Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33164/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 6 luglio 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con quattro distinti motivi: violazione di legge per omessa declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado; vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per il delitto contestatogli; vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena applicatagli; violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo innanzi tutto essere osservato, con riguardo alla prima doglianza, come, alla data di celebrazione del secondo giudizio, non fosse intervenuta la prescrizione del reato contestato, il cui decorso è previsto per il 4 novembre 2028.

2.1. Allo stesso modo inammissibile è la seconda censura, considerato che si tratta di un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio affermato da questa Suprema Corte per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).

2.2. Parimenti inammissibile è, poi, il terzo motivo di ricorso, dovendo essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 2), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. 2Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

2.3. Deve, infine, essere osservato come il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richieda un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha 3ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esdusione della minima offensività.

3. AllInammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2025 la Corte di appello di Bologna - per quanto di specifico interesse in questa sede - ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 6 luglio 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con quattro distinti motivi: violazione di legge per omessa declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado; vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per il delitto contestatogli; vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena applicatagli; violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendo innanzi tutto essere osservato, con riguardo alla prima doglianza, come, alla data di celebrazione del secondo giudizio, non fosse intervenuta la prescrizione del reato contestato, il cui decorso è previsto per il 4 novembre 2028. 2.1. Allo stesso modo inammissibile è la seconda censura, considerato che si tratta di un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio affermato da questa Suprema Corte per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 2.2. Parimenti inammissibile è, poi, il terzo motivo di ricorso, dovendo essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 2), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. 2Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.3. Deve, infine, essere osservato come il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richieda un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri nornnativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha 3ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esdusione della minima offensività. 3. AllInammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33164/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris