in persona del legale rappresentante pro tempore BANCA D’ITALIA(C.F.: non indicato ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13886/2024, pub- blicata in data 11 settembre 2024, emessa nel procedimento civile iscritto al n. 34378/2021del R.G. ; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona delladott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, quanto al se- condo motivo,e la dichiarazione di competenza del Tribunale; Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione di crediti promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- paolo S.p.A. (terzi pignorati: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Banca d’Italia), la società debitrice ha proposto opposizione all’esecu- zione aisensi dell’art. 615 c.p.c.. Sospesa l’esecuzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., il giudizio di merito è stato introdotto dalla creditrice opposta. Il Tribunale di Romaha dichiarato la propria incompetenza per valore, per essere competente il Giudice di Pace. Ricorre la Tralicci, chiedendo dichiararsi la competenza per va- lore del Tribunale di Roma. Ha svolto attività difensiva in questa sede esclusivamente la società terza pignorata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., peraltro senza rassegnare conclusioni. È stata fissata la trattazione del ricorso per l’odierna adunanza camerale, sulle indicate conclusioni del pubblico ministero. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. La ricorrente, in primo luogo, deduce la « inammissibilit à della pronuncia sull’eccezione di incompetenza», facendo pre- sente che tale pronuncia non è intervenuta entro la prima udienza, ma solo dopo lo svolgimento di diverse udienze, all’esito del rinvio per la precisazione delle conclusioni. Sostiene che «nel regime successivo alla l. n. 69 del 2009, il termine di preclusione va riferito all’udienza di cui all’art. 183, che l’art. 38, nel testo sostituito dall’art. 45 della legge, indica Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 come momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e per territorio inderogabile». L’assunto è infondato. La preclusione prevista dall’art. 38 c.p.c. e invocata dalla ricor- rente si riferisce al rilievo di ufficio della questione di compe- tenza da parte del giudice, in mancanza di eccezione di parte. Nella specie, emerge dall’esposizione della vicenda processuale riferita nella decisione impugnata e nello stesso ricorso per re- golamento di competenza che la società debitrice opponente, evocata dalla creditrice opposta nel giudizio di merito da quest’ultima instaurato, aveva proposto, con la propria com- parsa di risposta tempestivamente depositata, espressa ecce- zione di incompetenza per valore del giudice adìto per il giudizio di merito dell’opposizione. Ne consegue che, essendo stata proposta tempestivamente l’eccezione di incompetenza per valore del tribunale dalla parte evocata in giudizio davanti a tale ultimo ufficio giudiziario, non si è verificata alcuna preclusione: il giudice aveva l’obbligo di decidere in ordine a tale eccezione, senza preclusioni di fase, previa precisazione delle conclusioni delle parti sulla questione, come è di fatto avvenuto. 2.La ricorrente, inoltre, contesta nel merito la statuizione con la quale il tribunale ha declinato la propria competenza per va- lore, in favore del giudice di pace, sostenendo che la compe- tenza per valore sulla presente controversia spetterebbe pro- prio al tribunale. Il tribunale ha, in proposito, affermato che «l’eccezione di com- pensazione per € 3.118,24 (pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17699/2019), formulata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con l’opposizione alla esecuzione, non estende l’oggetto del processo e non vale a “spostare” la competenza (dal Giudice di Pace al Tribunale) ai sensi dell’art.35 c.p.c.». Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Laricorrente deduc e , in contrario, che, nell’instaurare il giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione all’esecu- zione proposta dalla banca debitrice esecutata per contestare l’azione esecutiva promossa nei suoi confronti (per un credito di importo sensibilmente inferiore ad € 5.100,00), sulla base di una eccezione di compensazione fondata su un controcredito di importo pari a poco più di € 3.000,00, era stata avanzata una ulteriore domanda, diretta ad ottenere l’accertamento dell’esi- stenza di propri crediti nei confronti della stessa società debi- trice, per un importo superiore ad € 5.100,00. Il motivo è fondato, come già rilevato da questa Corte in diversi precedenti in ricorsi relativi a istanze di regolamento di compe- tenza del tutto sovrapponibili alla presente, in analoghe contro- versie pendenti fra le medesime parti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 918 del 14/01/2025, Rv. 673417 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 1058 del 16/01/2025 ; Sez. 3, Ordinanza n. 4678 del 22/02/2025, Rv. 673866 –01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 5774 del 04/03/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 5797 del04/03/2025). La domanda della Tralicci, quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accerta- mento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; per-tanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chia- riti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un cre- dito il cui valore è dedotto quale superiore a € 5.100,00; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei li- miti della cognizione consentita a questa Corte in sede di rego- lamento di competenza, la individuazione quale giudice compe- tente a conoscere della controversia del Tribunale. Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente al- la competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna –invece – un’ipotesi di competenza per materia o fun- zionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma 2, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore (cfr. Cass., ord. n. 30581 del 27/11/2024). Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella do- manda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giu- dice concretamente adito ad essere munito della potestà di co- noscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla. 3.A tanto consegue la statuizione della competenza, per ra- gione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, del Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine dilegge. Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente in-fon- dato e il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, se- condo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma 2,c.p.c. (come del resto già rite- nuto da questa stessa Corte in tutti i precedenti tra le medesime parti aventi oggetto identico a quello del presente ricorso), e ciò tenuto altresì conto della novità della questionedi diritto in relazione alla quale risulta accolto il ricorso, puntualmente chia- rita nei suoi esatti termini e risolt a da questa Corte solo suc- cessivamente all’introduzione del regolamento (con la già Ric. n. 21189/2024 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 richiamata Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30581 del 27/11/2024). D’altra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difen- siva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio,quale terza pignorata. P.Q.M La Corte: - dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine
Sentenza Cassazione n. 12940/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris