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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30339/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5/11/2021 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania dichiarava l'intervenuta prescrizione delle condotte di peculato commesse fino ad aprile del 2008, confermando nel resto la sentenza impugnata con la quale l'imputato, incaricato di riscuotere le somme dovute dai fruitori del servizio idrico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], se ne appropriava nell'entità indicata nel capo di imputazione.

Secondo la ricostruzione del fatto cui sono concordemente pervenuti i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a falsificare le fatture emesse nei confronti dei clienti, indicando importi inferiori rispetto a quelli effettivamente riscossi, conseguentemente appropriandosi della differenza.

In altri casi, invece, l'imputato formava fatture false quanto alla relativa numerazione, omettendo di consegnare le stesse all'amministrazione della società e, al contempo, appropriandosi integralmente delle somme versategli brevi manu dai clienti.

Con la sentenza di primo grado, entrambe le condotte venivano ritenuto integrative del reato di peculato, nonostante nell'imputazione fosse stata contestata anche il reato di truffa aggravata.

La Corte di appello confermava l'unitaria qualificazione in termini di peculato.

2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto appropriativo, evidenziando che, dall'esame della documentazione contabile prodotta, risulterebbero discrasie tra le fatture consegnate ai clienti della società gestrice del servizio idrico e la fattura inserita in contabilità.

Tali differenze, in particolare, riguarderebbero anche casi in cui l'importo veniva pagato dai clienti mediante bonifico bancario, il che escludeva in radice la possibilità che le riscontrate discrasie fossero funzionali a consentire all'imputato di appropriarsi delle presunte maggiori somme riscosse.

Il suddetto elemento avrebbe dovuto far sorgere il fondato dubbio che la contabilità e, in particolare, l'importo delle fatture, non fosse sempre corretto, a prescindere dal presunto intervento dell'imputato, sicchè verrebbe meno la prova della sussistenza del reato di peculato.

2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al reato di truffa aggravata, sottolineando come in entrambe le sentenze di merito non sia stata in alcun modo indicata quale sarebbero stati gli artifici o raggiri.

Il ricorrente, inoltre, censura anche il passaggio motivazione della sentenza impugnata nel quale si fa riferimento all'utilizzo di fatture "clonate" mediante il quale si sarebbe ottenuto il versamento di denaro poi non riversato nelle casse della società.

Tale condotta, tuttavia, sarebbe stata realizzata solo nell'anno 2011, non oggetto di contestazione, sicchè la Corte di appello avrebbe violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 358 cod. pen., contestandosi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] era dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], per la quale svolgeva mansioni meramente esecutive.3.

Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso che, avendo ad oggetto la sussistenza della qualifica soggettiva, verte su questione potenzialmente assorbente.

All'imputato si contesta di essersi appropriato di somme di denaro appartenenti alla "[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a., società incaricata di gestire il servizio idrico per conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a sua volta concessionaria per il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Assume il ricorrente che, nell'ambito della suddetta società, egli non rivestiva la funzione di legale rappresentante, bensì di mero addetto allo svolgimento di compiti esecutivi, sicchè sarebbe erronea la qualificazione quale incaricato di pubblico servizio.

La tesi è manifestamente infondata, posto che - come ben evidenziato nella sentenza impugnata - la società in questione svolgeva sicuramente un pubblico servizio e, in tale contesto, l'imputato svolgeva funzioni di rilievo, curando la conclusione dei contratti con le utenze, nonché la ricezione dei pagamenti per il servizio svolto.

Né è dirimente il richiamo giurisprudenziale contenuto nel ricorso, lì dove si adduce il principio secondo cui riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata interamente controllata da una società "in house" e deputata all'espletamento di attività di carattere tecnico che si pongano in rapporto ausiliario e strumentale rispetto ai compiti pubblicistici perseguiti dalla società controllante (Sez.6, n. 58235 del 09/11/2018, Antoniazzi, Rv. 274815).

Il ricorrente invocata tale precedente per sostenere che la qualifica soggettiva andrebbe riconosciuta nei confronti del solo legale rappresentante e non anche dei dipendenti della società incaricata dello svolgimento del pubblico servizio.

I La tesi è destituita di fondamento, posto che l'attribuzione della quali al legale %.. rappresentante non esclude affatto che analoga qualifica spetti anche ai dipendenti della società privata incaricata dello svolgimento del pubblico servizio.

Per consolidata giurisprudenza, la qualifica soggettiva non dipende dall'inserimento o meno dell'agente in un ente pubblico, ben potendo rilevare anche lo svolgimento di un pubblico servizio da parte di un ente di natura tipicamente privatistica.All'interno della società affidataria del servizio, l'attribuzione della qualifica di cui all'art. 358 cod. pen. ben può essere assunta non solo dal legale rappresentante, ma anche dai dipendenti che, in concreto, esercitino funzioni non meramente esecutive attinenti al pubblico servizio.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza, ritenendo che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni (e, quindi, non solo il vertice della stessa) possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez.6, n.19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).

È stato anche precisato che la qualifica di pubblico agente non può farsi discendere dal rilievo pubblicistico dell'attività complessivamente compiuta dall'ente in cui il funzionario è inserito, ma deriva dalla natura delle specifiche attribuzioni e compiti che, nell'ambito di tale attività, sono concretamente svolti dal predetto (Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019 , dep.2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196).

Nel caso di specie, si è già detto di come [OSCURATO:PERSONA] svolgesse funzioni direttamente inerenti alla gestione dei contratti per la fornitura del servizio idrico e, quindi, le sue mansioni non possono in alcun modo ritenersi estranee al pubblico servizio gestito dalla società privata per conto del Comune.

3. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, se ne rileva la manifesta infondatezza, posto che il ricorrente - ribadendo una linea difensiva già dedotta in appello - ha tentato di ingenerare il dubbio circa la sussistenza del reato evidenziando come le discrasie contabili sussisterebbero anche nei casi in cui i privati hanno provveduto al pagamento dei servizi mediante bonifici, con conseguente impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di appropriarsi delle somme.

In buona sostanza il ricorrente deduce che se vi sono state irregolarità contabili con riguardo ai casi in cui i pagamenti erano tracciati, non potrebbe escludersi che le differenze tra fatture consegnate ai privati e quelle inserite in contabilità siano frutto di meri errori e non già di condotte preordinate a consentire l'appropriazione del denaro.

3.1. La tesi non si confronta con le puntuali argomentazioni contenute nelle sentenze di merito.

L'accertamento del fatto di reato non si è basato sul mero riscontro di differenze contabili, bensì ha trovato puntuali conferme nelle deposizioni dei clienti, i quali hanno riferito di aver versato a [OSCURATO:PERSONA] somme di molto superiori rispetto a quelle contenute nelle fatture registrate in contabilità.

In plurime ipotesi, inoltre, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] ha versato sul proprio conto corrente 4 2r assegni emessi dai fruitori del servizio idrico.

I clienti, inoltre, hanno negato di aver mai ricevuto la fattura recante gli importi minori che, invece, veniva inserita in contabilità.

In tale contesto, il fatto che vi siano anche delle ipotesi in cui a fronte di discrasie contabili non risulti alcuna condotta appropriativa integra un argomento privo di valenza probatoria e sicuramente inidoneo a far sorgere alcun ragionevole dubbio circa la commissione del reato.

4. Il secondo motivo di ricorso è formulato in modo non agevolmente comprensibile, posto che si deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza ed, al contempo, si deduce il mancato accertamento delle condotte integranti gli artifici o raggiri della truffa.

Il ricorrente, invero neppure in sede di appello, ha preso atto che fin dalla sentenza di primo grado i fatti di cui all'imputazione formulata sub a) era stati integralmente qualificati quale peculato, implicitamente escludendo la commissione della truffa.

In tal senso depone il dispositivo della sentenza di primo grado, lì dove l'imputato è stato condannato per il reato «a lui ascritto sub a) di peculato», nonché la sentenza di appello nella quale si chiarisce che, con riguardo alla truffa aggravata, non vi è stata un'omessa pronuncia, posto che le condotte integranti tale reato sono state riqualificate in quello di peculato.

4.1. Né è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui le sentenze di merito avrebbero valorizzato, al fine di ritenere configurata la truffa, condotte non oggetto dell'imputazione, in quanto riferite ad una annualità (il 2011) non indicata nella contestazione.

Le sentenze di merito, in effetti, richiamano condotte ulteriori consistite nella predisposizione di fatture false che, tuttavia, prendevano il numero di fatture effettivamente inserite in contabilità, ma tale meccanismo è stato indicato unicamente per meglio descrivere la propensione del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione di reati, non già per fondarvi l'affermazione di penale responsabilità.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 5/11/2021 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania dichiarava l'intervenuta prescrizione delle condotte di peculato commesse fino ad aprile del 2008, confermando nel resto la sentenza impugnata con la quale l'imputato, incaricato di riscuotere le somme dovute dai fruitori del servizio idrico del Comune di [OSCURATO:PERSONA], se ne appropriava nell'entità indicata nel capo di imputazione. Secondo la ricostruzione del fatto cui sono concordemente pervenuti i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a falsificare le fatture emesse nei confronti dei clienti, indicando importi inferiori rispetto a quelli effettivamente riscossi, conseguentemente appropriandosi della differenza. In altri casi, invece, l'imputato formava fatture false quanto alla relativa numerazione, omettendo di consegnare le stesse all'amministrazione della società e, al contempo, appropriandosi integralmente delle somme versategli brevi manu dai clienti. Con la sentenza di primo grado, entrambe le condotte venivano ritenuto integrative del reato di peculato, nonostante nell'imputazione fosse stata contestata anche il reato di truffa aggravata. La Corte di appello confermava l'unitaria qualificazione in termini di peculato. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto appropriativo, evidenziando che, dall'esame della documentazione contabile prodotta, risulterebbero discrasie tra le fatture consegnate ai clienti della società gestrice del servizio idrico e la fattura inserita in contabilità. Tali differenze, in particolare, riguarderebbero anche casi in cui l'importo veniva pagato dai clienti mediante bonifico bancario, il che escludeva in radice la possibilità che le riscontrate discrasie fossero funzionali a consentire all'imputato di appropriarsi delle presunte maggiori somme riscosse. Il suddetto elemento avrebbe dovuto far sorgere il fondato dubbio che la contabilità e, in particolare, l'importo delle fatture, non fosse sempre corretto, a prescindere dal presunto intervento dell'imputato, sicchè verrebbe meno la prova della sussistenza del reato di peculato. 2.2. Con il secondo motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine al reato di truffa aggravata, sottolineando come in entrambe le sentenze di merito non sia stata in alcun modo indicata quale sarebbero stati gli artifici o raggiri. Il ricorrente, inoltre, censura anche il passaggio motivazione della sentenza impugnata nel quale si fa riferimento all'utilizzo di fatture "clonate" mediante il quale si sarebbe ottenuto il versamento di denaro poi non riversato nelle casse della società. Tale condotta, tuttavia, sarebbe stata realizzata solo nell'anno 2011, non oggetto di contestazione, sicchè la Corte di appello avrebbe violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza. 2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 358 cod. pen., contestandosi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] era dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], per la quale svolgeva mansioni meramente esecutive.3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso che, avendo ad oggetto la sussistenza della qualifica soggettiva, verte su questione potenzialmente assorbente. All'imputato si contesta di essersi appropriato di somme di denaro appartenenti alla "[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a., società incaricata di gestire il servizio idrico per conto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a sua volta concessionaria per il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Assume il ricorrente che, nell'ambito della suddetta società, egli non rivestiva la funzione di legale rappresentante, bensì di mero addetto allo svolgimento di compiti esecutivi, sicchè sarebbe erronea la qualificazione quale incaricato di pubblico servizio. La tesi è manifestamente infondata, posto che - come ben evidenziato nella sentenza impugnata - la società in questione svolgeva sicuramente un pubblico servizio e, in tale contesto, l'imputato svolgeva funzioni di rilievo, curando la conclusione dei contratti con le utenze, nonché la ricezione dei pagamenti per il servizio svolto. Né è dirimente il richiamo giurisprudenziale contenuto nel ricorso, lì dove si adduce il principio secondo cui riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società a responsabilità limitata interamente controllata da una società "in house" e deputata all'espletamento di attività di carattere tecnico che si pongano in rapporto ausiliario e strumentale rispetto ai compiti pubblicistici perseguiti dalla società controllante (Sez.6, n. 58235 del 09/11/2018, Antoniazzi, Rv. 274815). Il ricorrente invocata tale precedente per sostenere che la qualifica soggettiva andrebbe riconosciuta nei confronti del solo legale rappresentante e non anche dei dipendenti della società incaricata dello svolgimento del pubblico servizio. I La tesi è destituita di fondamento, posto che l'attribuzione della quali al legale %.. rappresentante non esclude affatto che analoga qualifica spetti anche ai dipendenti della società privata incaricata dello svolgimento del pubblico servizio. Per consolidata giurisprudenza, la qualifica soggettiva non dipende dall'inserimento o meno dell'agente in un ente pubblico, ben potendo rilevare anche lo svolgimento di un pubblico servizio da parte di un ente di natura tipicamente privatistica.All'interno della società affidataria del servizio, l'attribuzione della qualifica di cui all'art. 358 cod. pen. ben può essere assunta non solo dal legale rappresentante, ma anche dai dipendenti che, in concreto, esercitino funzioni non meramente esecutive attinenti al pubblico servizio. In tal senso si è già espressa la giurisprudenza, ritenendo che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni (e, quindi, non solo il vertice della stessa) possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez.6, n.19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781). È stato anche precisato che la qualifica di pubblico agente non può farsi discendere dal rilievo pubblicistico dell'attività complessivamente compiuta dall'ente in cui il funzionario è inserito, ma deriva dalla natura delle specifiche attribuzioni e compiti che, nell'ambito di tale attività, sono concretamente svolti dal predetto (Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019 , dep.2020, Romeo gestioni s.p.a., Rv. 278196). Nel caso di specie, si è già detto di come [OSCURATO:PERSONA] svolgesse funzioni direttamente inerenti alla gestione dei contratti per la fornitura del servizio idrico e, quindi, le sue mansioni non possono in alcun modo ritenersi estranee al pubblico servizio gestito dalla società privata per conto del Comune. 3. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, se ne rileva la manifesta infondatezza, posto che il ricorrente - ribadendo una linea difensiva già dedotta in appello - ha tentato di ingenerare il dubbio circa la sussistenza del reato evidenziando come le discrasie contabili sussisterebbero anche nei casi in cui i privati hanno provveduto al pagamento dei servizi mediante bonifici, con conseguente impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di appropriarsi delle somme. In buona sostanza il ricorrente deduce che se vi sono state irregolarità contabili con riguardo ai casi in cui i pagamenti erano tracciati, non potrebbe escludersi che le differenze tra fatture consegnate ai privati e quelle inserite in contabilità siano frutto di meri errori e non già di condotte preordinate a consentire l'appropriazione del denaro. 3.1. La tesi non si confronta con le puntuali argomentazioni contenute nelle sentenze di merito. L'accertamento del fatto di reato non si è basato sul mero riscontro di differenze contabili, bensì ha trovato puntuali conferme nelle deposizioni dei clienti, i quali hanno riferito di aver versato a [OSCURATO:PERSONA] somme di molto superiori rispetto a quelle contenute nelle fatture registrate in contabilità. In plurime ipotesi, inoltre, è emerso che [OSCURATO:PERSONA] ha versato sul proprio conto corrente 4 2r assegni emessi dai fruitori del servizio idrico. I clienti, inoltre, hanno negato di aver mai ricevuto la fattura recante gli importi minori che, invece, veniva inserita in contabilità. In tale contesto, il fatto che vi siano anche delle ipotesi in cui a fronte di discrasie contabili non risulti alcuna condotta appropriativa integra un argomento privo di valenza probatoria e sicuramente inidoneo a far sorgere alcun ragionevole dubbio circa la commissione del reato. 4. Il secondo motivo di ricorso è formulato in modo non agevolmente comprensibile, posto che si deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza ed, al contempo, si deduce il mancato accertamento delle condotte integranti gli artifici o raggiri della truffa. Il ricorrente, invero neppure in sede di appello, ha preso atto che fin dalla sentenza di primo grado i fatti di cui all'imputazione formulata sub a) era stati integralmente qualificati quale peculato, implicitamente escludendo la commissione della truffa. In tal senso depone il dispositivo della sentenza di primo grado, lì dove l'imputato è stato condannato per il reato «a lui ascritto sub a) di peculato», nonché la sentenza di appello nella quale si chiarisce che, con riguardo alla truffa aggravata, non vi è stata un'omessa pronuncia, posto che le condotte integranti tale reato sono state riqualificate in quello di peculato. 4.1. Né è condivisibile l'assunto difensivo secondo cui le sentenze di merito avrebbero valorizzato, al fine di ritenere configurata la truffa, condotte non oggetto dell'imputazione, in quanto riferite ad una annualità (il 2011) non indicata nella contestazione. Le sentenze di merito, in effetti, richiamano condotte ulteriori consistite nella predisposizione di fatture false che, tuttavia, prendevano il numero di fatture effettivamente inserite in contabilità, ma tale meccanismo è stato indicato unicamente per meglio descrivere la propensione del [OSCURATO:PERSONA] alla commissione di reati, non già per fondarvi l'affermazione di penale responsabilità. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liq
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